Cassazione Civile, Ordinanza n. 25884/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (operatore telefonico)
La controversia
L’utente, titolare di un contratto per servizi di telefonia e connettività mediante tecnologia Ultra Fibra BS GPON, il 15 luglio 2021 chiedeva il trasferimento dell’utenza da un’abitazione di Milano a una nuova residenza a Vignate. L’operatore prese in carico la richiesta; secondo l’utente, tuttavia, il servizio non fu trasferito entro il termine previsto e solo il 16 settembre 2021 venne attivata una linea ADSL, anziché il servizio in fibra. Dopo il tentativo obbligatorio di conciliazione, l’utente convenne la società davanti al Tribunale di Milano chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e la condanna all’attivazione del servizio pattuito, oltre alla misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c.; rinunciò poi alla domanda per gli indennizzi contrattuali. La società eccepì l’incompetenza per valore e l’improcedibilità e sostenne nel merito che presso il nuovo indirizzo la fibra non era disponibile e che l’unica tecnologia attivabile era l’ADSL. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1455/2023, respinse le eccezioni preliminari, dichiarò procedibile la domanda ma la rigettò nel merito, ritenendo che le condizioni contrattuali subordinassero il trasferimento alla fattibilità tecnica e commerciale e che l’attivazione dell’ADSL fosse conforme al contratto; condannò l’utente alle spese. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1207/2024 depositata il 24 aprile 2024, respinse l’impugnazione e condannò l’appellante alle spese. In Cassazione l’utente ha proposto due motivi. Con il primo, invocando gli artt. 2697, 1218, 1256, 1257, 1258, 1385 e 1453 c.c. e l’art. 132, n. 4, c.p.c., ha contestato la ripartizione dell’onere della prova: una volta provati il contratto e allegato l’inesatto adempimento, spettava all’operatore dimostrare l’esatto adempimento o l’impossibilità non imputabile; ha inoltre sostenuto che l’operatore dovesse provare di essersi attivato per superare gli ostacoli tecnici e di avere informato l’utente, e ha contestato il valore della documentazione interna e della comunicazione del 15 luglio 2021. Con il secondo motivo, richiamando gli artt. 1341, 1355, 1363, 1366 e 1370 c.c., l’art. 132, n. 4, c.p.c. e disposizioni del Codice del consumo, ha contestato l’interpretazione e la validità delle clausole 7.2 e 7.6 delle condizioni generali: secondo la ricorrente, esse avrebbero consentito di sostituire unilateralmente il servizio in fibra con l’ADSL e avrebbero determinato uno squilibrio a danno del consumatore; ha richiamato anche il divieto di fornire una prestazione diversa senza consenso e la nullità per condizione meramente potestativa. Ha infine lamentato l’assenza di un obbligo di garantire il medesimo servizio dopo il cambio di indirizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato e, per vari profili, inammissibile: la Corte d’appello non aveva invertito l’onere della prova, ma aveva interpretato il contratto nel senso che il trasferimento era subordinato alla verifica della fattibilità tecnica e commerciale e aveva accertato che al nuovo indirizzo fosse disponibile soltanto l’ADSL. La censura, perciò, contestava in realtà il contenuto del rapporto e l’accertamento di merito, chiedendone una nuova valutazione; le doglianze sulla documentazione interna e sulla comunicazione del 15 luglio 2021 erano inammissibili, anche per difetto di specifica riproduzione documentale, e alcuni richiami normativi erano privi di specificità o non pertinenti alla ratio decidendi. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato e, per alcuni profili, inammissibile: la clausola 7.2 è stata interpretata dai giudici di merito come delimitazione della prestazione di trasferimento, subordinata a condizioni tecniche e commerciali oggettive, e non come potere di modifica unilaterale o di arbitraria sottrazione all’adempimento. La doglianza fondata sull’art. 66-quinquies del Codice del consumo presupponeva una prestazione estranea al contratto, mentre la Corte d’appello aveva accertato che l’ADSL era una modalità di esecuzione compatibile con la disciplina negoziale. La questione della condizione meramente potestativa ex art. 1355 c.c. era inammissibile perché non risultava specificamente proposta nei giudizi di merito; la Corte ha comunque osservato che la fattibilità dipendeva da circostanze oggettive relative all’infrastruttura e alla disponibilità del servizio, e che era stata accertata l’inesistenza di una struttura adatta all’installazione della fibra. Le censure sulla clausola 7.6 non erano decisive, poiché la decisione si fondava sulla clausola 7.2 e sul relativo accertamento. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente euro 2.700,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È principio consolidato che, in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno è tenuto a provare esclusivamente la fonte del proprio diritto e la scadenza dell'obbligazione, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass., Sezioni Unite n. 13533/2001; Cass. n. 8730 del 2012).
Nell’azione di adempimento, risoluzione o risarcimento per responsabilità contrattuale, il creditore deve provare la fonte del diritto e la scadenza dell’obbligazione e allegare l’inadempimento; spetta al debitore provare l’adempimento o l’impossibilità non imputabile.
È principio consolidato che, in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno è tenuto a provare esclusivamente la fonte del proprio diritto e la scadenza dell'obbligazione, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass., Sezioni Unite n. 13533/2001; Cass. n. 8730 del 2012).
Il debitore si libera dimostrando l’esatto adempimento oppure che l’inadempimento o il ritardo derivano da impossibilità della prestazione per causa non imputabile; nel caso concreto, tuttavia, l’applicazione di tale regola non è stata sovvertita, perché la decisione di merito ha prima accertato il contenuto della prestazione contrattuale.
È principio consolidato che, in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno è tenuto a provare esclusivamente la fonte del proprio diritto e la scadenza dell'obbligazione, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass., Sezioni Unite n. 13533/2001; Cass. n. 8730 del 2012).
La regola probatoria propria delle azioni di risoluzione è quella della responsabilità contrattuale: il creditore prova la fonte e la scadenza dell’obbligazione e allega l’inadempimento, mentre il debitore prova l’adempimento o la causa non imputabile. La censura non ha condotto a cassazione perché contestava soprattutto l’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito.
Avendo il giudice d’appello accertato che Fastweb ha adempiuto la prestazione nel rispetto di quanto previsto nelle condizioni contrattuali che consentivano di valutare la fattibilità tecnica e commerciale della variazione richiesta dall’utente, la censura si rivela inammissibile anche laddove denuncia una (presunta) violazione degli artt. 1256 e 1258 c.c.
La deduzione di violazione delle norme sull’impossibilità sopravvenuta non è scrutinabile quando, alla luce dell’accertamento di merito sul contenuto della prestazione e sul suo adempimento conforme al contratto, non si confronta con la ratio decidendi.
Avendo il giudice d’appello accertato che Fastweb ha adempiuto la prestazione nel rispetto di quanto previsto nelle condizioni contrattuali che consentivano di valutare la fattibilità tecnica e commerciale della variazione richiesta dall’utente, la censura si rivela inammissibile anche laddove denuncia una (presunta) violazione degli artt. 1256 e 1258 c.c.
La censura riferita all’impossibilità parziale della prestazione è inammissibile se presuppone una prestazione diversa da quella accertata in base al contratto e non critica efficacemente la ratio della decisione.
Infine, il richiamo agli artt. 1257 e 1385 c.c. difetta di specificità, non essendo accompagnato dall'indicazione delle ragioni per cui tali disposizioni sarebbero state violate, mentre la prospettazione della violazione dell'art. 1381 c.c. non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che poggia sull’accertamento che la documentazione offerta da Fastweb fosse sufficiente a dimostrare l’inesistenza di una struttura adatta per l’installazione della linea fibra.
La censura di violazione di una norma deve indicare specificamente le ragioni per cui essa sarebbe stata disattesa; il richiamo non argomentato alla disposizione non consente l’esame della doglianza.
Infine, il richiamo agli artt. 1257 e 1385 c.c. difetta di specificità, non essendo accompagnato dall'indicazione delle ragioni per cui tali disposizioni sarebbero state violate, mentre la prospettazione della violazione dell'art. 1381 c.c. non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che poggia sull’accertamento che la documentazione offerta da Fastweb fosse sufficiente a dimostrare l’inesistenza di una struttura adatta per l’installazione della linea fibra.
Il richiamo all’art. 1385 c.c. è inammissibile quando non è accompagnato dall’indicazione delle ragioni della sua asserita violazione.
La Corte territoriale, con motivazione che sfugge ai gravi vizi motivazionali nei termini individuati da Cass. sez. U, n. 8053 e n. 8054 del 2014, ciò che esclude la configurabilità della violazione di cui all’art. 132, n. 4, c.p.c., ha escluso la natura vessatoria della clausola di cui all'art. 7.2 delle condizioni generali di contratto sul rilievo che essa non attribuisce al professionista la facoltà di sottrarsi arbitrariamente all'esecuzione del contratto, ma disciplina il contenuto della prestazione relativa al trasloco dell'utenza, subordinandone l'esecuzione alla verifica della fattibilità tecnica e commerciale presso il nuovo indirizzo.
La motivazione è censurabile ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c. solo in presenza dei gravi vizi motivazionali rilevanti secondo i principi richiamati; non ricorre tale vizio se la sentenza espone in modo comprensibile l’interpretazione della clausola e il percorso decisionale.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
In ogni caso, la ricorrente non ne riproduce il contenuto nel rispetto dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La censura relativa a documenti sui quali il ricorso si fonda è inammissibile se il ricorrente non ne riproduce il contenuto secondo le prescrizioni di specificità richieste per il ricorso per cassazione.
La Corte territoriale, con motivazione che sfugge ai gravi vizi motivazionali nei termini individuati da Cass. sez. U, n. 8053 e n. 8054 del 2014, ciò che esclude la configurabilità della violazione di cui all’art. 132, n. 4, c.p.c., ha escluso la natura vessatoria della clausola di cui all'art. 7.2 delle condizioni generali di contratto sul rilievo che essa non attribuisce al professionista la facoltà di sottrarsi arbitrariamente all'esecuzione del contratto, ma disciplina il contenuto della prestazione relativa al trasloco dell'utenza, subordinandone l'esecuzione alla verifica della fattibilità tecnica e commerciale presso il nuovo indirizzo.
La clausola che subordina il trasferimento dell’utenza alla fattibilità tecnica e commerciale non è vessatoria, secondo l’accertamento di merito confermato, quando delimita il contenuto della prestazione e non attribuisce al professionista un potere arbitrario di sottrarsi all’adempimento.
In ogni caso, la previsione negoziale non appare riconducibile allo schema della condizione meramente potestativa, poiché la fattibilità tecnica e commerciale cui essa fa riferimento è correlata a circostanze oggettive inerenti alle caratteristiche dell'infrastruttura e alla concreta disponibilità del servizio presso il luogo di destinazione dell'utenza, e non al mero arbitrio dell'operatore.
La condizione riferita alla fattibilità tecnica e commerciale non è meramente potestativa quando dipende da circostanze oggettive relative all’infrastruttura e alla concreta disponibilità del servizio, anziché dal mero arbitrio del professionista. Nel caso concreto, inoltre, la relativa questione di nullità era inammissibile perché non risultava specificamente proposta nel giudizio di merito.
La ricorrente contrappone a tale interpretazione una diversa lettura della clausola e della complessiva disciplina contrattuale, sostenendo che essa consentirebbe al professionista di sostituire unilateralmente il servizio richiesto con una prestazione diversa. Si tratta, tuttavia, di una prospettazione che non evidenzia alcuna violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto, ma mira a sollecitare una diversa valutazione ermeneutica del contenuto del regolamento negoziale rispetto a quella accolta dal giudice di merito, estranea al sindacato di legittimità.
La mera contrapposizione di una diversa lettura complessiva del contratto non dimostra la violazione dei criteri legali di interpretazione e non consente di ottenere in Cassazione una nuova valutazione ermeneutica del regolamento negoziale.
La ricorrente contrappone a tale interpretazione una diversa lettura della clausola e della complessiva disciplina contrattuale, sostenendo che essa consentirebbe al professionista di sostituire unilateralmente il servizio richiesto con una prestazione diversa. Si tratta, tuttavia, di una prospettazione che non evidenzia alcuna violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto, ma mira a sollecitare una diversa valutazione ermeneutica del contenuto del regolamento negoziale rispetto a quella accolta dal giudice di merito, estranea al sindacato di legittimità.
La censura interpretativa deve individuare la violazione del criterio ermeneutico applicabile; non è sufficiente proporre una lettura alternativa della clausola e del contratto.
La ricorrente contrappone a tale interpretazione una diversa lettura della clausola e della complessiva disciplina contrattuale, sostenendo che essa consentirebbe al professionista di sostituire unilateralmente il servizio richiesto con una prestazione diversa. Si tratta, tuttavia, di una prospettazione che non evidenzia alcuna violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto, ma mira a sollecitare una diversa valutazione ermeneutica del contenuto del regolamento negoziale rispetto a quella accolta dal giudice di merito, estranea al sindacato di legittimità.
La doglianza basata sui criteri interpretativi non è accoglibile se si limita a opporre una lettura alternativa a quella del giudice di merito, senza dimostrare la violazione del criterio legale.
art. 66-quinquies del d.lgs. 206/2005
La Corte d'appello ha infatti accertato che l'attivazione del servizio ADSL non costituiva una prestazione estranea al rapporto contrattuale o unilateralmente imposta dal professionista, ma rappresentava la modalità di esecuzione del servizio ritenuta compatibile con la disciplina negoziale applicabile alla fattispecie.
Il divieto di eseguire una prestazione diversa da quella pattuita senza il consenso del consumatore non è pertinente quando, secondo l’accertamento di merito, il servizio attivato costituisce una modalità di esecuzione compatibile con il contratto, e non una prestazione estranea o unilateralmente imposta.
artt. 33, 34 e 36 del d.lgs. 206/2005
La Corte territoriale, con motivazione che sfugge ai gravi vizi motivazionali nei termini individuati da Cass. sez. U, n. 8053 e n. 8054 del 2014, ciò che esclude la configurabilità della violazione di cui all’art. 132, n. 4, c.p.c., ha escluso la natura vessatoria della clausola di cui all'art. 7.2 delle condizioni generali di contratto sul rilievo che essa non attribuisce al professionista la facoltà di sottrarsi arbitrariamente all'esecuzione del contratto, ma disciplina il contenuto della prestazione relativa al trasloco dell'utenza, subordinandone l'esecuzione alla verifica della fattibilità tecnica e commerciale presso il nuovo indirizzo.
Nel caso concreto, la clausola 7.2 non è stata qualificata come vessatoria perché, secondo la ricostruzione accolta, delimitava la prestazione dovuta in occasione del trasferimento e non attribuiva al professionista un potere arbitrario o unilaterale.
Dopo l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, rimasto senza esito, essa adiva il Tribunale di Milano chiedendo, previo accertamento dell’inadempimento di Fastweb, la condanna della convenuta all’attivazione del servizio contrattualmente pattuito, nonché l’applicazione della misura coercitiva di cui all’art. 614-bis c.p.c.; rinunciava successivamente alla domanda relativa agli indennizzi contrattuali.
La disposizione è menzionata come misura richiesta in primo grado, ma la sentenza di Cassazione non ne interpreta né ne applica il contenuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle azioni di adempimento, risoluzione o risarcimento per responsabilità contrattuale, il creditore deve provare la fonte del diritto e la scadenza dell’obbligazione e può limitarsi ad allegare l’inadempimento; al debitore spetta la prova dell’adempimento o dell’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.
- La ripartizione dell’onere della prova non può essere valutata prescindendo dalla previa individuazione del contenuto dell’obbligazione: se il giudice di merito interpreta il contratto nel senso che la prestazione dovuta è subordinata a verifiche di fattibilità e accerta che la modalità concretamente eseguita rientra nel regolamento negoziale, la contestazione di tale interpretazione non equivale, di per sé, a una censura sulla ripartizione dell’onere probatorio.
- La clausola che subordina il trasferimento di un servizio alla fattibilità tecnica e commerciale può delimitare l’oggetto della prestazione, anziché attribuire al professionista un potere arbitrario di sottrarsi all’adempimento o di modificare unilateralmente il contratto, quando la verifica dipende da circostanze oggettive relative all’infrastruttura e alla disponibilità del servizio nel luogo di destinazione.
- Non è meramente potestativa la condizione il cui avveramento dipende da circostanze oggettive, come le caratteristiche dell’infrastruttura e la concreta disponibilità tecnica del servizio, e non dal mero arbitrio di una parte.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova interpretazione del contratto o una rivalutazione delle prove: la censura deve indicare la violazione di uno specifico criterio legale o confrontarsi con la ratio decidendi.
- La contestazione del valore probatorio di documenti e risultanze istruttorie attiene al merito; inoltre, quando la censura si fonda su documenti, il ricorrente deve riprodurne il contenuto nel rispetto degli oneri di specificità del ricorso per cassazione.
- Il divieto di eseguire per il consumatore una prestazione diversa da quella pattuita non è applicabile, secondo l’accertamento del giudice di merito, se la prestazione attivata non è estranea al rapporto né unilateralmente imposta, ma costituisce una modalità di esecuzione prevista dalla disciplina contrattuale.
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