Cassazione Civile, Ordinanza n. 35044/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro il Comune per il pagamento di un corrispettivo relativo alla verifica del minor gettito ICI conseguente all'autodeterminazione provvisoria delle rendite di fabbricati di categoria catastale D, verifica finalizzata alla richiesta di compensazione statale ex art. 64 L. n. 388/2000. Il Comune aveva proposto opposizione, accolta dal Tribunale e poi confermata in appello sul rilievo che mancasse un valido contratto scritto tra le parti avente ad oggetto quella specifica prestazione e il relativo compenso. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e degli artt. 1362, 1462 ss. e 2727 ss. c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso che la prestazione rientrasse nella concessione già stipulata per il servizio di smaltimento dei rifiuti e la riscossione della relativa imposta, nonché che fosse illegittimo l'incarico conferito da un funzionario comunale; dall'altro, ha denunciato la violazione degli artt. 21-quinquies, 21-octies e 21-nonies L. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., invocando il principio di giustizia e la pretesa irrilevanza dei vizi formali dell'atto amministrativo presupposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché risolto nella mera contrapposizione tra una diversa interpretazione del contratto e quella accolta dai giudici di merito, senza indicazione specifica dei canoni ermeneutici asseritamente violati; inoltre, la censura non coglieva un'ulteriore ratio decidendi, cioè l'assenza di forma scritta ad substantiam del dedotto contratto relativo al servizio ulteriore. È stato altresì escluso che sussistesse un vizio motivazionale rilevante ex art. 132 c.p.c., poiché la sentenza d'appello era motivata e comprensibile. Il secondo motivo è stato pure dichiarato inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi: la decisione impugnata aveva fondato il rigetto sull'inesistenza o nullità del contratto, senza occuparsi dell'annullamento di atti amministrativi; la Corte ha inoltre precisato che l'eventuale affidamento incolpevole del privato potrebbe al più rilevare sul piano risarcitorio, ma non può supplire alla mancanza del contratto. È stato infine dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La doglianza di violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi e non può risolversi in una mera contrapposizione interpretativa.
Richiamati dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non individuava una effettiva violazione dei criteri di valutazione della prova.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; rilevano solo anomalie estreme come motivazione apparente o mancante.
L'interpretazione del contratto è insindacabile in cassazione se il ricorrente non indica quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.
Richiamati in ricorso, ma non decisivi rispetto alla ratio della decisione, centrata sull'inesistenza/nullità del contratto e sulla forma scritta.
La ricorrente non ha formulato censure idonee a mettere in discussione la motivazione del giudice di merito sul punto.
Indicato come finalità della verifica del minor gettito ICI, ma non oggetto di statuizione nel merito della Cassazione.
artt. 21-quinquies, 21-octies, 21-nonies L. n. 241/1990
La loro invocazione è stata ritenuta estranea alla ratio decidendi, che riguardava la validità del contratto e non l'annullamento di atti amministrativi.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in chiave generale, ma privo di autonoma incidenza sulla decisione impugnata.
Indicato come rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sull'interpretazione di un contratto è inammissibile se si risolve nella mera proposta di una lettura alternativa del testo, senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il punto del ragionamento decisorio in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato.
- Quando la decisione di merito è fondata anche sull'assenza di forma scritta ad substantiam di un contratto con la pubblica amministrazione, non è sufficiente invocare atti o comportamenti presuntivi: la volontà negoziale dell'ente deve risultare nelle forme richieste dalla legge.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è ormai circoscritto all'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza o persuasività della motivazione.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se non coglie una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata e si dirige verso questioni non affrontate dal giudice di merito.
- L'eventuale affidamento incolpevole del privato nei rapporti con la pubblica amministrazione può, ricorrendone i presupposti, assumere rilievo risarcitorio, ma non può sostituire un contratto inesistente o nullo né fondare una domanda di adempimento.
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