Cassazione Civile, Ordinanza n. 19474/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un’esecuzione forzata promossa in base a un titolo esecutivo costituito da una sentenza di condanna al pagamento di una somma individuata come indebito previdenziale. Il debitore aveva ricevuto un precetto per euro 252.713,74, corrispondenti alla somma ritenuta azionabile in esecuzione; l’ente previdenziale aveva però sostenuto che da tale importo dovesse essere sottratta la somma di euro 90.361,86, riferita a ratei di pensione di vecchiaia che l’ente affermava di non aver recuperato e che, secondo la sua tesi, non potevano essere posti a carico del debitore. La Corte d’appello aveva ritenuto che tale difesa fosse già stata dedotta nel giudizio di merito definito dal titolo esecutivo e che, comunque, il titolo fosse generico nella quantificazione del credito. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 39 e 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la questione dei euro 90.361,86 era stata introdotta solo in sede di opposizione all’esecuzione e non nel giudizio che aveva formato il titolo; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 474, 615, 616 e 617 c.p.c. con argomentazione sostanzialmente sovrapponibile, contestando la possibilità di rideterminare il quantum del titolo in sede esecutiva e l’ammissibilità della difesa dell’ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, nelle more, la sentenza costituente il titolo esecutivo era divenuta definitiva e che, sul medesimo problema della quantificazione del credito azionato, era già intervenuta una precedente decisione della Corte di cassazione resa sull’opposizione al pignoramento, poi passata in giudicato, la quale aveva definitivamente stabilito che il titolo esecutivo doveva intendersi come condanna alla somma di euro 252.713,74 senza la decurtazione di euro 90.361,86. Poiché le due opposizioni avevano identico oggetto e la questione era già coperta da giudicato, la Corte ha affermato che non era più possibile contestare quel medesimo accertamento nell’ulteriore opposizione avverso il precetto. Ne è conseguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché la causa non poteva più proseguire una volta formato il giudicato sulla prima decisione identica per oggetto.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale asseritamente violata in relazione alla dedotta identità di questioni già decise e alla preclusione derivante dal giudicato
invocato per sostenere la definitività della decisione già resa sull’identico oggetto dell’opposizione
la Corte lo applica nel senso che il giudicato formatosi sulla precedente decisione estende i suoi effetti al presente giudizio, impedendo di rimettere in discussione il medesimo accertamento
richiamato in relazione ai requisiti e alla portata del titolo esecutivo azionato
richiamato per contestare l’ammissibilità e i limiti dell’opposizione all’esecuzione
richiamato in connessione alla disciplina della decisione sull’opposizione all’esecuzione
richiamato per la parte relativa alle contestazioni esecutive e ai limiti della loro proposizione
Massime di principio
- Quando tra le stesse parti vi siano opposizioni esecutive aventi identico oggetto e fondate sulla medesima questione di quantificazione del credito, la decisione ormai passata in giudicato su una di esse preclude la riproposizione della stessa contestazione in un diverso giudizio esecutivo correlato al medesimo titolo.
- Il giudicato sostanziale copre non solo il dispositivo della decisione, ma anche l’accertamento indispensabile sulla determinazione del credito azionato in executivis, impedendo che la stessa somma venga nuovamente ridiscussa sotto diversa veste processuale.
- Se una questione relativa al quantum del titolo esecutivo è stata definitivamente decisa in un’opposizione esecutiva precedente, il giudice successivamente adito deve prendere atto del giudicato e non può riesaminare nel merito la medesima decurtazione o integrazione del credito.
- La cassazione senza rinvio è conseguente quando, per effetto del giudicato sopravvenuto su una precedente decisione identica per oggetto, la prosecuzione del giudizio è ormai preclusa e non residuano questioni da rinviare a un giudice di merito.
Come è indicizzato
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