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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1472/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava quattro profili: insufficienza della prova circa la condotta di minaccia e l'uso del coltello; mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; diniego della circostanza attenuante della provocazione; eccessività della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore ha inoltre sollevato questioni procedurali di inammissibilità e ha fatto rilevare il decorso del termine di prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato in relazione al diniego della circostanza attenuante della provocazione e ha verificato il decorso della prescrizione tenendo conto di periodi di sospensione (226 giorni complessivi). Ha accertato che il termine di prescrizione si è perfezionato il 24/09/2020 e, per tale motivo, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. In precedenza la Corte d'appello di Messina aveva confermato la condanna per minaccia aggravata con uso di coltello (11/08/2012) e aveva dichiarato estinto per prescrizione, ai sensi dell'art. 152 c.p., un distincto episodio di minaccia semplice.

Norme richiamate

  • art. 152 cod. pen.

    Utilizzata dalla Corte d'appello per dichiarare l'estinzione di uno degli episodi di minaccia; in generale la norma viene richiamata per gli effetti dell'estinzione del reato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Invocata dal ricorrente come causa di non punibilità per tenuità del fatto; il ricorso deduceva che tale causa non era stata riconosciuta in grado di merito.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di legittimità, emerge che è decorso il termine di prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza perché il reato è estinto, senza entrare definitivamente nel merito della responsabilità.
  • Le sospensioni dei termini processuali (ad es. per astensione delle udienze) concorrono al computo complessivo e possono far decorrere la prescrizione; è quindi essenziale il calcolo preciso dei periodi di sospensione per verificare l'eventuale estinzione del reato.
  • La determinazione di circostanze attenuanti (es. provocazione) può rendere il ricorso non manifestamente infondato e portare la Corte a riesaminare questioni che incidono sul computo della pena e sulla durata della prescrizione.
  • L'annullamento per prescrizione non equivale a una pronuncia di innocenza; estingue il reato per decorso dei termini ma non offre un accertamento di non colpevolezza sul piano sostanziale.
  • In casi simili è importante per la difesa contestare tempestivamente il calcolo della prescrizione e sollevare cause di non punibilità (art. 131-bis) e attenuanti per evitare che la sentenza di merito resti definitiva prima della maturazione della prescrizione.

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