Cassazione Civile, Ordinanza n. 17932/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un infermiere in servizio presso un ospedale pubblico aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute, secondo la sua prospettazione, per prestazioni rese nell'anno 2013 oltre il normale orario di lavoro nell'ambito del programma di assistenza dialitica estiva. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione e, in appello, la decisione favorevole al lavoratore era stata riformata con revoca del decreto ingiuntivo, ritenendosi non provati i presupposti per configurare le prestazioni come "aggiuntive" ai sensi della disciplina speciale, in particolare l'autorizzazione regionale e le condizioni soggettive richieste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme processuali, di correttezza e di riparto dell'onere della prova, nonché degli artt. 36 e 111 Cost., sostenendo che la prestazione fosse stata effettivamente eseguita su incarico dell'azienda e quindi dovesse essere remunerata; con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza d'appello. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la domanda non dovesse essere letta solo come richiesta di compenso per prestazioni "aggiuntive" speciali, ma anche come pretesa retributiva per lavoro straordinario svolto con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro. Ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lavoro oltre il debito orario sussiste anche se l'autorizzazione prevista dalla contrattazione collettiva sia invalida o manchino i presupposti della disciplina speciale, purché la prestazione sia stata resa con la volontà datoriale; il secondo motivo è stato assorbito.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha rinviato la causa alla medesima Corte territoriale in diversa composizione affinché verifichi l'esistenza del credito retributivo alla luce del principio secondo cui, una volta accertato il superamento del debito orario e il consenso del datore di lavoro alla prestazione, il lavoratore ha diritto al compenso per lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva vigente al tempo. In sede di rinvio dovrà procedersi alla quantificazione secondo le misure orarie del lavoro straordinario, senza dare rilievo ai limiti orari previsti dalla contrattazione collettiva per l'autorizzazione né ad altri vizi degli incarichi relativi al servizio di dialisi estiva. Il primo motivo è stato quindi accolto, il secondo assorbito.
Norme richiamate
La notifica del ricorso per cassazione presso il procuratore costituito della controparte è stata ritenuta regolare; in assenza di notifica della sentenza, il ricorso è stato considerato tempestivo.
Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti allegati.
Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti allegati.
Richiamato dal ricorrente a fondamento della censura sulla corretta esecuzione del rapporto e sul comportamento del datore di lavoro.
Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto decisivo l'accertamento del consenso datoriale e del superamento del debito orario.
art. 36 Cost.
Usato come parametro di tutela della retribuzione dovuta al lavoratore per la prestazione effettivamente resa, anche se la disciplina autorizzatoria sia irregolare o invalida.
art. 111 Cost.
Richiamato nel secondo motivo per il vizio di motivazione; la Corte lo menziona nel quadro della censura assorbita.
La norma è stata ritenuta applicabile come fattore di integrazione della disciplina del lavoro straordinario nel pubblico impiego contrattualizzato: la prestazione svolta con il consenso del datore va retribuita anche se la richiesta autorizzazione sia invalida o manchino i presupposti della disciplina speciale.
Richiamato come base del diritto al compenso per lavoro straordinario debitamente autorizzato; letto in combinazione con l'art. 2126 c.c. per riconoscere il compenso quando la prestazione sia stata comunque resa con consenso datoriale.
Norma speciale sulle prestazioni aggiuntive nel settore sanitario: richiede autorizzazione regionale, requisiti soggettivi dei lavoratori e determinazione tariffaria; la Corte ha però distinto tale disciplina dalla diversa pretesa al compenso per straordinario.
Legge di conversione del d.l. n. 402/2001, richiamata come base della disciplina speciale delle prestazioni aggiuntive.
art. 6-quinquies d.l. n. 314/2004
Norma di proroga della disciplina sulle prestazioni aggiuntive richiamata dalla Corte.
Legge di conversione del d.l. n. 314/2004, richiamata come proroga della disciplina speciale.
art. 1, co. 2, d.l. n. 300/2006
Ulteriore proroga della disciplina sulle prestazioni aggiuntive, richiamata dalla Corte.
Legge di conversione del d.l. n. 300/2006, richiamata come proroga della disciplina speciale.
Richiamata come intervento che ha ulteriormente prorogato la disciplina fino all'intervento della contrattazione collettiva.
art. 13 CCNL 10 aprile 2008
Richiamato come fonte contrattuale che regola, ratione temporis, la disciplina delle prestazioni aggiuntive nel comparto sanità.
art. 12 CCNL 31 luglio 2009
Richiamato come fonte contrattuale che regola, ratione temporis, la disciplina delle prestazioni aggiuntive nel comparto sanità.
art. 34, co. 2 CCNL 198/2001
Richiamato per affermare che lo straordinario deve essere autorizzato dal dirigente.
art. 31, co. 2, CCNL 2016/2018
Richiamato per affermare che lo straordinario deve essere autorizzato dal dirigente.
art. 47, co. 2, CCNL 2019/2021
Richiamato per affermare che lo straordinario deve essere autorizzato dal dirigente.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Nel pubblico impiego contrattualizzato l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva; gli atti della PA devono essere conformi a essa, altrimenti sono nulli.
Richiamato nel collegamento tra disciplina del pubblico impiego e diritto al compenso per lavoro straordinario.
art. 97 Cost.
Richiamato per coordinare il principio di buon andamento con la disciplina del lavoro straordinario nel pubblico impiego.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso per vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di motivazione della sentenza.
Richiamato dal ricorrente come vizio processuale denunciato con il secondo motivo.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, in relazione al dedotto vizio di esame dei fatti.
Richiamato in via incidentale con riferimento alla ripetizione di indebito nel pubblico impiego privatizzato e alla funzione di equilibrio assicurata dall'art. 2126 c.c.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto del dipendente al compenso per prestazioni lavorative rese oltre il debito orario non dipende soltanto dalla rituale validità dell'autorizzazione prevista dalla contrattazione collettiva, ma dall'effettivo svolgimento della prestazione con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o del soggetto che ha il potere di conformarla.
- L'art. 2126 c.c. opera come norma di integrazione e tutela della prestazione lavorativa effettivamente resa: se l'attività subordinata è stata svolta coerentemente con la volontà datoriale, essa deve essere retribuita anche quando l'autorizzazione sia invalida, irregolare o manchino i presupposti speciali richiesti dalla disciplina collettiva o da norme di spesa.
- La disciplina speciale delle prestazioni aggiuntive nel settore sanitario richiede presupposti ulteriori rispetto al mero superamento dell'orario di lavoro, quali autorizzazione regionale, requisiti soggettivi dei lavoratori e determinazione tariffaria; in mancanza di tali presupposti, però, può residuare il diverso diritto al compenso per straordinario se la prestazione è stata comunque richiesta o tollerata dall'amministrazione.
- Le regole di spesa pubblica e i limiti interni di autorizzazione possono incidere sui rapporti interni e sulla responsabilità dei funzionari, ma non possono essere opposti al lavoratore per negare il pagamento di una prestazione già resa con il consenso dell'amministrazione.
- Quando la prestazione richiesta riguarda attività tipiche e rientranti nell'oggetto del rapporto di impiego, la remunerazione non è esclusa per il solo fatto che l'atto autorizzativo sia viziato o inefficace; resta invece esclusa solo in presenza di nullità attinenti a illiceità dell'oggetto o della causa della prestazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17912/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17922/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17930/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17937/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17946/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17697/2024 del 27/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →