Cassazione Civile, Ordinanza n. 08201/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un’intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali ad essa sottese, deducendo l’omessa notifica delle cartelle. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente. La società della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due censure: con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2719 c.c., lamentando che il giudice di appello avesse preteso la produzione degli originali delle relate di notifica, pur in difetto di un disconoscimento di conformità delle copie da parte del contribuente; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente affermato un onere dell’ente di riscossione di esibire copia conforme della cartella quando il contribuente ne richieda la copia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondate entrambe le censure. Ha affermato che, ai fini della prova della notifica della cartella esattoriale ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, è sufficiente la produzione della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento, con il numero identificativo della cartella, ovvero della matrice/estratto di ruolo, senza necessità di produrre l’originale o la copia autentica della cartella. Nel caso concreto, poiché l’agente della riscossione aveva prodotto copie fotostatiche delle relate di notifica e relativi estratti di ruolo, e la conformità non era stata contestata in appello, la decisione della CTR è stata cassata. La causa è stata decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso del contribuente, poiché l’unica doglianza originaria riguardava l’omessa notifica delle cartelle. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come norma di deduzione del vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La ricorrente ne invoca la violazione sostenendo che la CTR abbia erroneamente preteso la produzione degli originali delle relate di notifica.
È richiamato per affermare che la conformità delle copie agli originali non era stata disconosciuta e quindi non era necessaria la produzione degli originali.
art. 26, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Ai fini della prova della notificazione della cartella esattoriale è sufficiente la relata di notifica o l’avviso di ricevimento; non è necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente anche la matrice o l’estratto di ruolo.
Massime di principio
- In tema di notificazione della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e della data di notifica può essere fornita mediante la relata di notifica o l’avviso di ricevimento recanti gli estremi identificativi della cartella, senza necessità di produrre in giudizio l’originale o la copia autentica della cartella stessa.
- L’estratto di ruolo è equipollente alla matrice della cartella, poiché riproduce fedelmente la parte del ruolo relativa alla pretesa creditoria e contiene gli elementi essenziali per identificare debitore, causa e importo del credito.
- Se la conformità delle copie prodotte agli originali non è stata specificamente disconosciuta dalla controparte, il giudice non può richiedere la produzione degli originali come condizione necessaria della prova della notifica.
- Quando l’unica censura originaria del contribuente riguarda la mancata notifica delle cartelle, la causa può essere decisa nel merito una volta accertata la regolarità della notificazione, con rigetto del ricorso introduttivo.
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