Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1463/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza di appello che aveva riformato il primo grado ritenendo la loro penale responsabilità per i reati di lesioni e minacce (artt. 612, 582 c.p.) in concorso (art. 110 c.p.), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione soprattutto con riferimento alla corretta contestazione della circostanza aggravante della "più persone riunite" e, in generale, alla sussistenza dei reati e delle circostanze aggravanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto la doglianza relativa alla mancata e/o non corretta contestazione della circostanza aggravante della "più persone riunite", rilevando che detta aggravante non risultava espressamente contestata agli imputati nonostante la condotta fosse descritta in concorso. Ha osservato inoltre che la simultanea presenza di più persone è rilevante anche ai fini del delitto di minaccia (art. 612 c.p., comma secondo). Considerata la rilevanza di tale profilo e l'assenza di cause di sospensione della prescrizione, è stato constatato il decorso del termine massimo di prescrizione (anni 7 mesi 6) e la conseguente estinzione dei reati. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 81, comma secondo c.p.

    Riferita alla circostanza aggravante della presenza di "più persone riunite": la Corte rileva che tale aggravante non era stata contestata formalmente agli imputati, elemento che ha inciso sulla corretta qualificazione della fattispecie e quindi sulle determinazioni di responsabilità e pena.

  • art. 110 c.p.

    La condotta complessiva è stata descritta come commessa in concorso; la Corte segnala che l'uso della norma del concorso non esclude la necessità di contestare le circostanze aggravanti specifiche quando rilevanti.

  • art. 612 c.p.

    La Corte osserva che la fattispecie di minaccia (in particolare il comma secondo) può essere influenzata dalla simultanea presenza di più persone, rendendo dunque rilevante l'aggravante della "più persone riunite" anche per questo reato.

  • art. 582 c.p.

    Richiamata in relazione al reato di lesioni ritenuto commesso in concorso; la qualificazione della condotta ai fini dell'applicazione della norma è stata influenzata dalla mancata corretta contestazione delle aggravanti.

Massime di principio

  • Se una circostanza aggravante rilevante (es. "più persone riunite") non è stata espressamente contestata, essa non può essere utilizzata per aggravare la posizione degli imputati senza che sia stata previamente contestata; ciò può incidere sulla qualificazione dei reati e sulla pena.
  • La qualificazione della condotta come commessa in concorso (art. 110 c.p.) non esime dall'esigenza di contestare singolarmente le circostanze aggravanti che aumentano la pena.
  • La presenza simultanea di più persone può aggravare anche reati come la minaccia (art. 612 c.p., comma secondo) quando la condotta è collettiva e simultanea.
  • Se, alla luce di errori di contestazione o di valutazione, il decorso dei termini di prescrizione è intervenuto e non risultano cause di sospensione, i reati possono estinguersi e la sentenza va annullata senza rinvio per estinzione per prescrizione.
  • La Corte di cassazione può annullare senza rinvio quando verifica che i reati sono estinti per prescrizione; in tali casi non si procede a un nuovo esame sostanziale del merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.