Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17912/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un infermiere dipendente di un ospedale pubblico aveva ottenuto decreto ingiuntivo per farsi pagare prestazioni rese oltre l'orario ordinario nell'ambito del servizio di dialisi estiva, richiesto e utilizzato dall'azienda sanitaria, ma non remunerato per l'anno 2013. La Corte d'appello aveva revocato il decreto e rigettato la domanda, ritenendo che la pretesa fosse riconducibile alle prestazioni aggiuntive del comparto sanità, soggette a presupposti speciali (autorizzazione regionale, requisiti soggettivi, tariffazione contrattata) non allegati né provati. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi, la violazione delle norme su prova, buona fede, correttezza, onere della prova, retribuzione costituzionalmente dovuta e motivazione, sostenendo che le prestazioni erano state effettivamente rese su incarico dell'ente e che, comunque, la loro esecuzione oltre il debito orario imponeva il pagamento almeno come lavoro straordinario; ha inoltre contestato la motivazione della sentenza d'appello per asserita contraddittorietà.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse correttamente escluso la configurabilità della speciale fattispecie delle prestazioni aggiuntive, ma avesse omesso di considerare che i fatti allegati e documentati integravano anche una domanda di pagamento per lavoro straordinario svolto con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro. Ha quindi affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la prestazione lavorativa oltre l'orario, se resa coerentemente con la volontà datoriale, deve essere remunerata secondo la disciplina dello straordinario, anche se la richiesta o autorizzazione sia invalida o contraria alla contrattazione collettiva, restando irrilevanti i vizi interni dell'atto e i soli limiti di spesa pubblica sul piano del diritto del lavoratore. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, che dovrà verificare l'esistenza del credito retributivo e quantificarlo secondo le ore di straordinario e le tariffe collettive del tempo, senza attribuire rilievo ai limiti contrattuali interni o ad altri vizi dell'incarico. Nessuna statuizione sul raddoppio del contributo unificato per effetto dell'accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 330 c.p.c.

    notifica presso il procuratore costituito

    La notifica del ricorso per cassazione effettuata presso il difensore costituito della parte intimata è regolare e consente la tempestività dell'impugnazione se la sentenza non risulta notificata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito della memoria illustrativa.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione all'accertamento dei fatti e delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla valutazione delle prove.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva, in chiave di correttezza nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova dei fatti costitutivi del credito.

  • art. 36 Cost.

    Usato come parametro di tutela della retribuzione dovuta per la prestazione lavorativa effettivamente resa.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per il vizio motivazionale dedotto nel primo motivo.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di nullità della motivazione dedotto nel secondo motivo.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per la denunciata contraddittorietà/mancanza della motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato per il requisito di motivazione della decisione.

  • art. 1, comma 2, d.l. n. 402 del 2001, conv. in l. n. 1 del 2002

    Disciplina speciale delle prestazioni aggiuntive in ambito sanitario, subordinata ad autorizzazione regionale, requisiti soggettivi e fissazione tariffaria.

  • art. 6-quinquies d.l. n. 314 del 2004, conv. in l. n. 26 del 2005

    Norma di proroga della disciplina sulle prestazioni aggiuntive.

  • art. 1, comma 2, d.l. n. 300 del 2006, conv. in l. n. 17 del 2007

    Ulteriore proroga della disciplina delle prestazioni aggiuntive.

  • art. 4 l. n. 120 del 2007

    Richiamo alla continuazione della disciplina fino all'intervento della contrattazione collettiva.

  • art. 13 CCNL 10.4.2008

    Recepisce e regola la disciplina delle prestazioni aggiuntive per il periodo normativo indicato.

  • art. 12 CCNL 31.7.2009

    Richiamo contrattuale per la disciplina economica delle prestazioni aggiuntive.

  • art. 34, comma 2, CCNL 1998/2001

    Prevede che lo straordinario sia autorizzato dal dirigente.

  • art. 31, comma 2, CCNL 2016/2018

    Prevede che lo straordinario sia autorizzato dal dirigente.

  • art. 47, comma 2, CCNL 2019/2021

    Prevede che lo straordinario sia autorizzato dal dirigente.

  • art. 2108 c.c.

    Norma base sul diritto al compenso per il lavoro straordinario, applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato se la prestazione è debitamente autorizzata/consentita.

  • art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001

    Nel pubblico impiego contrattualizzato i trattamenti economici sono riservati alla contrattazione collettiva; un atto della P.A. è idoneo solo se conforme al contratto collettivo.

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato insieme all'art. 2 d.lgs. 165/2001 e all'art. 97 Cost. per fondare la disciplina del lavoro straordinario nel pubblico impiego.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato a supporto dei limiti e delle ragioni organizzative e di spesa del pubblico impiego.

  • art. 2126 c.c.

    Opera a favore del lavoratore che abbia effettivamente reso la prestazione con il consenso datoriale, anche se l'autorizzazione o l'atto siano invalidi o contrari alle regole collettive o di spesa; integra la disciplina retributiva e rende dovuto il corrispettivo.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato in riferimento alla giurisprudenza costituzionale sulla ripetizione dell'indebito e all'equilibrio dell'ordinamento nei casi di prestazioni effettivamente rese.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando il lavoratore esegua prestazioni ulteriori rispetto all'orario ordinario con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformare la prestazione, il compenso è dovuto secondo la disciplina del lavoro straordinario, anche se l'autorizzazione richiesta dalla contrattazione collettiva sia mancante, invalida o contraria alle regole interne.
  • La mancanza dei presupposti speciali previsti per una particolare voce retributiva non esclude il diritto del lavoratore al corrispettivo per la prestazione effettivamente resa, quando i fatti allegati integrino comunque una prestazione lavorativa subordinata oltre il debito orario e coerente con la volontà datoriale.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, le regole di spesa e i vincoli di bilancio incidono sul piano organizzativo e di responsabilità dei funzionari, ma non possono essere opposti al lavoratore per negare il pagamento di attività lavorativa effettivamente svolta e autorizzata/consentita.
  • L'applicazione dell'art. 2126 c.c. consente di valorizzare la causa concreta dell'attribuzione retributiva, costituita dalla prestazione lavorativa di fatto resa, e si coordina con il principio costituzionale di cui all'art. 36 Cost.; perciò la retribuzione non può essere negata per vizi formali o invalidità dell'atto autorizzativo, salvo ipotesi di illiceità dell'oggetto o della causa della prestazione.
  • Quando la domanda retributiva sia stata qualificata dal giudice di merito solo come richiesta di emolumenti speciali, il giudice di legittimità può ricondurre la pretesa alla corretta disciplina giuridica dedotta dai fatti allegati, se questi descrivono anche una prestazione straordinaria effettivamente eseguita con il consenso del datore.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.