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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19467/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall’INPS per il recupero di contributi dovuti alla gestione lavoratori dipendenti, relativi al periodo febbraio 2012-dicembre 2013, per un importo di euro 356.993,92. L’ente aveva calcolato l’imponibile contributivo sulla base delle retribuzioni minime previste dal CCNL Terziario, ritenendo non applicabile, ai fini previdenziali, il CCNL Multiservizi FISE UNCI invocato dalla società e il contratto di prossimità stipulato il 25 gennaio 2012. La società ha proposto opposizione e poi ricorso per cassazione deducendo: 1) la decadenza dell’azione di riscossione per tardiva notifica dell’avviso di addebito, sostenendo che il termine di cui all’art. 25 d.lgs. 46/1999 dovesse decorrere dalla notifica del provvedimento di accertamento; 2) la violazione dell’art. 2070 c.c., dell’art. 1 L. 389/1989 e delle regole ermeneutiche contrattuali, assumendo che l’attività svolta rientrasse nel CCNL Multiservizi e che tale contratto, oltre al contratto di prossimità richiamato nei rapporti individuali, dovesse costituire parametro per il minimale contributivo; 3) la violazione dell’art. 8 del d.l. 138/2011 conv. in L. 148/2011 e delle norme sui contratti di prossimità, sostenendo che la volontà negoziale delle parti avesse espressamente assoggettato i rapporti di lavoro al CCNL Multiservizi FISE e che l’accordo derogatorio dovesse valere anche come parametro contributivo. L’INPS ha resistito sostenendo l’infondatezza dei motivi, la natura processuale della decadenza e l’irrilevanza dei contratti di prossimità in senso peggiorativo rispetto al minimale contributivo legale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, nel regime dell’avviso di addebito ex art. 30 d.l. 78/2010, il termine di decadenza di cui all’art. 25 d.lgs. 46/1999 attiene all’emissione/iscrizione del titolo esecutivo e ha natura processuale, non essendo necessario che entro quel termine intervenga anche la notifica al destinatario. Ha respinto il secondo e il terzo motivo chiarendo che, ai fini del minimale contributivo, conta il contratto collettivo relativo al settore di attività effettivamente svolta dall’impresa, individuato con criterio oggettivo ex art. 2070 c.c.; il sindacato di legittimità non può sostituire una diversa lettura del contratto collettivo a quella del giudice di merito se non evidenziando specifiche violazioni dei canoni ermeneutici. Ha inoltre ribadito che i contratti di prossimità non possono derogare in peius al livello retributivo minimo fissato dalla legge per la base contributiva, trattandosi di materia previdenziale indisponibile. La società è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 25 d.lgs. n. 46/1999

    decadenza dall’iscrizione a ruolo del credito

    La decadenza prevista dalla norma è processuale e riguarda l’attività di formazione/riscossione del titolo, non l’estinzione del diritto di credito; nel sistema dell’avviso di addebito il termine si collega all’emissione del titolo e non alla sua notifica.

  • art. 30 d.l. n. 78/2010

    avviso di addebito con valore di titolo esecutivo

    L’avviso di addebito sostituisce la cartella esattoriale per la riscossione dei crediti INPS e costituisce direttamente il titolo esecutivo, rendendo irrilevante l’iscrizione a ruolo nel senso tradizionale.

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989 conv. in L. n. 389/1989

    retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale

    Il minimale contributivo va commisurato alla retribuzione prevista dal contratto collettivo del settore di attività effettivamente svolta dall’impresa; la regola opera con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale e indipendentemente dal minimo costituzionale ex art. 36 Cost.

  • art. 2070 c.c.

    attività effettivamente esercitata dall'imprenditore

    Per individuare il contratto collettivo applicabile ai fini del minimale contributivo occorre guardare al settore dell’attività effettivamente esercitata dall’impresa, con criterio oggettivo e non alla mera etichetta negoziale o alla volontà espressa nei singoli rapporti.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    canoni interpretativi negoziali

    La censura di legittimità deve denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici; non è sufficiente proporre una diversa interpretazione del testo contrattuale rispetto a quella accolta dal giudice di merito.

  • art. 8 d.l. n. 138/2011 conv. in L. n. 148/2011

    Gli accordi di prossimità possono integrare la disciplina del rapporto di lavoro, ma non possono derogare in peius alle norme imperative in materia previdenziale né fissare una base contributiva inferiore al minimale legale.

  • art. 36 Cost.

    Il parametro costituzionale rileva per il distinto rapporto di lavoro ai fini della giusta retribuzione, ma non limita la determinazione del minimale contributivo, che segue il criterio legale dell’art. 1 L. 389/1989.

  • art. 2115 c.c.

    La materia previdenziale è indisponibile e non può essere derogata dall’autonomia collettiva in senso peggiorativo rispetto ai livelli minimi imposti dalla legge.

  • art. 24 d.lgs. n. 46/1999

    La notifica dell’avviso rileva ai fini della decorrenza del termine per proporre opposizione, distinto dal termine di decadenza per la formazione del titolo previsto dall’art. 25.

Massime di principio

  • Nel sistema della riscossione dei crediti previdenziali mediante avviso di addebito, il termine decadenziale previsto per l’ente riguarda la formazione del titolo esecutivo e ha natura processuale; non è necessario che entro quel termine l’atto sia anche notificato al debitore.
  • La decadenza di cui all’art. 25 d.lgs. 46/1999 non estingue il credito contributivo, ma limita la possibilità di utilizzare quello specifico meccanismo di riscossione.
  • Ai fini del minimale contributivo, la retribuzione base non si determina in astratto né sulla base della sola qualificazione formale del rapporto, ma in riferimento al contratto collettivo del settore di attività effettivamente svolta dall’impresa ex art. 2070 c.c.
  • La determinazione del contratto collettivo utile ai fini contributivi è fondata su un criterio oggettivo e non su scelte discrezionali del datore di lavoro o sulla sola volontà espressa in accordi aziendali.
  • In sede di legittimità, la censura sulla interpretazione di un contratto collettivo è ammissibile solo se indica specifiche violazioni dei canoni ermeneutici; non basta contrapporre una lettura alternativa a quella del giudice di merito.
  • I contratti di prossimità non possono abbassare la base retributiva imponibile ai fini previdenziali sotto il minimo imposto dall’art. 1 L. 389/1989, perché la materia previdenziale è sottratta alla disponibilità dell’autonomia collettiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitolo esecutivoRetribuzione e TFRContributi previdenziali
RamiProcesso civileBancario e finanziarioLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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