Sentenza del 15/03/2018 n. 257 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
IRES - Doppia imposizione e verifica dell'effettivo pagamento dell'imposta sui dividendi trasferiti all'estero
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sulla richiesta di rimborso della metà del credito d'imposta relativo ai dividendi distribuiti negli anni 2002 e 2003 dalla controllata italiana E. S.p.A., invocando l'art. 10 della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni. L'Amministrazione ha contestato sia la qualità della società quale beneficiario effettivo dei dividendi, sostenendo che potesse trattarsi di una società conduit costituita per treaty shopping, sia la prova dell'effettiva tassazione dei dividendi nel Regno Unito.
La decisione
La CTR, quale giudice del rinvio dopo la cassazione della precedente decisione, ha accolto l'appello dell'Ufficio e respinto la richiesta di rimborso. Ha ritenuto che la certificazione fiscale britannica dimostrasse soltanto l'astratta domiciliazione e assoggettabilità della società alle imposte nel Regno Unito, senza provare che i dividendi fossero stati concretamente tassati e che fosse stata effettivamente pagata un'imposta. Quanto al beneficiario effettivo, la CTR ha rilevato che l'Amministrazione non aveva fornito elementi sufficienti per dimostrare l'interposizione o il trasferimento dei dividendi ad altra società del gruppo; tuttavia, l'assenza della prova dell'effettiva imposizione ha escluso il diritto al rimborso. La società è stata inoltre condannata alle spese di entrambi i giudizi, liquidate in 15.000 euro per ciascun grado, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 10 della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 329/1990
La disposizione convenzionale distingue la qualità di beneficiario effettivo dal semplice percettore dei dividendi e dalla mera soggezione astratta a imposizione nello Stato estero.
Il beneficio convenzionale non spetta automaticamente alla società che riceve formalmente i dividendi e risiede nello Stato contraente. Occorre dimostrare che essa sia il beneficiario effettivo, con disponibilità giuridica ed economica delle somme, e che ricorra concretamente il presupposto della doppia imposizione.
Art. 29 della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni
La norma richiede una certificazione attestante che sussistono le condizioni per l'applicazione delle esenzioni e delle riduzioni previste dalla Convenzione.
La documentazione richiesta deve essere idonea a provare concretamente le condizioni per il beneficio; una certificazione generica sull'assoggettabilità alle imposte non dimostra l'effettivo pagamento dell'imposta sui dividendi.
Commentario OCSE all'art. 10, paragrafo 4, comma 32
Il Commentario richiama la necessità di contrastare trasferimenti artificiosi di partecipazioni a stabili organizzazioni situate in Stati con regimi fiscali privilegiati.
Nell'applicazione delle convenzioni occorre valutare la sostanza economica dei collegamenti societari e l'effettiva attività svolta, per evitare fenomeni di treaty shopping e l'utilizzo di società meramente interposte.
Massime di principio
- Per ottenere un rimborso o un beneficio previsto da una convenzione contro le doppie imposizioni, la mera residenza fiscale o l'astratta assoggettabilità a imposta nello Stato estero non sono normalmente sufficienti: occorre provare l'effettiva imposizione, idealmente mediante dichiarazioni fiscali, versamenti, conteggi dell'imposta e documentazione ufficiale riferita agli specifici dividendi.
- Il beneficiario effettivo non coincide necessariamente con il soggetto che riceve formalmente il pagamento. Deve essere verificato chi possieda la disponibilità giuridica ed economica definitiva delle somme e se esistano obblighi, anche di fatto, di ritrasferimento ad altre società.
- La valutazione deve privilegiare la sostanza economica dell'operazione rispetto alla forma societaria, soprattutto quando la società beneficiaria appartiene a un gruppo multinazionale, presenta una struttura minima o è collocata in uno Stato con un trattamento convenzionale più favorevole.
- L'Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, per contestare specificamente la qualifica di beneficiario effettivo; il contribuente, invece, deve dimostrare i presupposti positivi del rimborso e dell'effettiva tassazione estera.
- Se nel Paese estero i dividendi risultano esenti o non è provato il pagamento di un'imposta, il beneficio convenzionale può essere negato per mancanza di una reale doppia imposizione, evitando che la convenzione produca una doppia non imposizione.
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