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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07593/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una giornalista assunta con qualifica di praticante e poi inquadrata come caposervizio, che ha agito per ottenere il riconoscimento della superiore qualifica di caporedattore, con conseguenti differenze retributive e giuridiche. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore per un lungo periodo, con parziale limitazione per prescrizione; la Corte d'appello ha in parte riformato, ha dichiarato prescritte le mensilità maturate fino al 12.10.2007 e ha liquidato un importo maggiore a favore della lavoratrice. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 11 del CCNL giornalistico, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 244 c.p.c., sostenendo che la qualifica di caporedattore presupponesse il coordinamento di tutte le redazioni decentrate e degli uffici di corrispondenza, attività incompatibile con il ruolo di capo servizio svolto in ambito periferico; 2) omesso esame di fatto decisivo e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., deducendo che la lavoratrice non avesse gestito redazioni diverse da quella di Ascoli e che altri referenti fossero presenti nelle altre strutture; 3) violazione dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 18 l. 300/1970, come modificato dalla l. 92/2012, contestando il criterio adottato per la decorrenza della prescrizione dei crediti da lavoro e sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere comunque durante il rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto il primo motivo improcedibile perché la ricorrente, pur invocando l'interpretazione del CCNL, non aveva depositato il testo integrale del contratto collettivo ma solo alcuni articoli, onere necessario ex art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto, sotto la veste di vizi di legittimità, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in cassazione; ha inoltre ribadito i limiti del sindacato ex art. 116 c.p.c. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, confermando che per i crediti non già prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. n. 92/2012, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato privi di un regime di stabilità, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 11 CCNL giornalistico

    Disposizione richiamata per individuare i criteri distintivi tra caposervizio e caporedattore; il ricorso è stato però dichiarato improcedibile perché mancava il deposito del testo integrale del contratto collettivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova sull'effettivo svolgimento delle mansioni superiori; la censura non è stata accolta.

  • art. 244 c.p.c.

    Citato nel primo motivo, senza rilievo decisivo nella motivazione di rigetto.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il deposito del testo integrale del contratto collettivo è requisito di procedibilità del ricorso fondato su clausole collettive; il deposito di estratti o singoli articoli non è sufficiente.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato come canone ermeneutico che esige la disponibilità dell'intero testo contrattuale per l'interpretazione sistematica delle clausole collettive.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di prove o una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione non può essere dedotta per contestare la valutazione del materiale istruttorio, ma solo nei casi in cui il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, abbia violato il regime delle prove legali o abbia attribuito efficacia piena a prove che richiedevano apprezzamento.

  • art. 2948 c.c.

    Norma richiamata per la prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro; applicata insieme all'art. 2935 c.c. secondo il criterio elaborato dalla giurisprudenza sulla decorrenza della prescrizione nei rapporti non stabilizzati.

  • art. 18 legge n. 300/1970

    La modifica introdotta dalla l. n. 92/2012 è stata valorizzata per escludere un regime di effettiva stabilità del rapporto tale da far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.

  • art. 1 legge n. 92/2012

    Richiamato per le modifiche all'art. 18 Statuto dei lavoratori, rilevanti ai fini della prescrizione dei crediti di lavoro.

  • art. 2935 c.c.

    Usato, insieme all'art. 2948 c.c., per affermare che la prescrizione dei diritti non ancora prescritti al 18.7.2012 decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo della parte soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione che investe l'interpretazione di un contratto o accordo collettivo nazionale, il ricorrente deve depositare il testo integrale del contratto collettivo: il deposito di meri estratti o delle sole clausole invocate comporta improcedibilità del ricorso.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la semplice mancata valutazione di elementi istruttori o di ottenere una rivalutazione del merito.
  • La denuncia della violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia attribuito valore a prove illegittimamente acquisite o abbia trattato come prova legale elementi che richiedevano apprezzamento discrezionale; non è invece uno strumento per contestare il convincimento formato sulle prove.
  • Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che, per effetto della disciplina sopravvenuta, non sono assistiti da un regime di stabilità tale da neutralizzare il timore di licenziamento, la prescrizione dei crediti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012 decorre dalla cessazione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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