Cassazione Civile, Ordinanza n. 17922/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un infermiere in servizio presso un ospedale pubblico aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 1.080,00 a titolo di corrispettivo di prestazioni aggiuntive rese nell'anno 2013 oltre il normale orario di lavoro, nell'ambito del programma di assistenza di "dialisi estiva" per pazienti provenienti da altre regioni. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione e la Corte d'appello, in accoglimento dell'impugnazione dell'ente, aveva revocato il decreto ritenendo non provati i presupposti della pretesa: in particolare l'autorizzazione regionale richiesta dalla disciplina delle prestazioni aggiuntive e le condizioni soggettive del personale. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato, da un lato, violazione degli artt. 115, 116, 1375 e 2697 c.c., nonché degli artt. 36 e 111 Cost., sostenendo che la prestazione fosse stata effettivamente eseguita su incarico dell'amministrazione; dall'altro, ha dedotto vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. per la contraddittorietà della sentenza d'appello. La Corte di cassazione ha però qualificato correttamente la domanda non solo come pretesa di prestazioni "aggiuntive", ma anche come richiesta di compenso per lavoro straordinario: ha ritenuto che, in pubblico impiego contrattualizzato, una volta accertato che il lavoro oltre il debito orario sia stato svolto con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o del soggetto che ne ha il potere, il compenso è dovuto ai sensi dell'art. 2108 c.c. e dell'art. 2126 c.c., anche se l'autorizzazione prevista dalla contrattazione collettiva sia invalida o manchino i presupposti speciali delle prestazioni aggiuntive o i vincoli di spesa. Ha quindi accolto il primo motivo, assorbendo il secondo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello per verificare l'effettivo credito retributivo e quantificarlo secondo le misure orarie dello straordinario previste dal contratto collettivo del tempo, senza considerare i limiti interni di autorizzazione o altri vizi dell'incarico.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva revocato il decreto ingiuntivo; ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e ha rinviato la causa alla medesima Corte territoriale in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà accertare se le prestazioni oltre l'orario siano state svolte con il consenso datoriale e, in caso positivo, riconoscere il compenso dovuto secondo la disciplina del lavoro straordinario e le relative tariffe collettive, senza attribuire rilievo alla mancata autorizzazione regionale o ai limiti di spesa o di ricorso allo straordinario che incidono solo sul rapporto interno tra amministrazione e funzionari. La Corte ha inoltre enunciato un principio secondo cui l'art. 2126 c.c. opera, nel pubblico impiego privatizzato, come norma integrativa che impone la remunerazione della prestazione effettivamente resa in coerenza con la volontà datoriale, a prescindere dalla validità formale dell'autorizzazione o dal rispetto delle regole di spesa.
Norme richiamate
La notifica del ricorso per cassazione è stata ritenuta regolare perché effettuata presso la PEC del procuratore costituito della parte intimata.
Richiamato dal ricorrente come parametro di censura sulla valutazione delle prove.
Richiamato dal ricorrente come parametro di censura sulla valutazione delle prove.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto.
Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la prestazione effettivamente resa oltre l'orario, se autorizzata/consentita dal datore, meriti remunerazione.
art. 36 Cost.
Usato come fondamento costituzionale del diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente per la prestazione effettivamente resa.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente per vizio motivazionale della sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente per il denunciato vizio di motivazione.
Richiamato dal ricorrente per nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.
Disciplina speciale delle prestazioni aggiuntive nel comparto sanitario, subordinata a autorizzazione regionale, requisiti soggettivi dei lavoratori e determinazione tariffaria.
Legge di conversione del d.l. n. 402/2001, richiamata per la disciplina delle prestazioni aggiuntive.
art. 6-quinquies d.l. n. 314/2004
Norma di proroga della disciplina delle prestazioni aggiuntive.
Legge di conversione del d.l. n. 314/2004, richiamata per la proroga della disciplina.
Ulteriore proroga della disciplina delle prestazioni aggiuntive.
Legge di conversione del d.l. n. 300/2006, richiamata per la proroga della disciplina.
Richiamata come intervento fino all'intervenire della contrattazione collettiva.
art. 13 CCNL 10 aprile 2008
Richiamato come fonte contrattuale del comparto sanità che rinvia alla disciplina delle prestazioni aggiuntive.
art. 12 CCNL 31 luglio 2009
Richiamato come fonte contrattuale del comparto sanità che rinvia alla disciplina delle prestazioni aggiuntive.
art. 34, comma 2 CCNL 198/2001
Prevede che lo straordinario debba essere autorizzato dal dirigente.
art. 31, comma 2, CCNL 2016/2018
Prevede che lo straordinario debba essere autorizzato dal dirigente.
art. 47, comma 2, CCNL 2019/2021
Prevede che lo straordinario debba essere autorizzato dal dirigente.
La Corte lo applica anche al pubblico impiego contrattualizzato, nel senso che il lavoro straordinario debitamente autorizzato dà diritto al compenso.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Nel pubblico impiego contrattualizzato l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva.
Richiamato insieme all'art. 2 e all'art. 97 Cost. per fondare l'applicazione dell'art. 2108 c.c. e il ruolo dell'autorizzazione.
art. 97 Cost.
Richiamato per il buon andamento e il quadro di legalità dell'azione amministrativa nel pubblico impiego.
È applicabile al pubblico impiego privatizzato e impone la remunerazione della prestazione lavorativa effettivamente resa in coerenza con la volontà datoriale, anche se l'autorizzazione è invalida o mancano i presupposti formali della fattispecie speciale.
art. 2 Cost.
Richiamato insieme all'art. 40 d.lgs. 165/2001 per il quadro del pubblico impiego contrattualizzato.
Richiamato nel passaggio sulla decisione della Corte costituzionale in tema di ripetizione dell'indebito nel pubblico impiego privatizzato.
Richiamato dal ricorrente per la dedotta nullità della motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto alla retribuzione dello straordinario sorge quando la prestazione oltre l'orario sia stata resa con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi ne esercita il potere, non essendo decisiva la sola conformità formale dell'autorizzazione prevista dalla contrattazione collettiva.
- L'art. 2126 c.c. opera come norma di tutela della prestazione effettivamente resa: la prestazione lavorativa concretamente svolta e coerente con la volontà datoriale deve essere remunerata anche se la richiesta o l'autorizzazione siano invalide o contrastino con regole interne o vincoli di spesa.
- Le condizioni speciali previste per le prestazioni aggiuntive nel comparto sanitario (autorizzazione regionale, requisiti soggettivi, tariffazione specifica) sono necessarie per la fattispecie tipica delle prestazioni aggiuntive, ma la loro mancanza non esclude, di per sé, il diritto al compenso per lavoro straordinario ove la prestazione sia stata comunque richiesta o accettata dal datore.
- I limiti di spesa e le irregolarità dell'atto autorizzativo possono incidere sui rapporti interni e sulla responsabilità dei funzionari verso l'amministrazione, ma non possono essere opposti al lavoratore per negare il pagamento di prestazioni subordinate effettivamente rese oltre il debito orario.
- In caso di domande relative a lavoro oltre l'orario nel pubblico impiego, il giudice deve qualificare correttamente la pretesa e distinguere tra prestazioni aggiuntive speciali e lavoro straordinario ordinario, perché la disciplina applicabile e i presupposti probatori non coincidono necessariamente.
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