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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21649/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato su IRPEF 2005, con disconoscimento di un credito d'imposta e di una detrazione per spese di recupero del patrimonio edilizio e per interessi passivi su mutuo relativo alla costruzione della abitazione principale. In primo grado la CTP aveva annullato le cartelle; in appello la CTR aveva invece accolto il gravame dell'Amministrazione, ritenendo, da un lato, non provata la sussistenza del requisito documentale richiesto per la detrazione edilizia e, dall'altro, non dimostrata l'inerenza del mutuo all'abitazione principale. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 1, comma 1, lett. d), l. n. 449/1997, sostenendo che la certificazione dell'esecuzione dei lavori era richiesta solo per interventi di importo superiore a una certa soglia, mentre la spesa agevolata era nei limiti del plafond detraibile; (2) violazione degli artt. 13-bis e 13-ter d.P.R. n. 917/1986, deducendo che la detrazione degli interessi passivi era ammissibile anche per mutui contratti per la ristrutturazione parziale dell'abitazione. Prima dell'esame nel merito, i ricorrenti hanno chiesto la rimessione in termini, assumendo di essersi affidati in precedenza a un difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e di aver così tardivamente compreso i termini per il ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha rilevato che la sentenza d'appello era stata depositata l'8 maggio 2014 e che il termine lungo per impugnarla, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva il 23 giugno 2015; il ricorso era stato invece spedito per la notificazione il 24 giugno 2015, quindi oltre il termine. È stata rigettata anche l'istanza di rimessione in termini, perché la dedotta erronea assistenza professionale non integra una causa non imputabile idonea a giustificare la decadenza, trattandosi di vicenda interna al rapporto di mandato tra parte e difensore. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base del controllo automatizzato che aveva condotto al disconoscimento del credito di imposta e della detrazione

  • art. 1, comma 1, lett. d), l. 27 dicembre 1997, n. 449

    invocato dai ricorrenti per sostenere che l'obbligo di trasmissione della certificazione dei lavori e la decadenza dal beneficio operassero solo oltre una determinata soglia di importo

  • art. 13-bis d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    invocato per affermare la detraibilità degli interessi passivi sui mutui collegati alla ristrutturazione o costruzione dell'abitazione

  • art. 13-ter d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato insieme all'art. 13-bis per sostenere la spettanza della detrazione degli interessi passivi

  • art. 325 c.p.c.

    non citato espressamente, ma il termine lungo per impugnare è stato applicato in relazione alla decorrenza del termine di impugnazione

  • art. 153 c.p.c.

    presupposto della richiesta di rimessione in termini, che la Corte ha escluso in mancanza di causa non imputabile

  • art. 369 c.p.c.

    non citato espressamente nel testo; il ricorso per cassazione è stato comunque dichiarato tardivo per notificazione oltre il termine

Massime di principio

  • La rimessione in termini è ammessa solo se la decadenza deriva da una causa esterna, non imputabile alla parte; non basta allegare errori o inadempimenti del precedente difensore, che restano circoscritti al rapporto di mandato.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il rispetto del termine lungo di impugnazione va verificato computando anche la sospensione feriale vigente ratione temporis; il ricorso notificato oltre tale termine è inammissibile.
  • Le doglianze di merito, anche se potenzialmente fondate, restano prive di esame quando l'impugnazione è tardiva e la parte non dimostra una causa non imputabile idonea a superare la decadenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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