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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26336/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dal decreto/sentenza con cui è stata aperta la liquidazione giudiziale di una società, già dichiarata dal Tribunale di Varese e poi confermata dalla Corte d’Appello di Milano nel reclamo. La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia sull’eccezione di improcedibilità o inammissibilità dell’istanza di liquidazione giudiziale per mancato previo esperimento di azioni esecutive; con il secondo ha contestato la legittimazione della creditrice istante, sostenendo che la prova della cessione del credito sarebbe stata insufficiente e che la procura rilasciata alla mandataria per la gestione del credito sarebbe invalida per indeterminatezza; con il terzo ha censurato l’accertamento dello stato di insolvenza, sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti per ritenerlo sussistente, anche in ragione della contestazione del credito leasing, della pendenza di impugnazioni e della presenza di crediti da recuperare, nonché della mancata definitività dei debiti erariali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, per l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, non è richiesto né un definitivo accertamento del credito né l’esperimento preventivo di azioni esecutive; inoltre l’omessa valutazione di una questione meramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la concreta motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il provvedimento della Banca d’Italia di cessione in blocco dei crediti e la certificazione notarile attestante l’inclusione del credito nel perimetro ceduto; quanto alla procura, la censura è stata ritenuta priva di specificità e autosufficienza. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché diretto a ottenere una nuova valutazione di merito sia sulla titolarità del credito sia, soprattutto, sullo stato di insolvenza, che è apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se motivato in modo congruo. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La sua violazione è stata esclusa perché la censura riguardava una questione processuale e, comunque, la corte territoriale aveva risposto in modo esplicito al rilievo sull’irrilevanza del previo tentativo esecutivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Invocato come parametro del vizio di omessa pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 360 bis c.p.c.

    Richiamato per dichiarare inammissibile il primo motivo in presenza di orientamento consolidato contrario alla tesi della ricorrente.

  • art. 6 legge fallimentare

    Nel regime anteriore al codice della crisi, l’istanza di fallimento non richiedeva l’esecutività del titolo né l’accertamento definitivo del credito, essendo sufficiente un accertamento incidentale ai fini della legittimazione dell’istante.

  • art. 37 CCII

    È stato richiamato come disposizione che sostanzialmente riproduce la disciplina dell’art. 6 l. fall. quanto all’iniziativa dei creditori.

  • art. 1264 c.c.

    La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è stata indicata come elemento funzionale alla cessione dei crediti, ma non esaminata come unico mezzo di prova, essendo stata valorizzata anche la certificazione notarile.

  • art. 58 TUB

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di presupposti formali della cessione in blocco; la corte ha però valorizzato il provvedimento autoritativo e la certificazione notarile come prova della cessione.

  • art. 81 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare la legittimazione processuale della controparte, ma la censura è stata ritenuta generica e non confrontata con la motivazione della sentenza.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla validità della procura/mandato, ma senza superare il rilievo di difetto di specificità.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti del negozio e della procura, ma la censura è stata ritenuta non autosufficiente.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno delle proprie doglianze difensive, senza accoglimento.

  • art. 121 CCII

    Richiamato dalla ricorrente per contestare i presupposti dell’apertura della liquidazione giudiziale, ma la censura è stata respinta in quanto attinente a una rivalutazione del merito.

  • art. 5 l.f.

    Usato come parametro sostanziale per lo stato di insolvenza; la Cassazione ha ribadito che la sua verifica è apprezzamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per dare atto del deposito della memoria della ricorrente nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Per l’iniziativa del creditore volta all’apertura della liquidazione giudiziale non è necessario un previo titolo esecutivo né il previo esperimento dell’azione esecutiva: è sufficiente un accertamento incidentale del credito ai soli fini della legittimazione dell’istante.
  • L’omesso esame di una questione esclusivamente processuale non integra, di per sé, il vizio di omessa pronuncia, che riguarda domande ed eccezioni di merito.
  • La censura contro la prova della cessione del credito è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e con tutti gli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito.
  • In tema di cessione in blocco di crediti bancari o finanziari, la prova può risultare dal provvedimento autoritativo e dalla documentazione attestante l’inclusione del credito nel perimetro ceduto, non potendo la censura limitarsi a contestare in astratto il valore dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.
  • Il difetto di specificità e autosufficienza del ricorso rende inammissibile la doglianza che si limiti a un richiamo generico di atti o procure senza trascriverne il contenuto rilevante.
  • Lo stato di insolvenza è un apprezzamento di fatto del giudice di merito e, se sorretto da motivazione congrua e giuridicamente corretta, non è sindacabile in cassazione mediante una diversa lettura dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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