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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19572/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un soggetto già dipendente di un ente pubblico regionale e aderente a un piano di contribuzione volontaria previsto da normativa regionale siciliana chiedeva il riconoscimento del pensionamento per anzianità. La domanda era stata respinta nei gradi di merito perché, prima e durante il periodo di contribuzione volontaria, risultava per lui l'iscrizione alla Gestione Separata INPS per compensi percepiti da un diverso ente pubblico in relazione all'attività di componente del collegio dei revisori. I giudici di merito avevano ritenuto operante il divieto di prosecuzione della contribuzione volontaria in presenza di altra assicurazione, con conseguente irrilevanza del piano volontario ai fini pensionistici. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione delle regole su valutazione delle prove e onere probatorio, sostenendo che un documento INPS dimostrasse l'assenza di iscrizione alla Gestione Separata anche a distanza di anni; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello relativo alla nullità del rapporto contributivo con l'ente che aveva versato contributi come collaborazione coordinata e continuativa; 3) erronea declaratoria di tardività di un'eccezione sulla natura giuridica di ente pubblico dell'istituto zooprofilattico e sulle conseguenze previdenziali del rapporto; 4) erronea iscrizione alla Gestione Separata nonostante l'asserita inesistenza/nullità del rapporto di collaborazione; 5) erronea declaratoria di tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 8 d.P.R. 818/1957, ritenuta norma di ordine pubblico previdenziale sollevabile in ogni tempo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, insindacabile in cassazione nei limiti non dedotti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., peraltro su questione già esaminata dalla Corte territoriale. Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati: non vi era omessa pronuncia, poiché la Corte d'appello aveva comunque esaminato la questione complessiva e aveva solo reputato tardivi alcuni profili di censura. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con l'accertamento di fatto secondo cui i contributi alla Gestione Separata risultavano già versati prima della domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria e ciò non era stato specificamente contestato. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione era stata ritenuta tardiva in appello e il ricorrente non aveva riportato in modo puntuale i termini della censura svolta nel giudizio di merito, impedendo alla Corte di verificare la decisività della questione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova documentale; la Corte ha ribadito che la censura mirava in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento del merito.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato in combinazione con altre norme processuali per denunciare errori di diritto; la Corte non ha ravvisato violazioni decisive.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere un errato riparto dell'onere probatorio; la Corte ha escluso l'ammissibilità della censura perché riferita alla valutazione di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro per diversi motivi di ricorso incentrati su asserite violazioni di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Invocato per dedurre la nullità della sentenza e l'omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omesso esame; la Corte ha osservato che, in presenza di doppia conforme, il vizio non era deducibile nei termini prospettati.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha rilevato che la questione era stata comunque affrontata dal giudice di merito.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato nel motivo che contestava la tardività di eccezioni in giudizio del lavoro/previdenza.

  • art. 442 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del rito previdenziale; non è stata riconosciuta alcuna violazione decisiva.

  • art. 2 della legge n. 335/1995

    Cita il regime della Gestione Separata; la Corte ha dato rilievo all'avvenuta iscrizione per i compensi percepiti.

  • art. 49 del D.P.R. n. 917/1986

    Richiamato per la qualificazione reddituale del rapporto; non è stato accolto il motivo che lo invocava.

  • art. 1 della legge n. 503/1970

    Richiamato insieme ad altre disposizioni previdenziali nel terzo motivo di ricorso.

  • art. 37, comma 13, della legge regionale siciliana n. 39/1993

    Invocato dal ricorrente in relazione alla natura dell'ente e al trattamento previdenziale.

  • art. 12 delle preleggi

    Richiamato per l'interpretazione della disciplina applicabile.

  • art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011

    Richiamato come norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, l. 335/1995 in tema di Gestione Separata.

  • art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995

    Norma sulla Gestione Separata; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura perché contrastava con accertamenti di fatto non superati.

  • art. 8 del D.P.R. n. 818/1957

    Invocato per sostenere la proponibilità in ogni tempo dell'eccezione di decadenza; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per difetto di specificità e mancata trascrizione dei motivi di appello.

  • art. 3 della legge n. 43/1987

    Richiamato come divieto di prosecuzione della contribuzione volontaria in presenza di altra assicurazione.

  • art. 5 del D.Lgs. n. 184/1997

    Richiamato per l'estensione del divieto di cui alla legge n. 43/1987 agli iscritti alla Gestione Separata.

  • art. 6 della L.R. siciliana n. 5/1999

    Norma che prevedeva il piano di contribuzione volontaria per i dipendenti dell'ente regionale; la Corte ha confermato che non poteva operare in presenza dell'altra iscrizione previdenziale.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: l'apprezzamento delle prove e dei documenti resta riservato al giudice di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi dedotti e consentiti.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d'appello, pur qualificando come tardivi alcuni profili di censura, abbia comunque esaminato la questione sostanziale dedotta nel motivo di gravame; il vizio ex art. 112 c.p.c. richiede una vera mancata decisione su una domanda o eccezione ritualmente devoluta.
  • La doglianza per cui un rapporto previdenziale sarebbe nullo o inidoneo a produrre effetti deve confrontarsi con gli accertamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito; in cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli atti.
  • Le eccezioni e i motivi che dipendono da specifici contenuti dell'atto di appello devono essere riprodotti e illustrati con precisione nel ricorso per cassazione: senza la puntuale trascrizione delle deduzioni pregresse non è possibile verificarne la decisività e l'ammissibilità.
  • In presenza di altra assicurazione previdenziale, il divieto di prosecuzione della contribuzione volontaria impedisce di fondare il diritto al pensionamento sulla contribuzione volontaria stessa, se la disciplina speciale lo prevede espressamente o per rinvio.
  • rami:[

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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