Sentenza del 15/03/2018 n. 1138 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Raddoppio termini - Obbligo denuncia - Elementi obiettivamente riscontrabili - Prognosi postuma - Giudice tributario - Trasmissione autorità giudiziaria - Rispetto termini di decadenza - Non sussiste ante d.lgs. 128/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'utilizzo del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973, sostenendo l'assenza dei presupposti per l'obbligo di denuncia penale e, in particolare, l'assenza di elementi sufficienti a integrare un reato previsto dal d.lgs. 74/2000. La controversia riguardava inoltre l'applicabilità delle modifiche introdotte dal d.lgs. 128/2015, che subordinano il raddoppio alla trasmissione della denuncia all'autorità giudiziaria entro il termine ordinario di decadenza.
La decisione
Il giudice tributario ha ritenuto sussistente l'obbligo di denuncia sulla base di elementi obiettivi emersi dall'attività investigativa, tra cui violazioni contabili delle società emittenti le fatture, volumi anomali di pagamenti tra le società coinvolte e dichiarazioni di amministratori. Tali elementi costituivano un fumus sufficiente per giustificare, mediante una valutazione postuma riferita al momento della scadenza ordinaria, l'applicazione del raddoppio dei termini. È stato inoltre ritenuto non applicabile il requisito, introdotto dal d.lgs. 128/2015, della trasmissione della denuncia entro il termine ordinario, poiché le violazioni erano state contestate in processi verbali notificati prima del 2 settembre 2015. Analogamente, le modifiche della legge n. 208/2015 non erano applicabili ad annualità anteriori al 2016.
Norme richiamate
Prevedeva il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000.
Il raddoppio richiede la sussistenza obiettiva dell'obbligo di denuncia, verificabile dal giudice tributario anche attraverso una prognosi postuma riferita al momento in cui l'accertamento avrebbe dovuto essere notificato.
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio che acquisiscono notizia di un reato perseguibile d'ufficio.
La norma costituisce il presupposto processuale del raddoppio quando gli elementi conosciuti rendono configurabile un reato tributario perseguibile d'ufficio.
Il raddoppio opera quando la violazione fiscale presenta caratteristiche tali da integrare, almeno in termini di fumus, uno dei reati tributari disciplinati dal decreto.
Il raddoppio opera solo se la denuncia è trasmessa all'autorità giudiziaria entro il termine ordinario di decadenza dal potere di accertamento.
La disposizione non si applica alle violazioni contestate in processi verbali notificati prima del 2 settembre 2015, in forza del regime transitorio.
Art. 1, commi 130 e seguenti, legge n. 208/2015
Le modifiche ai termini di accertamento non si applicano alle annualità anteriori al 2016, in base al regime transitorio previsto dalla legge.
Corte costituzionale, sentenza n. 247/2011
Ha riconosciuto al giudice tributario il potere di verificare autonomamente la sussistenza dell'obbligo di denuncia, effettuando una valutazione ora per allora, senza essere vincolato dall'eventuale mancata presentazione della denuncia o dall'esito del procedimento penale.
Cassazione, sentenze n. 26037/2017 e n. 9322/2017
Confermano l'applicazione dei regimi transitori relativi alle modifiche del raddoppio dei termini e la non retroattività delle nuove condizioni per le annualità anteriori.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini può essere riconosciuto quando, sulla base degli elementi disponibili al momento rilevante, emerge un obbligo obiettivo di denuncia per un reato tributario; non è indispensabile che il reato sia stato definitivamente accertato in sede penale.
- Il giudice tributario può effettuare una prognosi postuma e valutare direttamente se gli elementi raccolti fossero sufficienti a imporre la denuncia, anche se l'autorità giudiziaria non è stata informata o il procedimento penale non si è concluso con una condanna.
- Indizi quali irregolarità contabili, flussi finanziari anomali e dichiarazioni degli amministratori possono integrare il fumus necessario per il raddoppio, purché siano concretamente riferibili a una fattispecie penale tributaria.
- Per stabilire quale disciplina applicare è decisivo verificare la data di notifica del processo verbale e l'anno d'imposta: le norme sopravvenute sul requisito della tempestiva denuncia e sui nuovi termini non operano automaticamente per il passato.
- La sola astratta possibilità di configurare un reato non è sufficiente: l'Amministrazione deve poter individuare elementi obiettivi e specifici dai quali derivi l'obbligo di denuncia.
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