Cassazione Civile, Ordinanza n. 02577/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato il provvedimento di diniego della disapplicazione della disciplina antielusiva relativa alle società in perdita sistematica, riferita agli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la CTR del Lazio aveva riformato la decisione, ritenendo impugnabile il diniego e negando tuttavia la disapplicazione della normativa, sul presupposto che la società fosse sostanzialmente inattiva da oltre trent’anni, dedita solo alla custodia e conservazione di beni immobili vincolati da provvedimenti amministrativi, e che non ricorressero i presupposti per l’esclusione della disciplina sulle società in perdita sistematica. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione mancante/apparente e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994 e 2, commi 2 e 36-decies, D.L. n. 138/2011, sostenendo che la CTR aveva confuso la disciplina delle società non operative con quella delle società in perdita sistematica e aveva erroneamente richiesto presupposti non previsti dalla norma, trascurando che la situazione oggettiva di vincoli amministrativi poteva integrare la causa di disapplicazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo incidentale dell’Agenzia delle entrate sulla non impugnabilità del diniego di interpello disapplicativo, confermando che tale atto è impugnabile dal contribuente. Ha poi rigettato il primo motivo del ricorso principale, escludendo la nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR aveva comunque esposto una ratio percepibile. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, affermando che la CTR aveva errato nel subordinare la disapplicazione della disciplina a presupposti non richiesti dalla legge e nel non verificare correttamente se i vincoli amministrativi di durata illimitata integrassero una situazione oggettiva, indipendente dalla volontà del contribuente, idonea a giustificare la disapplicazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente per il nuovo esame nel merito.
Norme richiamate
L’elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma va interpretata in modo estensivo e costituzionalmente orientato quando l’atto dell’amministrazione rende nota una specifica pretesa tributaria con ragioni fattuali e giuridiche.
Richiamato nel motivo incidentale per contestare l’interesse ad agire; la Corte lo supera ritenendo impugnabile il diniego e quindi sussistente la tutela giurisdizionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; il controllo di legittimità non riguarda più insufficienza o contraddittorietà non radicale della motivazione.
Richiamato insieme alle altre norme sulla motivazione della sentenza di merito.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 30, comma 1, L. n. 724/1994
Disciplina le società non operative; la Corte precisa che la CTR non doveva confonderla con la diversa disciplina delle società in perdita sistematica.
art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994
"In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi... la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive"
La disapplicazione va valutata sulla base di oggettive situazioni che impediscono il conseguimento dei ricavi o delle operazioni rilevanti IVA; non è richiesta la prova di particolari congiunture economiche come presupposto ulteriore.
art. 2, commi 2 e 36-decies, D.L. n. 138/2011
La disciplina delle società in perdita sistematica opera autonomamente rispetto a quella delle società non operative e rinvia alle cause di non applicazione dell’art. 30 L. n. 724/1994.
art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973
È il meccanismo procedurale attraverso cui può essere richiesta la disapplicazione delle norme antielusive.
art. 24 Cost.
Richiamato a fondamento dell’interpretazione estensiva degli atti impugnabili nel processo tributario, in chiave di tutela giurisdizionale del contribuente.
art. 53 Cost.
Richiamato a fondamento della tutela del contribuente e dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’accesso al giudice tributario.
art. 97 Cost.
Richiamato a sostegno dell’interpretazione estensiva anche in funzione di buon andamento della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il diniego definitivo di disapplicazione di norme antielusive è impugnabile dal contribuente, anche se non espressamente incluso nell’elenco degli atti impugnabili, quando abbia contenuto lesivo e porti a conoscenza una pretesa fiscale determinata.
- La motivazione è nulla solo quando manchi il minimo costituzionale: non basta più dedurre contraddittorietà o insufficienza, ma occorre una motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, desumibile dal solo testo della sentenza.
- La disciplina delle società in perdita sistematica e quella delle società non operative devono essere tenute distinte: la verifica della disapplicazione va condotta rispetto ai requisiti propri della norma invocata, senza introdurre presupposti ulteriori non previsti dal legislatore.
- Per ottenere la disapplicazione delle norme antielusive occorre accertare l’esistenza di oggettive situazioni, indipendenti dalla volontà del contribuente, che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi o lo svolgimento delle operazioni rilevanti; tali situazioni possono derivare anche da vincoli amministrativi di fatto impeditivi dello sviluppo dell’attività.
- La valutazione del giudice deve concentrarsi sulla concreta situazione oggettiva impeditiva e non su una generica ricostruzione delle cause economiche del risultato negativo, se tale requisito non è richiesto dalla norma applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02503/2025 del 03/02/2025
- ordinanza_civile · 3 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02504/2025 del 03/02/2025
- ordinanza_civile · 3 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02505/2025 del 03/02/2025
- ordinanza_civile · 3 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02507/2025 del 03/02/2025
- ordinanza_civile · 3 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02511/2025 del 03/02/2025
- ordinanza_civile · 3 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02513/2025 del 03/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →