Cassazione Civile, Ordinanza n. 19521/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento retributivo dovuto durante le ferie a piloti dipendenti con contratto a tempo indeterminato e base di assegnazione presso Milano Malpensa. La Corte d'appello aveva dichiarato la nullità dell'art. 17 del CCNL Piloti easyJet nella parte in cui non includeva, nella retribuzione feriale, alcune voci variabili ritenute a natura retributiva: indennità di tratta, loyalty bonus, indennità integrativa per volontari sul turno flessibile, indennità per riserva in aeroporto e hotel, indennità integrativa per comandante istruttore, indennità per soste notturne fuori base, indennità per incarico di esaminatore e/o istruttore per addestramento a terra. La società ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione del CCNL e dell'art. 3 dell'Accordo allegato alla direttiva 2000/79/CE, sostenendo che l'art. 17 fosse conforme al diritto interno ed eurounitario e che la retribuzione feriale potesse legittimamente coincidere con la retribuzione ordinaria senza includere tali indennità; (2) omesso esame della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, in particolare della sentenza C-155/10, deducendo che i principi ivi espressi erano stati applicati alla fattispecie in modo non corretto; (3) violazione del CCNL per avere incluso nel computo ferie indennità asseritamente eterogenee, in parte risarcitorie ed escluse da base imponibile e contributiva. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando la propria giurisprudenza successiva secondo cui la retribuzione ferie deve comprendere ogni importo pecuniario collegato alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, così da evitare effetti dissuasivi sulla fruizione delle ferie, e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché volto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della compagnia aerea. Ha confermato la decisione di merito che riconosceva ai piloti il diritto a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci variabili aventi natura retributiva e correlate all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale, calcolate sulla media dei compensi dei dodici mesi precedenti. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 17 CCNL Piloti easyJet
La clausola collettiva è stata ritenuta invalida nella parte in cui escludeva dalla retribuzione feriale voci aventi natura retributiva e collegate alle mansioni e allo status professionale del pilota.
art. 3 dell'Accordo allegato alla direttiva 2000/79/CE
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la conformità del trattamento feriale; la Corte ha escluso la violazione, valorizzando l'interpretazione eurounitaria della retribuzione ferie.
art. 4 D.lgs. n. 185/2005
Norma di attuazione interna della disciplina europea sul personale di volo; non è stata ritenuta violata dalla disciplina collettiva solo in quanto tale, ma la soluzione applicativa deve rispettare i principi UE sulla retribuzione delle ferie.
art. 7 della Direttiva 2003/88/CE
La retribuzione del periodo di ferie annuali comprende qualsiasi importo pecuniario collegato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, così da non dissuaderlo dalla fruizione del riposo annuale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a una nuova valutazione del fatto, non consentita quando la motivazione del giudice di merito è adeguata e non presenta il vizio di omesso esame nei limiti attuali della norma.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei termini di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La retribuzione dovuta durante le ferie annuali non può essere limitata alla sola retribuzione ordinaria se il trattamento normalmente percepito dal lavoratore comprende anche voci variabili collegate alle mansioni svolte e allo status professionale; tali voci devono essere incluse quando, altrimenti, la fruizione delle ferie risulterebbe economicamente disincentivata.
- La contrattazione collettiva non opera in un vuoto normativo: nella disciplina del personale di volo essa deve coordinarsi con i principi del diritto dell'Unione e con i livelli minimi di tutela garantiti dall'ordinamento interno, non potendo comprimere il diritto a una retribuzione feriale effettivamente comparabile a quella del lavoro prestato.
- La natura retributiva di una voce incidente sul trattamento ferie va accertata in concreto in base al collegamento con l'esecuzione delle mansioni e con lo status del lavoratore; il giudizio di merito su tali elementi fattuali, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione come mera rivalutazione del materiale probatorio.
- L'effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie va valutato con riferimento alla retribuzione mensile del lavoratore e non sulla base di una comparazione annuale astratta.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto quando la corte di merito abbia già compiuto un accertamento motivato sulla natura delle voci retributive controverse.
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