Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32008/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un lavoratore nel novembre 2016. La Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità del recesso, ma aveva applicato la tutela indennitaria ritenendo non "manifesta" l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, pur avendo riconosciuto la mancata prova del repêchage. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, contestando principalmente il mancato riconoscimento della tutela reintegratoria attenuata: ha sostenuto che la violazione dell'obbligo di repêchage, già accertata, dovesse integrare l'insussistenza del fatto ai fini dell'art. 18, comma 7, St. lav., senza più richiedere il requisito della manifesta insussistenza; ha inoltre dedotto che il datore aveva addotto una soppressione di posizione non coerente con la situazione lavorativa concreta, che il giudice di merito avrebbe erroneamente valutato la persistenza della funzione organizzativa (Lean) e la ritenuta inesistenza di un motivo ritorsivo, nonché che la quantificazione dell'indennità fosse inadeguata. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, censurando la declaratoria di improcedibilità del proprio reclamo e insistendo sull'adempimento dell'obbligo di repêchage.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale del lavoratore, dichiarando assorbito il sesto e inammissibili gli altri motivi; ha rigettato il ricorso incidentale della società. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, affinché riesamini il regime sanzionatorio alla luce del principio per cui, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della parola "manifesta" nell'art. 18, comma 7, St. lav., la tutela reintegratoria attenuata opera anche in caso di semplice insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, comprendendo pure l'omesso repêchage. È stata inoltre demandata al giudice del rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in relazione al rigetto del ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro di deduzione dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È richiamato per i vizi di motivazione, ma la Corte esclude che le censure dei motivi residui vi rientrino, anche in presenza di doppia conforme.

  • art. 18, commi 5, 7 e 4, L. 300/1970

    Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 125/2022, la tutela reintegratoria attenuata non richiede più la 'manifesta' insussistenza del fatto, ma la semplice insussistenza del fatto posto a base del licenziamento; la verifica comprende anche il repêchage.

  • art. 3, L. 604/1966

    È la norma che definisce il giustificato motivo oggettivo richiamata nei motivi di ricorso.

  • art. 1, commi 40, 48 e segg., L. 92/2012

    Sono richiamati per il rito Fornero e per la procedura conciliativa nel licenziamento per motivo oggettivo.

  • art. 436 c.p.c.

    La disciplina dell'appello incidentale è ritenuta applicabile al reclamo nel rito Fornero per il termine di proposizione del reclamo incidentale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno della possibilità per il reclamato di proporre reclamo incidentale nel rito Fornero nei termini dell'appello incidentale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ne dà atto quale base del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione incidentale.

Massime di principio

  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica della legittimità del recesso deve investire sia l'effettività delle ragioni organizzative ed economiche sia l'assolvimento dell'obbligo di repêchage, poiché entrambi i profili concorrono a stabilire se il fatto posto a base del licenziamento sussista realmente.
  • Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della parola 'manifesta' nell'art. 18, comma 7, St. lav., ai fini della tutela reintegratoria attenuata è sufficiente la semplice insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, senza che sia necessario accertarne una insussistenza evidente o facilmente verificabile.
  • L'omesso repêchage, quando accertato dal giudice di merito, può integrare l'insussistenza del fatto rilevante ai fini della tutela di cui all'art. 18, comma 4, St. lav., non essendo più sostenibile che debba trattarsi di una violazione 'manifesta'.
  • Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili in cassazione se risolvono in una richiesta di rivalutazione del fatto, specie in presenza di doppia conforme e fuori dai limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Nel rito Fornero, una volta proposto tempestivo reclamo principale, il reclamo incidentale è soggetto alla disciplina dell'appello incidentale quanto ai termini di proposizione; il reclamo incidentale tardivo è quindi improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.