Sentenza del 15/03/2018 n. 381 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
TRIBUTI (IN GENERALE) - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE -SPECIFICITÀ Contenzioso tributario - procedimento di appello - atto di appello - contenuto - motivi dell'impugnazione motivi specifici - cntrapposizione alle argomentazioni contenute in sentenza di argomentazioni confutative- Necessità - Impugnazione <in toto> della sentenza - Fattore esonerante - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello privo di motivi specifici non soddisfa l'onere previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. La genericità dei motivi impedisce di individuare l'oggetto e i limiti del riesame richiesto al giudice di secondo grado e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, salvo che dall'atto sia comunque possibile ricavare in modo chiaro le specifiche censure rivolte alla sentenza.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il requisito della specificità dei motivi nell'atto di appello tributario. L'appellante deve indicare con chiarezza quali errori avrebbe commesso il giudice di primo grado, contestando puntualmente le argomentazioni contenute nella sentenza e spiegando il collegamento tra tali errori e la richiesta di riforma. Non è sufficiente limitarsi a richiamare genericamente le deduzioni, eccezioni o difese già formulate nel ricorso introduttivo o nel corso del primo grado.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992
L'atto di appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, i motivi specifici dell'impugnazione.
La norma impone all'appellante di individuare concretamente gli errori della sentenza impugnata e le ragioni per cui deve essere riformata. Il semplice rinvio alle difese svolte in primo grado non è sufficiente.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello deve confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza di primo grado; non è sufficiente riproporre le argomentazioni già formulate in precedenza.
- Per rispettare il requisito di specificità occorre indicare la parte della sentenza contestata, l'errore attribuito al giudice, la norma o il principio eventualmente violato e la concreta richiesta rivolta al giudice d'appello.
- La specificità non richiede necessariamente formule sacramentali, ma i motivi devono essere intelligibili e idonei a delimitare l'oggetto del riesame.
- In caso di appello generico o meramente adesivo alle difese di primo grado, il rischio principale è la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, senza esame del merito.
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