Cassazione Civile, Ordinanza n. 07343/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzo pignorato)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione forzata presso terzi promossa da una società creditrice contro una debitrice poi fallita, con pignoramento dei crediti vantati dalla debitrice verso una terza società. La terza pignorata rese dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c.; la creditrice contestò tale dichiarazione assumendo che vi fosse stata una cessione di ramo d'azienda tra debitrice e terza pignorata e che, per effetto di tale operazione, il debito fosse passato alla terza pignorata. Nonostante il fallimento della debitrice, il giudice dell'esecuzione assegnò le somme pignorate alla creditrice. La terza pignorata propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deducendo la nullità/illegittimità dell'ordinanza di assegnazione per l'intervenuto fallimento della debitrice, per la violazione dell'art. 630 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c.; in sostanza sosteneva che l'ordinanza fosse illegittima e che l'eventuale domanda della creditrice, introdotta nel giudizio di opposizione, di accertamento del rapporto debito-credito tra le parti, fosse estranea all'oggetto del giudizio esecutivo e quindi inammissibile. La Corte d'appello dichiarò inammissibile l'appello della terza pignorata, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi. Con il ricorso per cassazione la società terza pignorata articolò due motivi: (1) violazione delle norme processuali e sostanziali indicate, lamentando che la Corte d'appello non aveva qualificato la domanda della creditrice e avrebbe dovuto ritenere ammissibile l'appello contro il capo della sentenza che aveva deciso un'autonoma domanda di accertamento del credito, estranea all'opposizione ex art. 617 c.p.c.; (2) violazione del D.M. n. 55/2014 in tema di liquidazione delle spese, perché nel giudizio di appello erano state liquidate spese anche per una fase istruttoria/trattazione che, secondo la ricorrente, non si era svolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto il ragionamento della Corte d'appello sulla natura unitaria della decisione resa in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi nel quale risultavano connesse le questioni sull'ordinanza di assegnazione e sull'accertamento del credito dedotto dalla creditrice. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che, nel giudizio di appello, non era stata effettivamente svolta la fase istruttoria/trattazione in modo tale da giustificare la relativa voce tariffaria; pertanto ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese del grado di appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando le spese senza il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per l'accoglimento solo parziale del ricorso, limitato a un profilo accessorio.
Norme richiamate
disciplina la dichiarazione del terzo pignorato nel pignoramento presso terzi, richiamata come atto posto a base della contestazione del creditore procedente.
è richiamato per indicare la fase di accertamento dell'obbligo del terzo, che nel caso non era stata introdotta.
regola l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato; la Corte ribadisce che, una volta emessa, essa è opponibile soltanto con opposizione agli atti esecutivi per vizi propri o degli atti precedenti.
delimita il giudizio di opposizione agli atti esecutivi al controllo della legittimità degli atti esecutivi; la Corte afferma che l'ordinanza di assegnazione può essere censurata solo in tale forma e che le questioni connesse non mutano il mezzo di impugnazione.
è richiamato per la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi e per la disciplina dell'impugnazione della decisione resa nell'opposizione.
invocato dalla ricorrente in relazione all'intervenuto fallimento della debitrice e alla pretesa improcedibilità dell'esecuzione.
richiamato come norma asseritamente violata per ultrapetizione o pronuncia su domanda estranea al thema decidendum.
richiamato nel primo motivo di ricorso insieme ad altre norme processuali sulla domanda e sul processo di impugnazione.
richiamato nel primo motivo con riferimento ai mezzi di impugnazione esperibili contro la sentenza di primo grado.
richiamato per sostenere la corretta impugnabilità della sentenza di primo grado con appello.
richiamato nel primo motivo in relazione alla tutela giurisdizionale dei diritti.
richiamato per sostenere l'efficacia di giudicato esterno della decisione di primo grado sul credito accertato.
la Corte lo interpreta nel senso che la voce per la fase istruttoria e/o di trattazione è liquidabile nel giudizio di appello solo se tale fase sia effettivamente svolta con le attività previste dall'art. 350 c.p.c. o con attività equivalenti; non basta il mero svolgimento di udienze senza attività istruttoria/trattazione concreta.
è utilizzato come parametro per identificare le attività tipiche della fase di trattazione/istruttoria nel giudizio di appello.
menzionato dalla Corte d'appello quale base formale della declaratoria di inammissibilità dell'appello, ma la Cassazione ne ricostruisce il significato alla luce della reale ratio della decisione impugnata.
richiamato per la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni in appello.
richiamata nei precedenti citati sulla sospensione feriale dei termini nei giudizi esecutivi e nelle cause cumulate.
richiamato nel primo motivo in relazione al regime dell'impugnazione delle decisioni rese nell'opposizione agli atti esecutivi.
Massime di principio
- Nel pignoramento presso terzi, l'ordinanza di assegnazione del credito, una volta emessa, è censurabile soltanto con l'opposizione agli atti esecutivi e per vizi propri dell'ordinanza o degli atti esecutivi che la precedono, non potendo essere utilizzata l'opposizione per introdurre un diverso e autonomo giudizio sul rapporto sostanziale estraneo al perimetro dell'esecuzione.
- Quando nel processo esecutivo vengono trattate, per connessione, più questioni o domande, l'impugnazione della decisione deve seguire un regime unitario coerente con la natura prevalente della controversia; non è concepibile applicare regole diverse alla medesima pronuncia in relazione a capi logicamente connessi.
- Ai fini dell'ammissibilità del gravame, la qualificazione dell'azione e della decisione compiuta dal giudice di primo grado rileva in via primaria; se tale qualificazione manca o è meramente apparente, il giudice dell'impugnazione deve procedere d'ufficio alla corretta qualificazione.
- In tema di liquidazione delle spese secondo il D.M. n. 55 del 2014, la voce relativa alla fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di appello è riconoscibile solo se quella fase si sia effettivamente svolta con il compimento di attività tipiche ex art. 350 c.p.c. o equivalenti; la mera fissazione dell'udienza di decisione o la sola produzione documentale non bastano.
- La produzione di documenti in fasi diverse da quella istruttoria non equivale, di per sé, allo svolgimento della fase istruttoria ai fini della tariffa professionale; occorre verificare il concreto contenuto dell'attività processuale espletata.
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