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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17946/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una infermiera in servizio presso l'ospedale di Locri aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni rese oltre l'orario di servizio nel contesto del servizio di "dialisi estiva"; la domanda era stata accolta in primo grado e poi respinta in appello, con revoca del decreto, perché la Corte territoriale aveva qualificato la pretesa come riconducibile alle "prestazioni aggiuntive" del comparto sanità e aveva ritenuto mancassero i relativi presupposti (in particolare autorizzazione regionale, requisiti soggettivi e determinazione tariffaria), oltre a considerazioni sui vincoli di bilancio. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, in sostanza, che le prestazioni erano state effettivamente eseguite su incarico dell'azienda e che, comunque, la motivazione d'appello era viziata; ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1375 e 2697 c.c., 36 e 111 Cost., nonché omesso/erroneo apprezzamento dei fatti, sostenendo il diritto al pagamento delle attività svolte oltre il debito orario. La Corte di cassazione ha ritenuto corretto ma parziale il ragionamento della Corte d'appello: la domanda non poteva essere negata solo perché mancavano i presupposti delle "prestazioni aggiuntive", poiché il fatto decisivo era che il lavoro era stato comunque richiesto o consentito dal datore di lavoro oltre il debito orario, e quindi andava valutato come straordinario. Ha quindi accolto il primo motivo, assorbito il secondo, cassato la sentenza e rinviato alla Corte d'appello affinché accerti il credito retributivo in base al superamento dell'orario e applichi la misura oraria del lavoro straordinario prevista dal CCNL, senza dare rilievo ai limiti contrattuali allo straordinario né ai vizi degli incarichi o alle regole di spesa pubblica, che rilevano solo sul piano della responsabilità interna verso la P.A.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione. Ha affermato che, pur essendo infondata la qualificazione della pretesa come prestazioni aggiuntive in difetto dei relativi presupposti, la domanda non poteva essere rigettata senza verificare se le attività oltre l'orario fossero state comunque svolte con consenso, anche implicito, del datore di lavoro, e quindi retribuibili come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 2108 c.c. e dell'art. 2126 c.c. Il giudice di rinvio dovrà accertare l'esistenza del credito e quantificarlo secondo le tariffe orarie del lavoro straordinario del tempo, senza considerare i limiti interni posti dalla contrattazione collettiva o i vincoli di spesa; tali profili possono semmai rilevare per responsabilità dei funzionari verso l'amministrazione. Nessun raddoppio del contributo unificato è dovuto per effetto dell'esito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    memoria illustrativa depositata nel termine anteriore alla camera di consiglio

    richiamato solo per la rituale trattazione camerale del ricorso

  • art. 330 c.p.c.

    notifica presso il procuratore costituito

    la notifica del ricorso è stata ritenuta regolare perché eseguita presso il difensore della parte intimata

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati come parametri di violazione denunciata sul governo delle prove e della valutazione probatoria

  • art. 1375 c.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla correttezza dell'operato datoriale e alla remunerazione delle prestazioni effettivamente svolte

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sull'onere della prova, in relazione alla dimostrazione delle prestazioni e dei presupposti del credito

  • art. 36 Cost.

    utilizzato come fondamento costituzionale del diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente per il lavoro effettivamente prestato

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo sul vizio motivazionale della sentenza di appello

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come base dei vizi dedotti in cassazione

  • art. 1, comma 2, d.l. n. 402 del 2001, conv. in l. n. 1 del 2002

    indicato come disciplina originaria delle prestazioni aggiuntive nel comparto sanità, soggette ad autorizzazione regionale e altri presupposti

  • art. 6-quinquies d.l. n. 314 del 2004, conv. in l. n. 26 del 2005

    richiamato per la proroga della disciplina delle prestazioni aggiuntive

  • art. 1, comma 2, d.l. n. 300 del 2006, conv. in l. n. 17 del 2007

    richiamato per l'ulteriore proroga della disciplina delle prestazioni aggiuntive

  • art. 4 l. n. 120 del 2007

    richiamato come fonte che ha ulteriormente mantenuto ferma la disciplina fino alla contrattazione collettiva

  • art. 13 CCNL 10.4.2008

    richiamato quale fonte contrattuale che recepisce la disciplina delle prestazioni aggiuntive nel periodo rilevante

  • art. 12 CCNL 31.7.2009

    richiamato quale fonte contrattuale economica applicabile al periodo considerato

  • art. 34, comma 2, CCNL 1998/2001

    richiamato per la regola dell'autorizzazione allo straordinario

  • art. 31, comma 2, CCNL 2016/2018

    richiamato per la regola dell'autorizzazione allo straordinario

  • art. 47, comma 2, CCNL 2019/2021

    richiamato come disciplina attuale dell'autorizzazione allo straordinario

  • art. 2108 c.c.

    indicato come norma che fonda il diritto al compenso per lavoro straordinario se autorizzato

  • art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato per affermare che i trattamenti economici nel pubblico impiego contrattualizzato sono riservati alla contrattazione collettiva

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato nel coordinamento tra disciplina del pubblico impiego e autonomia collettiva

  • art. 97 Cost.

    richiamato a sostegno della necessità di coordinamento con i principi di buon andamento e legalità dell'azione amministrativa

  • art. 2126 c.c.

    ritenuto applicabile quando la prestazione lavorativa sia stata svolta con la volontà, anche implicita, del datore di lavoro, nonostante l'irregolarità o invalidità dell'assetto autorizzativo

  • art. 2033 c.c.

    richiamato solo per il rapporto con l'irripetibilità dei pagamenti e la protezione della causa della prestazione lavorativa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del ricorso

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, se una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario è stata richiesta o comunque consentita dal datore di lavoro, il compenso è dovuto come lavoro straordinario anche se la specifica autorizzazione prevista dalla contrattazione collettiva sia mancante, illegittima o invalida.
  • La presenza del consenso datoriale, anche implicito, è l'elemento decisivo che consente di applicare l'art. 2126 c.c. e di riconoscere la retribuzione per la prestazione di fatto; non possono essere opposti al lavoratore i soli vizi dell'atto autorizzativo o i limiti interni di spesa.
  • Le regole della contrattazione collettiva che subordinano lo straordinario ad autorizzazione servono a presidiare esigenze organizzative e di spesa, ma non possono essere utilizzate per negare il corrispettivo di una prestazione effettivamente resa nell'interesse dell'amministrazione.
  • La disciplina delle "prestazioni aggiuntive" è fattispecie speciale, distinta dallo straordinario: richiede presupposti ulteriori quali autorizzazione regionale, requisiti soggettivi e tariffazione; tuttavia, se tali presupposti mancano, resta possibile la tutela retributiva per il lavoro straordinario effettivamente svolto.
  • I vincoli di spesa pubblica possono incidere sulla validità degli atti interni e sulla responsabilità dei funzionari, ma non possono ricadere in pregiudizio del dipendente che abbia svolto, su incarico dell'amministrazione, la propria attività lavorativa oltre l'orario dovuto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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