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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1448/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha annullato la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione della querela; ha inoltre posto le spese del procedimento a carico del querelato, non essendo stato diversamente convenuto dalle parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Terracciano aveva impugnato la sentenza di conferma della condanna per lesioni personali, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla competenza per materia e al giudizio di responsabilità. In corso di causa la persona offesa, Ben Rhouma Samí, ha rimesso la querela (30 giugno) e l'imputato, tramite procuratore speciale, ha accettato la rimessione (2 luglio 2020), entrambe le dichiarazioni rese presso i Carabinieri.

Norme richiamate

  • Remissione della querela

    La rimessione della querela da parte della persona offesa estingue il reato perseguibile a querela, con conseguente estinzione del procedimento e annullamento della sentenza; l'accettazione della rimessione da parte del querelato consolida l'effetto estintivo.

  • Regola sulle spese processuali

    Per la decisione, le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato in base alla normativa che prevede la ripartizione delle spese processuali quando il reato si estingue per remissione e non vi sia diversa pattuizione tra le parti.

Massime di principio

  • La rimessione della querela da parte della persona offesa estingue il reato perseguibile a querela, salvo che il fatto sia perseguibile d'ufficio o ricorrano condizioni particolari.
  • Perché la remissione sia efficace è necessario che sia valida (resa dalla persona offesa) e, se previsto o richiesto, accettata dall'imputato; le dichiarazioni rese agli organi di Polizia giudiziaria possono essere idonee a documentare tale volontà.
  • L'estinzione del reato per remissione determina l'annullamento delle condanne pronunciate e la cessazione del procedimento penale, anche in sede di impugnazione o cassazione.
  • Le spese processuali, in assenza di diverso accordo fra le parti, possono essere poste a carico del querelato quando il reato si estingue per remissione della querela.

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