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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37924/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2012 nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, con cui l’Ufficio contestava la natura commerciale dei corrispettivi percepiti per l’uso dei posti barca da parte dei soci e la conseguente imponibilità fiscale di tali somme. In appello la Commissione regionale aveva ritenuto commerciali i servizi resi per le imbarcazioni a motore, mentre aveva riconosciuto una minore pretesa fiscale limitatamente a una parte delle somme. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, l’intervenuto giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza relativa all’anno d’imposta 2011, resa tra le stesse parti e fondata sul medesimo processo verbale di constatazione e sulle medesime questioni di fatto e di diritto, sostenendo che tale giudicato escludesse anche per il 2012 la natura commerciale dell’attività contestata. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 148, comma 3, TUIR e dell’art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633/1972; con il terzo ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo formato e rilevante il giudicato esterno sulla medesima questione già decisa per l’anno 2011, perché le due riprese fiscali si fondavano sullo stesso verbale e sulle stesse contestazioni. Ha quindi dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., accogliendo integralmente il ricorso introduttivo della contribuente e annullando l’avviso di accertamento. Le spese del giudizio di merito sono state compensate integralmente, mentre la controricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    "la sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa"

    Il giudicato esterno, se formato tra le stesse parti e sulla medesima questione di fatto e di diritto, vincola anche nel successivo giudizio relativo a un’altra annualità, quando i presupposti accertati siano identici.

  • art. 327 c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare la proponibilità in cassazione dell’eccezione di giudicato esterno, poiché il giudicato si era formato prima della proposizione del ricorso per cassazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza impugnata, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 148, comma 3, TUIR

    È richiamato come norma la cui violazione era dedotta con il secondo motivo, poi assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato come norma la cui violazione era dedotta con il secondo motivo, poi assorbito.

  • art. 53 Cost.

    La Corte richiama il principio di capacità contributiva per chiarire che la non commercialità di un’attività associativa non può considerarsi acquisita in via definitiva per annualità future, salvo prova dell’identità dei presupposti.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere opposto in cassazione quando, tra le stesse parti, sia stata già definita con sentenza definitiva una questione identica di fatto e di diritto rilevante anche per un diverso periodo d’imposta.
  • Quando le riprese fiscali per annualità diverse si fondano sul medesimo verbale di constatazione e sulle stesse contestazioni, il contribuente può invocare il giudicato formatosi su una precedente annualità per dimostrare l’infondatezza della pretesa successiva, se prova l’identità dei presupposti.
  • La natura non commerciale dell’attività di un’associazione, se accertata con giudicato per una certa annualità, non si estende automaticamente alle annualità successive: occorre verificare e, se del caso, dimostrare l’identità delle condizioni fattuali e giuridiche poste a base degli accertamenti.
  • Se il motivo accolto consente la decisione di merito e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare senza rinvio e definire direttamente la lite.
  • I motivi ulteriori restano assorbiti quando il primo motivo accolto è sufficiente a definire la controversia in modo pieno.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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