Cassazione Civile, Ordinanza n. 19524/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento dell'una tantum prevista dall'Allegato A del CCNL Mobilità - Area contrattuale Attività Ferroviaria del 20 luglio 2012, riconosciuta per compensare la vacanza contrattuale del periodo 1.1.2009-31.8.2012. I lavoratori, assunti dalla società ricorrente il 1.3.2012 a seguito di cambio appalto, ottennero un decreto ingiuntivo poi opposto dalla società. Il Tribunale e la Corte d'appello di Brescia ritennero dovuta l'una tantum per intero ai lavoratori in forza alla data di stipula del CCNL, escludendo il riproporzionamento in base ai mesi effettivamente lavorati presso il precedente o l'attuale appaltatore. La società ricorse per cassazione con tre motivi: violazione dell'Allegato A e dell'art. 1362 c.c. per avere la Corte territoriale attribuito il beneficio integrale solo al datore in carica al momento della stipula; violazione dell'Allegato A e dell'art. 2094 c.c. per non avere qualificato correttamente l'emolumento come retribuzione correlata alla prestazione svolta nel periodo di vacanza contrattuale, da riproporzionare in base all'effettivo servizio; violazione dell'Allegato A in relazione agli artt. 2112 c.c. e 29 L. 276/2003 per avere la sentenza assimilato il cambio appalto a un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i tre motivi, richiamando un orientamento nomofilattico già consolidato. Ha affermato che l'indennità una tantum ha funzione di parziale recupero del potere d'acquisto nel periodo di mancato rinnovo contrattuale e, salvo diversa previsione negoziale, non può essere posta integralmente a carico del datore di lavoro che sia subentrato e sia in essere al momento della stipula per coprire anche i periodi di attività prestata presso precedenti appaltatori. La somma va invece riproporzionata ai mesi di servizio effettivamente prestati presso il datore tenuto al pagamento nel periodo di riferimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, perché determini la quota di indennità effettivamente a carico della società e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Allegato A del CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviaria del 20 luglio 2012
la clausola sull'una tantum va interpretata nel senso che l'emolumento, correlato alla vacanza contrattuale, è riproporzionabile ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, salvo diversa previsione espressa.
richiamato come criterio di interpretazione del contratto collettivo.
evocato dalla ricorrente per sostenere la natura retributiva dell'emolumento e la sua correlazione alla prestazione lavorativa.
richiamato per escludere che il cambio appalto sia assimilabile a un trasferimento d'azienda ai fini dell'obbligazione retributiva in esame.
art. 29 L. 276/2003
richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina del cambio appalto.
indicato come base procedurale per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
richiamato in relazione alla funzione nomofilattica e alla stabilità del precedente.
richiamato in relazione alla rilevanza del precedente consolidato.
Massime di principio
- L'indennità una tantum prevista da un contratto collettivo per compensare una vacanza contrattuale non va automaticamente posta per intero a carico del datore in forza al momento del rinnovo, quando la sua funzione è correlata alla prestazione resa nel periodo di riferimento: in mancanza di una diversa pattuizione espressa, essa deve essere riproporzionata ai mesi di servizio effettivamente prestati presso il datore obbligato.
- Nel interpretare una clausola collettiva che preveda un emolumento forfettario collegato alla vacanza contrattuale, occorre valorizzarne la funzione economico-sociale e il riferimento al servizio prestato nel periodo considerato, evitando letture che trasferiscano su un solo datore l'intero costo anche per periodi lavorati presso precedenti datori non vincolati dalla clausola.
- Il cambio appalto non può essere automaticamente assimilato a un trasferimento d'azienda ai fini della disciplina applicabile alle obbligazioni retributive, se la fonte collettiva collega espressamente il beneficio ai mesi di servizio nel periodo di riferimento.
- Quando sul medesimo tema esista un orientamento nomofilattico consolidato della Corte di cassazione, il giudice di legittimità tende a darvi continuità in assenza di gravi ragioni di mutamento, in funzione di uniformità, prevedibilità e certezza del diritto.
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