Cassazione Civile, Ordinanza n. 02375/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dal silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria su un’istanza di rimborso di IRAP versata per gli anni 2004 e 2005 da una società sportiva professionistica. La società sosteneva di aver corrisposto l’imposta in relazione a operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni di calciatori, assumendo che tali operazioni non generassero plusvalenze imponibili perché, in sostanza, comportavano soltanto la risoluzione anticipata del rapporto con la società di provenienza e la successiva stipula di un nuovo contratto con altra società. La CTR aveva accolto la tesi della contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all’inammissibilità dell’istanza di rimborso per difetto di prova dei presupposti ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e violazione dell’art. 2697 c.c.; 2) violazione della disciplina speciale sul rapporto del calciatore professionista e dell’IRAP, sostenendo che il trasferimento dietro corrispettivo prima della scadenza naturale del contratto integra cessione del contratto ex art. 1406 c.c., dunque operazione assimilabile alla cessione di un bene immateriale e idonea a generare plusvalenza imponibile; 3) nullità della sentenza per omesso esame di deduzioni contabili circa la voce di bilancio dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, qualificata come immobilizzazione immateriale.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti il primo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della società contribuente contro il silenzio-rifiuto di rimborso. Ha inoltre disposto la condanna delle controricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di cassazione, compensando quelle dei gradi di merito per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
Richiamato come parametro dell’omessa pronuncia dedotta dalla ricorrente; la Corte non esamina il motivo perché assorbito.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare nullità della sentenza per difetto di motivazione/esame di deduzioni; motivo assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
Richiamato in relazione all’onere della prova sulla spettanza del rimborso; il motivo resta assorbito.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma evocata per la disciplina dell’istanza di rimborso; il relativo profilo resta assorbito.
art. 3 l. 23 marzo 1981, n. 91
La prestazione dell’atleta professionista è qualificata come oggetto di contratto di lavoro subordinato.
art. 4 l. 23 marzo 1981, n. 91
Richiamato dalla ricorrente per evidenziare l’assimilazione del rapporto dell’atleta al lavoro subordinato e la funzione di scambio tra prestazione e corrispettivo.
art. 5 l. 23 marzo 1981, n. 91
"la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti"
La Corte la utilizza per affermare che il trasferimento dell’atleta prima della scadenza naturale, con consenso delle parti, integra cessione del contratto e non un mero nuovo accordo sganciato dal rapporto precedente.
art. 16 l. 23 marzo 1981, n. 91
Richiamato nel ricorso come parte della disciplina speciale sul rapporto sportivo professionistico.
artt. 2, 4, 5 e 11 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Sono richiamati per la disciplina dell’IRAP e della base imponibile; la Corte pone l’accento in particolare sull’art. 11, comma 3.
art. 11, comma 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
"ai fini della determinazione della base imponibile di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono […] in ogni caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda"
La Corte afferma che la plusvalenza derivante dal trasferimento del diritto alle prestazioni sportive di un atleta rientra nella base imponibile IRAP come plusvalenza relativa a bene strumentale immateriale.
È lo schema civilistico richiamato dalla Corte per qualificare il trasferimento dell’atleta come cessione del contratto con subentro della nuova società nei diritti e obblighi connessi.
Massime di principio
- Il trasferimento oneroso, prima della scadenza naturale, del diritto di una società sportiva a utilizzare le prestazioni professionali di un atleta è giuridicamente riconducibile alla cessione del contratto, non a una mera sequenza di risoluzione e stipula di un nuovo rapporto sganciata dal precedente.
- La qualificazione civilistica dell’operazione sportiva incide anche sul piano fiscale: il corrispettivo percepito dalla società cedente per il trasferimento del diritto alle prestazioni dell’atleta è trattato come plusvalenza derivante da un bene immateriale strumentale.
- La scomposizione dell’operazione in più atti negoziali non è di per sé idonea a escludere la natura unitaria del trasferimento quando risulti priva di reale giustificazione economico-giuridica e sia funzionale soltanto a evitare l’imposta.
- In presenza di un trasferimento di atleta con consenso del professionista e nel rispetto della disciplina federale, il consenso del ceduto conserva funzione causale solo se il rapporto precedente viene effettivamente trasferito; se si nega la cessione del contratto, perde coerenza anche il corrispettivo versato alla società di provenienza.
- Se il giudice di merito ha errato nella qualificazione giuridica dell’operazione e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito rigettando direttamente la domanda originaria del contribuente.
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