Sentenza del 15/03/2018 n. 155 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Maggiori ricavi determinati dall'Ufficio in maniera meramente presuntiva - Elementi di prova a supporto della corrispondenza della realtà all'accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato un accertamento tributario con cui l'Ufficio aveva determinato maggiori ricavi sulla base dello scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard degli studi di settore e agli indicatori di normalità economica. La censura riguardava il carattere meramente presuntivo della ricostruzione, ritenuta non adeguatamente corroborata da ulteriori elementi riferiti alla concreta situazione dell'attività.
La decisione
L'accertamento non può fondarsi sul solo scostamento dagli studi di settore o sui maggiori ricavi desunti dagli indicatori di normalità economica. Tali dati statistici acquistano rilevanza probatoria soltanto se l'Ufficio li integra con ulteriori elementi di prova e instaura un effettivo contraddittorio, adeguandoli alla realtà concreta del contribuente. In assenza di tale supporto, la pretesa fiscale resta meramente presuntiva e non è sufficiente a sostenere l'accertamento.
Norme richiamate
Studi di settore e indicatori di normalità economica
Lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard assume valenza se supportato dall'Ufficio con ulteriori elementi di prova tali da adeguare in modo dialettico i dati statistici alla concreta realtà monitorata.
Gli studi di settore costituiscono uno strumento presuntivo e non una prova automatica dei maggiori ricavi. L'Ufficio deve dimostrare, mediante elementi ulteriori e confronto con il contribuente, che il risultato statistico è concretamente riferibile alla specifica attività accertata.
Massime di principio
- Il semplice scostamento dagli studi di settore non dimostra da solo l'esistenza di maggiori ricavi imponibili.
- L'Amministrazione finanziaria deve aggiungere elementi concreti, individualizzanti e coerenti con la situazione economica e gestionale del contribuente.
- Il contraddittorio serve ad adattare il risultato statistico alla realtà effettiva dell'attività e a consentire al contribuente di spiegare eventuali anomalie o peculiarità.
- Un accertamento fondato esclusivamente su presunzioni statistiche generiche, senza adeguata motivazione e senza riscontro concreto, può essere contestato e risultare illegittimo.
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