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Sentenza

Sentenza del 15/03/2018 n. 268 - Comm. Trib. Prov. Latina

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’avviso di liquidazione relativo alla registrazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 27/2017, riguardante lo scioglimento di una comunione ereditaria. L’Agenzia delle Entrate aveva qualificato la pronuncia come atto traslativo della proprietà, applicando l’imposta di registro del 9% sul valore complessivo dell’immobile, pari a Euro 94.473,51, oltre alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. I ricorrenti sostenevano invece che la sentenza si limitasse a disporre il pagamento di somme a titolo di conguaglio e frutti civili, dovendosi applicare l’aliquota del 3% sulla somma effettivamente liquidata, pari a Euro 85.743,56. È stata inoltre contestata la costituzione telematica dell’Agenzia, poiché il giudizio era stato introdotto in modalità cartacea.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Commissione ha ritenuto irrituale la costituzione telematica dell’Agenzia in un processo introdotto in forma cartacea e ha comunque giudicato fondate le contestazioni nel merito. La sentenza civile non ha prodotto un trasferimento della proprietà dell’immobile, già appartenente al coerede, ma ha disposto esclusivamente il pagamento di conguagli e frutti civili. Pertanto, l’imposta di registro deve essere ricalcolata applicando l’aliquota del 3% sulla base imponibile di Euro 85.743,56. Nulla è dovuto per le imposte ipotecaria e catastale. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 1.000,00, oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 23, comma 2

    La controparte si costituisce mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.

    Quando il ricorso è introdotto con modalità cartacea, la parte resistente deve costituirsi secondo le forme tradizionali, mediante deposito cartaceo presso la segreteria della Commissione.

  • D.lgs. n. 546/1992, artt. 16 e 16-bis

    L’articolo 16 disciplina le notificazioni cartacee, mentre l’articolo 16-bis disciplina le notificazioni telematiche secondo le disposizioni del D.M. 163/2013.

    La modalità scelta per introdurre il processo, cartacea o telematica, determina le regole applicabili alle notificazioni e agli ulteriori depositi processuali.

  • D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, artt. 2, comma 3, 9, 10 e 11

    La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello.

    La scelta della modalità telematica vincola lo svolgimento successivo del processo; secondo la sentenza, analogamente, l’introduzione cartacea impone il mantenimento delle modalità cartacee per tutte le parti.

  • Disciplina dell’imposta di registro applicabile agli atti giudiziari

    Aliquota del 3% per la condanna al pagamento di somme; aliquota del 9% per gli atti traslativi della proprietà immobiliare.

    La qualificazione fiscale della sentenza dipende dal suo contenuto effettivo: se la pronuncia dispone soltanto pagamenti o conguagli, si applica l’aliquota del 3% sulla somma liquidata; se invece produce un trasferimento immobiliare, può trovare applicazione l’aliquota del 9% sul valore del bene.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la modalità di introduzione scelta dal ricorrente può vincolare entrambe le parti per l’intero grado di giudizio: processo cartaceo comporta, in linea generale, depositi cartacei; processo telematico comporta depositi tramite il sistema telematico.
  • Per determinare l’imposta di registro su una sentenza occorre guardare agli effetti giuridici concreti della pronuncia e non alla mera presenza di una comunione o di un immobile nella controversia.
  • Lo scioglimento di una comunione ereditaria con attribuzione di un bene già appartenente a un coerede e pagamento di conguagli non costituisce necessariamente un trasferimento immobiliare imponibile al 9%.
  • Quando la sentenza impone il pagamento di somme a titolo di conguaglio o frutti civili senza trasferire la proprietà, la base imponibile deve essere riferita alle somme oggetto della condanna, non al valore complessivo dell’immobile.
  • La corretta qualificazione dell’atto giudiziario deve essere verificata confrontando il dispositivo e gli effetti sostanziali della sentenza con la pretesa fiscale dell’Amministrazione.

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