Cassazione Penale, Sentenza n. 1472/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava quattro profili: insufficienza della prova circa la condotta di minaccia e l'uso del coltello; mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; diniego della circostanza attenuante della provocazione; eccessività della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore ha inoltre sollevato questioni procedurali di inammissibilità e ha fatto rilevare il decorso del termine di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato in relazione al diniego della circostanza attenuante della provocazione e ha verificato il decorso della prescrizione tenendo conto di periodi di sospensione (226 giorni complessivi). Ha accertato che il termine di prescrizione si è perfezionato il 24/09/2020 e, per tale motivo, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. In precedenza la Corte d'appello di Messina aveva confermato la condanna per minaccia aggravata con uso di coltello (11/08/2012) e aveva dichiarato estinto per prescrizione, ai sensi dell'art. 152 c.p., un distincto episodio di minaccia semplice.
Norme richiamate
Utilizzata dalla Corte d'appello per dichiarare l'estinzione di uno degli episodi di minaccia; in generale la norma viene richiamata per gli effetti dell'estinzione del reato.
Invocata dal ricorrente come causa di non punibilità per tenuità del fatto; il ricorso deduceva che tale causa non era stata riconosciuta in grado di merito.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, emerge che è decorso il termine di prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza perché il reato è estinto, senza entrare definitivamente nel merito della responsabilità.
- Le sospensioni dei termini processuali (ad es. per astensione delle udienze) concorrono al computo complessivo e possono far decorrere la prescrizione; è quindi essenziale il calcolo preciso dei periodi di sospensione per verificare l'eventuale estinzione del reato.
- La determinazione di circostanze attenuanti (es. provocazione) può rendere il ricorso non manifestamente infondato e portare la Corte a riesaminare questioni che incidono sul computo della pena e sulla durata della prescrizione.
- L'annullamento per prescrizione non equivale a una pronuncia di innocenza; estingue il reato per decorso dei termini ma non offre un accertamento di non colpevolezza sul piano sostanziale.
- In casi simili è importante per la difesa contestare tempestivamente il calcolo della prescrizione e sollevare cause di non punibilità (art. 131-bis) e attenuanti per evitare che la sentenza di merito resti definitiva prima della maturazione della prescrizione.
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