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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01265/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che una società aveva affidato un incarico professionale a un ingegnere che, secondo l’attrice, era anche dipendente pubblico e avrebbe omesso di informarla di tale status. La società sosteneva che, per effetto di questa omissione, essa non aveva chiesto l’autorizzazione all’amministrazione di appartenenza del professionista né aveva comunicato il compenso erogato, incorrendo poi nella sanzione pecuniaria prevista dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. Chiedeva quindi il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale del professionista. Il giudice di pace aveva respinto la domanda; il tribunale, in appello, aveva confermato il rigetto ritenendo non provato che la società non conoscesse già lo status di dipendente pubblico del professionista. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con tre motivi, violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. e dei principi sull’onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che il tribunale avrebbe omesso di considerare l’intero compendio probatorio e avrebbe erroneamente preteso la prova di un fatto negativo; con gli altri due motivi ha denunciato nullità della sentenza e motivazione costituzionalmente apparente per aver fondato la decisione su un documento non dimostrato e per avere ritenuto non assolto l’onere probatorio in modo solo apparente o contraddittorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha escluso che vi fosse violazione dell’art. 2697 c.c., perché il giudice d’appello non aveva invertito l’onere della prova ma aveva semplicemente ritenuto non dimostrato un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria; ha inoltre escluso la violazione dell’art. 116 c.p.c., non essendo stato disatteso il principio della libera valutazione delle prove. Quanto ai motivi sulla motivazione, la Corte ha affermato che il ragionamento del tribunale non era né mancante né apparente né incomprensibile: la sentenza aveva spiegato in modo sufficiente perché la mancata conoscenza dello status del professionista, circostanza negativa, avrebbe potuto essere provata mediante la produzione del documento richiamato dagli atti, e perché la mancata produzione impediva di ritenere provato il fatto costitutivo della domanda. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come base della sanzione pecuniaria che la società asseriva di avere subito per mancata autorizzazione e mancata comunicazione del compenso al dipendente pubblico incaricato

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare la mancata conoscenza dello status di dipendente pubblico, fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, gravava sulla società attrice

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere una lettura presuntiva degli elementi indiziari, ma la Corte ha ritenuto che il motivo mirasse in sostanza a una rivalutazione del merito

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni semplici; la Corte ha escluso che il giudice di merito avesse violato le regole sulla valutazione presuntiva

  • art. 115 c.p.c.

    la dedotta violazione è stata esclusa perché la censura investiva in realtà la valutazione delle prove e non l’utilizzazione di prove inesistenti o di contenuto diverso da quello attribuito

  • art. 116 c.p.c.

    non vi è violazione della norma quando il giudice esercita la libera valutazione delle prove; la violazione sussiste solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto

  • art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato ai fini della nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso che la motivazione fosse al di sotto del minimo costituzionale

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro di deduzione dei primi vizi di violazione di legge

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    indicato come parametro della nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e per il vizio di motivazione apparente

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    richiamato per delimitare il sindacato di legittimità dopo la riforma del 2012, non più esteso alla mera insufficienza della motivazione

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicata per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti, in realtà, l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice disapplica il regime legale di valutazione di una prova, non quando esercita la libera valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili censure di mera insufficienza motivazionale; il controllo di legittimità si limita al rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
  • La motivazione è nulla solo se manca del tutto, è meramente apparente, presenta contrasti irriducibili o risulta obiettivamente incomprensibile; non basta che la parte la ritenga errata o incompleta sul piano del merito.
  • Chi agisce per il risarcimento del danno deve provare tutti i fatti costitutivi della propria pretesa, compresa la circostanza negativa rilevante quando essa sia elemento essenziale della fattispecie dedotta.
  • Se la decisione di merito spiega in modo coerente perché la mancata produzione di un documento impedisca la prova di un fatto costitutivo, la censura sulla motivazione non può tradursi in una rivalutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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