Sentenza del 15/03/2018 n. 64 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso delle imposte di registro, ipotecaria e catastale pagate in relazione a una cartella emessa dopo la definitività, per omessa impugnazione, dell'avviso di rettifica con cui l'Ufficio aveva rideterminato il valore di un immobile trasferito. Il coobbligato solidale, XXXXX S.p.A., aveva invece impugnato l'atto impositivo ottenendone l'annullamento con sentenza passata in giudicato. Il contribuente chiedeva quindi di beneficiare di tale giudicato favorevole ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c. e di ottenere il rimborso delle somme pagate ratealmente, sostenendo che il pagamento era stato effettuato per evitare l'esecuzione forzata e non per spontanea adesione alla pretesa tributaria.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di rimborso del contribuente. Il Collegio ha ritenuto applicabile il giudicato favorevole ottenuto dal coobbligato solidale, anche se il contribuente non aveva impugnato l'avviso di rettifica originario. È stato inoltre ritenuto non spontaneo il pagamento della cartella effettuato per evitare l'esecuzione forzata e accompagnato dalla contestazione della pretesa. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in Euro 3.500,00, oltre Euro 100,00 per esborsi, spese generali, IVA e Cassa forense.
Norme richiamate
Art. 1306, comma 2, codice civile
Il condebitore in solido può opporre al creditore la sentenza pronunciata tra il creditore e altro condebitore, salvo che sia fondata su ragioni personali.
Il coobbligato solidale può avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, purché il giudicato non dipenda da ragioni strettamente personali del soggetto che lo ha ottenuto. Nel caso esaminato, il contribuente ha potuto invocare l'annullamento dell'atto impositivo conseguito dalla società coobbligata.
Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 7334 del 19 marzo 2008
L'acquirente può opporre all'erario il giudicato riduttivo del maggior valore ottenuto dal venditore coobbligato, anche se non ha impugnato l'avviso di rettifica propedeutico.
Il giudicato favorevole relativo alla determinazione del valore dell'immobile può essere fatto valere anche dall'altro coobbligato solidale, nei limiti in cui riguardi l'obbligazione comune.
Cassazione civile, Sezione V, ordinanza n. 2231 del 30 gennaio 2018
Il pagamento della cartella effettuato per evitare l'esecuzione forzata e accompagnato dall'impugnazione della cartella non è spontaneo.
Il pagamento non preclude il rimborso quando risulta eseguito per necessità, allo scopo di evitare la riscossione coattiva, e non costituisce adesione libera e definitiva alla pretesa tributaria.
Massime di principio
- In presenza di obbligazione tributaria solidale, il coobbligato può beneficiare del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato quando la decisione riguarda elementi comuni dell'obbligazione e non ragioni personali.
- La mancata impugnazione dell'atto presupposto non impedisce necessariamente di far valere il giudicato favorevole del coobbligato contro il successivo atto di liquidazione o riscossione, purché la pretesa sia ancora contestabile o sia chiesto il rimborso nei termini applicabili.
- Il pagamento di una cartella non equivale automaticamente ad acquiescenza: se è effettuato per evitare l'esecuzione forzata e contestando la pretesa, può essere considerato non spontaneo e quindi potenzialmente ripetibile.
- Per ottenere il rimborso è essenziale dimostrare l'identità o la comunanza del rapporto tributario, la definitività del giudicato favorevole del coobbligato e l'assenza di ragioni personali alla base della decisione.
- La regola non opera in modo automatico quando il giudicato favorevole dipende da circostanze individuali del coobbligato oppure quando il pagamento è stato eseguito volontariamente come adesione definitiva alla pretesa fiscale.
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