Cassazione Civile, Ordinanza n. 19452/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta da una società cooperativa contro un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi, sanzioni civili e spese di riscossione relativi al periodo gennaio 2016-luglio 2017. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, ritenendo fondata la pretesa contributiva dell'ente salvo che per 1.939 ore di assenza per le quali risultava una reazione disciplinare del datore di lavoro, e aveva quantificato la somma dovuta in € 708.180,90. In appello l'INPS aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado limitatamente alla parte in cui aveva annullato integralmente l'avviso, sostenendo che dovesse invece essere dichiarata l'efficacia dell'avviso nella parte corrispondente alle ore per le quali il primo giudice aveva già riconosciuto l'obbligo contributivo. La Corte d'appello, però, ha dichiarato l'inefficacia dell'avviso per la parte eccedente le 1.939 ore di assenza, invertendo il dato decisivo e finendo per travolgere proprio la parte di pretesa che non era stata impugnata e che era ormai coperta da giudicato. Con il ricorso per cassazione l'INPS deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per ultrapetizione / mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte territoriale avrebbe dovuto limitarsi alla porzione di avviso non coperta da giudicato, e non dichiarare inefficace la parte relativa alle 1.939 ore già ritenute contributivamente rilevanti dal primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva male interpretato l'esito del primo grado e aveva dichiarato inefficace l'avviso di addebito proprio nella parte in cui la pretesa contributiva era stata già riconosciuta e non era stata devoluta in appello, così violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e incorrendo in un vizio di nullità della sentenza. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, che dovrà riesaminare il merito della controversia attenendosi al perimetro dell'impugnazione e al giudicato formatosi sulla parte non contestata. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vieta al giudice di attribuire o negare tutela su capi non devoluti o già coperti da giudicato
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione di norme processuali, quale il vizio di ultrapetizione
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti segnati dai motivi di gravame né rimettere in discussione capi della decisione di primo grado non impugnati e quindi coperti da giudicato interno.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre quando la decisione d'appello altera il petitum sostanziale devoluto dal gravame, pronunciando sull'efficacia o inefficacia di un atto in senso incompatibile con la parte della pretesa già definitivamente accertata.
- Se il primo giudice ha riconosciuto l'obbligo contributivo per una determinata quota di fatto e tale statuizione non è stata censurata, la corte territoriale deve rispettare quel segmento del decisum e limitare il riesame alla sola parte effettivamente impugnata.
- Il vizio di ultrapetizione integra nullità della sentenza ed è deducibile con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con conseguente cassazione con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame entro i confini corretti della controversia.
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