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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36544/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito professionale derivante da un contratto d’opera triennale stipulato tra una compagnia di assicurazioni e un avvocato per assistenza, difesa tecnica e consulenza sui sinistri assicurativi. Il contratto prevedeva un compenso semestrale e una clausola che, in caso di recesso anticipato del cliente, riconosceva al professionista il diritto a percepire l’intero emolumento pattuito per la durata triennale. Dopo il recesso e l’apertura della liquidazione coatta amministrativa, il credito fu ammesso dal tribunale in parte e in privilegio, con ulteriore riconoscimento di IVA e contributi alla cassa forense nel medesimo rango. La società in LCA ricorre in cassazione sostenendo: 1) la non spettanza del privilegio ex art. 2751-bis c.c. su un credito che, a suo dire, era un’indennità di recesso e non una retribuzione professionale; 2) l’erronea estensione del privilegio ai contributi previdenziali alla Cassa Avvocati, che non avrebbero natura retributiva. Il professionista propone ricorso incidentale censurando la riduzione equitativa del credito operata dal tribunale, sostenendo che il contratto prevedesse compensi predeterminati, una durata triennale e una struttura aleatoria non modificabile giudizialmente; la Corte rileva però la tardività autonoma del ricorso incidentale e, comunque, la novità e la genericità delle relative censure.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso principale della società in liquidazione coatta amministrativa, dichiara inammissibile il ricorso incidentale dell’avvocato, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ammette il credito al passivo in chirografo per l’intero importo di euro 500.000, comprensivo dei crediti accessori per contributi alla cassa avvocati e IVA, escludendo il privilegio. Compensa le spese del giudizio di opposizione allo stato passivo e condanna il controricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2237 c.c.

    richiamato come principio di libera recedibilità del cliente dal contratto d’opera intellettuale, derogabile convenzionalmente nei limiti riconosciuti dal giudice.

  • art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c.

    interpretato in senso tassativo: il privilegio riguarda solo le retribuzioni dei professionisti dovute per gli ultimi due anni di prestazione; non si estende a un’indennità di recesso di fonte contrattuale.

  • art. 2754 c.c.

    ritenuto non applicabile al contributo integrativo della Cassa forense, perché norma riferita ai contributi dovuti dal datore di lavoro per assicurazioni sociali in senso lato.

  • art. 1418, comma 1, c.c.

    esclusa la nullità del contratto per violazione delle direttive di vigilanza, in difetto di una previsione espressa che colleghi la violazione alla nullità del contratto a valle.

  • art. 1341 c.c.

    richiamato per la validità dell’accettazione della clausola che derogava al recesso ad nutum, trattandosi di clausola vessatoria specificamente approvata.

  • art. 1342 c.c.

    richiamato unitamente all’art. 1341 c.c. per la specifica approvazione delle condizioni contrattuali predisposte.

  • art. 1725 c.c.

    esclusa la qualificazione della clausola come penale o come indennità risarcitoria tipica del recesso dal mandato.

  • art. 1374 c.c.

    richiamato dal tribunale per la integrazione equitativa del contratto, soluzione poi superata in cassazione quanto alla qualificazione e al regime del credito.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato come clausola generale di buona fede esecutiva utilizzata dal giudice di merito per riequilibrare il sinallagma.

  • art. 1463 c.c.

    invocato nel ricorso incidentale per sostenere l’erroneità della riduzione del credito, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1467 c.c.

    invocato nel ricorso incidentale in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta; la relativa doglianza è stata reputata nuova e quindi inammissibile.

  • art. 1469 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale quale norma che esclude la modificazione del contratto aleatorio, ma il tema è stato considerato non devoluto al giudice di merito.

  • art. 1751 c.c.

    richiamato per evidenziare che le indennità previste per altri rapporti tipici hanno base normativa specifica, distinta dal contratto d’opera intellettuale.

  • art. 2119 c.c.

    richiamato solo come esempio di disciplina espressa di specifiche indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 2120 c.c.

    richiamato solo come esempio di voce espressamente disciplinata dall’ordinamento in caso di cessazione del rapporto.

  • art. 2218 c.c.

    richiamato solo in funzione comparativa rispetto ad altre indennità normativamente previste.

  • art. 99 l.f.

    richiamato per il procedimento di opposizione allo stato passivo e per il termine del ricorso incidentale.

  • art. 334 c.p.c.

    richiamato per ammettere l’impugnazione incidentale tardiva anche su capi autonomi della decisione.

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 334 e 371 c.p.c. per la disciplina dell’impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 371 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 334 e 343 c.p.c. sul ricorso incidentale tardivo in cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, la cui violazione comporta inammissibilità.

  • art. 384 c.p.c.

    utilizzato per la decisione nel merito da parte della Corte, senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del soccombente incidentale.

  • art. 1, comma 474, L. 205/2017

    menzionato per evidenziare che l’estensione del privilegio al contributo integrativo della cassa professionale è intervenuta solo dal 1 gennaio 2018, quindi non applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • Le cause di prelazione sono di stretta interpretazione: il privilegio non può essere esteso per analogia a crediti che, pur connessi al rapporto professionale, abbiano natura diversa dalla retribuzione tipica prevista dalla norma.
  • Nel privilegio dei professionisti ex art. 2751-bis c.c. rilevano solo i compensi aventi natura retributiva per prestazioni professionali rese negli ultimi due anni; resta escluso il credito che abbia funzione indennitaria per la cessazione anticipata del rapporto.
  • Il contributo integrativo alla cassa professionale non segue automaticamente il destino privilegiato del compenso professionale, salvo diversa previsione normativa applicabile ratione temporis.
  • Per ottenere l’esame in cassazione di una questione non trattata nella sentenza impugnata, la parte deve allegare specificamente di averla dedotta in sede di merito e indicare l’atto in cui ciò è avvenuto; in difetto, la censura è nuova e inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità: il ricorrente deve indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e il contrasto con la decisione impugnata; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda capi autonomi della sentenza e anche se è decorso il termine per l’impugnazione principale, ma perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
  • La qualificazione del credito come corrispettivo professionale o come indennità da recesso incide decisivamente sul regime di collocazione concorsuale e sulla spettanza del privilegio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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