Cassazione Civile, Ordinanza n. 17930/2024 del 28/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico di una segretaria comunale che, dopo essere stata titolare di una sede comunale, era stata utilizzata prima presso la SSPAL e poi presso la sezione regionale Campania dell'AGES. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto ai diritti di segreteria per il periodo 2.1.2002-1.3.2009, ritenendo vincolante una transazione del 7.12.2007 e, in ogni caso, applicabile l'art. 48-bis del CCNL 16.5.2001. Il Ministero ha ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e degli artt. 37 e 48-bis CCNL, per erronea interpretazione estensiva della norma contrattuale, che subordinerebbe i diritti di segreteria all'effettivo esercizio della funzione di ufficiale rogante; (2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell'art. 19 d.P.R. 465/1997 e dell'art. 43 CCNL, perché il trattamento dei segretari in disponibilità/utilizzo non comprenderebbe tali diritti; (3) nullità della transazione del 7.12.2007 per contrasto con norme imperative e con i principi del pubblico impiego contrattualizzato; (4) violazione degli artt. 43 e 48-bis CCNL, dell'art. 45 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 1, comma 458, l. 147/2013, per l'asserita disparità di trattamento e per l'attribuzione di un incremento stipendiale non giustificato dallo svolgimento della funzione presupposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo infondati i presupposti su cui la Corte d'appello aveva fondato il riconoscimento dei diritti di segreteria. Ha affermato, in continuità con precedente orientamento, che il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali utilizzati presso l'AGES o la SSPAL non include i diritti di segreteria, perché tali emolumenti spettano solo quando la funzione sia effettivamente svolta presso l'ente locale e i diritti siano riscossi da quest'ultimo. Ha inoltre ritenuto che la conciliazione/transazione che riconosca un emolumento non dovuto è nulla per contrasto con norme imperative, poiché nel pubblico impiego contrattualizzato l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
individua il vizio denunciato di violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
richiamati per censurare l'interpretazione della disciplina contrattuale e dell'accordo transattivo.
art. 37, comma 1, CCNL 16 maggio 2001
richiamato come disposizione che disciplina il trattamento in godimento alla data del provvedimento di utilizzo.
art. 48-bis CCNL 16 maggio 2001
interpretato nel senso che, per i segretari utilizzati presso AGES o SSPAL, non comprende i diritti di segreteria.
art. 19, commi 1-7, d.P.R. n. 465/1997
richiamato dal Ministero per sostenere che il quadro normativo non consente l'inclusione dei diritti di segreteria nel trattamento dei segretari in disponibilità.
art. 43, comma 1, CCNL 16 maggio 2001
richiamato per escludere che i diritti di segreteria rientrino tra le voci stipendiali dovute al segretario utilizzato in regime di disponibilità.
richiamato per sostenere la nullità della transazione per contrarietà a norme imperative.
richiamato in relazione alla nullità dell'accordo transattivo su diritti non dovuti.
art. 97, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
richiamato nel quadro della disciplina del pubblico impiego contrattualizzato e della validità delle attribuzioni economiche.
richiamato a sostegno della tesi del Ministero sulla disciplina dei diritti di segreteria.
art. 10 d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014
richiamato nel quadro normativo invocato dal ricorrente.
artt. 2, 7, 8, 45 e 48 d.lgs. n. 165/2001
richiamati come norme imperative che, secondo il ricorrente, impediscono la validità di accordi attributivi di trattamenti economici non previsti dalla contrattazione collettiva.
interpretato nel senso che l'attribuzione dei trattamenti economici nel pubblico impiego contrattualizzato è riservata alla contrattazione collettiva.
art. 1, comma 458, l. n. 147/2013
richiamato a sostegno della censura di disparità di trattamento.
art. 101, comma 2, d.lgs. n. 267/2001
richiamato per distinguere il caso degli incarichi svolti presso altre amministrazioni con oneri a carico dell'ente presso cui si presta servizio.
richiamato per rinviare alla motivazione di precedente conforme.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il trattamento economico del personale è determinato dalla contrattazione collettiva e un atto individuale o negoziale della pubblica amministrazione che attribuisca emolumenti non previsti o non conformi alla disciplina collettiva è nullo per contrasto con norme imperative.
- I diritti di segreteria spettano al segretario comunale solo quando ricorra il presupposto sostanziale dell'effettivo svolgimento della funzione presso l'ente locale e della riscossione dei diritti da parte dell'ente; non sono dovuti quando il segretario sia utilizzato presso strutture diverse, quali agenzie o scuole di formazione, per compiti interni a tali strutture.
- L'art. 48-bis del CCNL dei segretari comunali e provinciali va interpretato in coerenza con la disciplina legale statale e non può essere letto in modo estensivo fino a ricomprendere emolumenti correlati a funzioni non effettivamente esercitate nel contesto presupposto dalla legge.
- La transazione o conciliazione che riconosca un trattamento economico non dovuto non può sanare il difetto originario di base legale o contrattuale del diritto azionato.
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