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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44907/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva dichiarato "non doversi procedere" nei confronti dell'imputato per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, pronunciata de plano in sede di appello e senza previa instaurazione del contraddittorio tra le parti. Il ricorso denunciava errata applicazione della legge penale e censurava la mancata osservanza del diritto di contraddittorio alla luce dell'interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale n.111/2022 su art.568, comma 4, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la sentenza d'appello che dichiara de plano l'estinzione del reato per prescrizione in assenza di qualsiasi previo contraddittorio è affetta da nullità assoluta e insanabile. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e la pronuncia costituzionale n.111/2022, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Venezia affinché si proceda al giudizio nel rispetto del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato (oggetto della precedente condanna); utilizzata per il calcolo del termine di prescrizione in base al regime sanzionatorio ratione temporis applicabile al fatto

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito con formula di proscioglimento; la Corte ha richiamato che tale formula può essere adottata dalla Cassazione solo se risulta evidente la prova dell'innocenza, altrimenti non è sostitutiva del giudizio di merito con pieno contraddittorio

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Disciplina il proscioglimento predibattimentale nel giudizio di primo grado; la Corte ha precisato che tale istituto non è applicabile al giudizio d'appello

  • artt. 598, 599, 601 cod. proc. pen.

    Norme dell'iter dell'appello cui non si rinvia per estendere la disciplina del proscioglimento predibattimentale al giudizio d'appello; la Corte ha sottolineato l'assenza di rinvio e quindi l'inapplicabilità dell'art.469 in appello

  • art. 178, comma 1, lett. b) e c), e art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Riferimenti alle cause di nullità assoluta; la Corte ha ritenuto che la pronuncia de plano di proscioglimento in appello senza contraddittorio integri nullità assoluta e insanabile

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma sulla "interesse" ad impugnare; la Corte Costituzionale con sentenza n.111/2022 ha escluso la legittimità della interpretazione che, nel caso di sentenza predibattimentale di appello che dichiara prescrizione senza contraddittorio, impedisca la declaratoria di annullamento e il rinvio per giudizio nel contraddittorio

  • Sentenza Corte Costituzionale n.111/2022

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione dell'art.568, comma 4, c.p.p. che impedisca alla Corte di cassazione di annullare e rinviare le sentenze d'appello predibattimentali che dichiarino la prescrizione senza contraddittorio, valorizzando il diritto di difesa e il contraddittorio

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U n.28954/2017, Sez. U n.3027/2002 e precedenti)

    Giurisprudenza conforme che stabilisce che la sentenza predibattimentale di appello che proscioglie per prescrizione senza contraddittorio è nulla; tuttavia se risulti evidente la prova di innocenza l'effetto estintivo può prevalere e la Cassazione può adottare la formula di merito ex art.129, comma 2

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello che dichiari de plano l'estinzione del reato per prescrizione senza previo contraddittorio è affetta da nullità assoluta e insanabile.
  • La Corte di cassazione, sulla base della giurisprudenza di legittimità e della sentenza della Corte Costituzionale n.111/2022, deve annullare tali sentenze e disporre il rinvio alla Corte d'appello per un nuovo giudizio con pieno contraddittorio.
  • Eccezione: se dalla sentenza o dagli atti emerge in modo evidente e incontrovertibile la prova dell'innocenza dell'imputato, la Cassazione può applicare direttamente la formula di merito ai sensi dell'art.129, comma 2, e non disporre il rinvio.
  • L'interpretazione dell'art.568, comma 4, cod. proc. pen. che escluda l'interesse a proporre impugnazione nel caso di sentenza predibattimentale di appello che dichiari prescrizione senza contraddittorio è costituzionalmente illegittima.
  • In casi analoghi occorre sempre valutare il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio; la mera utilità della soppressione di un grado di giudizio non prevale sui diritti costituzionali dell'imputato.
  • Il calcolo e la dichiarazione della prescrizione devono essere effettuati con riguardo al regime sanzionatorio ratione temporis e sono suscettibili di verifica nel contraddittorio in sede di nuovo giudizio

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