Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17937/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un infermiere in servizio presso un ospedale pubblico aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni rese oltre l'orario dovuto nell'ambito del servizio di dialisi estiva. La Corte d'appello aveva revocato il decreto e respinto la domanda ritenendo applicabile la disciplina delle prestazioni aggiuntive del comparto sanità, subordinata a presupposti non allegati né provati, tra cui autorizzazione regionale, requisiti soggettivi e tariffa contrattata, oltre alla coerenza con i vincoli di spesa. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1375 e 2697 c.c. e 36 e 111 Cost., sostenendo che le prestazioni erano state concretamente eseguite su incarico dell'ente e quindi dovevano essere remunerate; con il secondo motivo ha denunciato vizi di motivazione e nullità della sentenza. La Suprema Corte ha qualificato la controversia non solo come richiesta di prestazioni aggiuntive, ma anche come domanda di compenso per lavoro straordinario e ha ritenuto decisivo il consenso datoriale, anche implicito, alla prestazione oltre il debito orario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione affinché verifichi l'esistenza del credito retributivo secondo il criterio del superamento del debito orario e applichi, per la quantificazione, le misure orarie del lavoro straordinario previste dalla contrattazione collettiva vigente ratione temporis, senza dare rilievo ai limiti quantitativi allo straordinario o ad altri vizi degli incarichi, quando la prestazione sia stata resa con il consenso del datore di lavoro o del soggetto che ne ha il potere. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 330 c.p.c.

    notifica presso il procuratore costituito

    La notifica del ricorso per cassazione presso il difensore costituito è stata ritenuta regolare e idonea a fondare la tempestività del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    Dedotto dal ricorrente come norma violata in relazione alla valutazione delle risultanze documentali e fattuali.

  • art. 116 c.p.c.

    Dedotto dal ricorrente come norma violata in relazione alla valutazione delle prove.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in collegamento al dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per il riparto dell'onere probatorio.

  • art. 36 Cost.

    È stato valorizzato come parametro costituzionale che impone la retribuzione del lavoro effettivamente prestato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento al vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Dedotto come parametro del vizio di omesso esame/motivazione nella censura della sentenza di appello.

  • art. 1, comma 2, d.l. n. 402 del 2001

    Richiamato come disciplina delle prestazioni aggiuntive nel comparto sanità, subordinata ad autorizzazione regionale, requisiti soggettivi e tariffa.

  • L. n. 1 del 2002

    Conversione del d.l. n. 402 del 2001, richiamata per la disciplina delle prestazioni aggiuntive.

  • art. 6-quinquies d.l. n. 314 del 2004

    Norma di proroga della disciplina delle prestazioni aggiuntive.

  • L. n. 26 del 2005

    Conversione del d.l. n. 314 del 2004, richiamata per la proroga della disciplina.

  • art. 1, comma 2, d.l. n. 300 del 2006

    Ulteriore proroga della disciplina delle prestazioni aggiuntive.

  • L. n. 17 del 2007

    Conversione del d.l. n. 300 del 2006, richiamata per la proroga della disciplina.

  • art. 4 L. n. 120 del 2007

    Richiamato come norma che ha ulteriormente prorogato la disciplina fino all'intervento della contrattazione collettiva.

  • art. 13 CCNL 10.4.2008

    Richiamato quale fonte collettiva che recepisce la disciplina delle prestazioni aggiuntive.

  • art. 12 CCNL 31.7.2009

    Richiamato quale fonte collettiva economica che regola le prestazioni aggiuntive nel periodo di riferimento.

  • art. 34, comma 2, CCNL 1998/2001

    Indicato per il principio della necessaria autorizzazione dello straordinario.

  • art. 31, comma 2, CCNL 2016/2018

    Richiamato per confermare la necessità di autorizzazione del lavoro straordinario.

  • art. 47, comma 2, CCNL 2019/2021

    Richiamato come disciplina attuale della necessaria autorizzazione del lavoro straordinario.

  • art. 2108 c.c.

    Usato come base del diritto al compenso per lavoro straordinario se autorizzato, applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 2 e art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamati per coordinare il regime del pubblico impiego contrattualizzato con il diritto al compenso per straordinario.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nel bilanciamento con il regime dello straordinario nel pubblico impiego, in relazione all'azione amministrativa e ai vincoli organizzativi.

  • art. 2126 c.c.

    È stato ritenuto applicabile alle prestazioni lavorative eseguite con il consenso del datore, anche se la richiesta o l'autorizzazione sia invalida o contraria alla disciplina collettiva, imponendo la retribuzione della prestazione effettivamente resa.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato per affermare che nel pubblico impiego contrattualizzato i trattamenti economici sono riservati alla contrattazione collettiva e gli atti della P.A. devono essere conformi ad essa a pena di nullità.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato attraverso Corte costituzionale n. 8/2023, per il tema della ripetizione di indebito nel pubblico impiego, in rapporto alla funzione di equilibrio svolta dall'art. 2126 c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per escludere, in ragione dell'esito del ricorso, il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per le prestazioni di lavoro oltre l'orario ordinario dipende in primo luogo dall'effettivo svolgimento della prestazione con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o del soggetto competente a conformarla; una prestazione resa non insciente vel prohibente domino non può essere gratuitamente acquisita dalla P.A.
  • L'eventuale illegittimità dell'autorizzazione allo straordinario, o il contrasto con regole collettive o di spesa pubblica, non esclude di per sé il diritto del dipendente alla retribuzione della prestazione effettivamente resa; tali vizi possono semmai rilevare sul piano della responsabilità interna dei funzionari, non sul rapporto retributivo con il lavoratore.
  • L'art. 2126 c.c. opera come norma di protezione della causa concreta della prestazione lavorativa effettivamente eseguita e integra, nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 2108 c.c. e l'art. 36 Cost., imponendo il pagamento della prestazione subordinata resa in coerenza con la volontà datoriale anche se il titolo autorizzativo sia invalido o inidoneo.
  • Quando una domanda retributiva riguarda attività svolta oltre il debito orario, il giudice deve verificare la corretta qualificazione della pretesa: essa può ricadere sia nella disciplina delle prestazioni aggiuntive speciali sia in quella del lavoro straordinario; ove manchino i presupposti della disciplina speciale, resta comunque da esaminare il diritto al compenso secondo la disciplina ordinaria dello straordinario.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, i vincoli di bilancio e le irregolarità dell'assetto amministrativo non possono essere opposti al dipendente per negare il pagamento di prestazioni già richieste o comunque consentite dall'amministrazione, purché si tratti di attività lavorativa rientrante nell'oggetto del rapporto e non illecita in sé.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.