Sentenza del 12/08/2015 n. 16736 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Bari aveva impugnato gli avvisi Ici relativi agli anni 1999 e 2000, sostenendo, tra l’altro, l’illegittimità della pretesa tributaria e l’esenzione degli immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica. I giudici di merito avevano ritenuto decaduto il Comune di Palo del Colle dal potere di accertamento per l’anno 1999, poiché l’avviso era stato notificato oltre il 31 dicembre 2004, confermando invece la debenza dell’Ici per il 2000. Il Comune di Palo del Colle ha contestato tale conclusione, sostenendo che, trattandosi di accertamento d’ufficio conseguente all’omessa dichiarazione Ici, il termine applicabile era quinquennale e scadeva il 31 dicembre 2005.
La decisione
Il ricorso principale del Comune di Bari è stato dichiarato estinto per rinuncia ritualmente notificata. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale del Comune di Palo del Colle, ritenendo necessario verificare se l’accertamento per il 1999 derivasse da omessa dichiarazione, anziché da dichiarazione infedele o incompleta. L’omessa indicazione anche di un solo immobile costituisce omessa dichiarazione e comporta l’applicazione del termine quinquennale di accertamento. Poiché gli immobili, assegnati a soggetti terzi per edilizia residenziale pubblica, non erano esenti dall’Ici, il Comune di Bari era tenuto a presentare la dichiarazione. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia, che dovrà riesaminare l’accertamento relativo al 1999 e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
Il ricorso principale è estinto in conseguenza dell'avvenuta rinuncia
La rinuncia ritualmente notificata alla controparte determina l'estinzione del giudizio relativo al ricorso principale.
Legge n. 289 del 2002, art. 31, comma 16
Richiamata dal Comune di Palo del Colle tra le disposizioni rilevanti per la disciplina dei termini di accertamento Ici.
Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 33
I termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive
La proroga al 31 dicembre 2004 riguarda i termini originariamente in scadenza il 31 dicembre 2003, ma non esclude l'applicazione del termine quinquennale previsto per l'omessa dichiarazione.
Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 67
I termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive
La proroga prevista per le annualità 2000 e successive non risolve autonomamente la questione del 1999; per tale annualità occorre stabilire previamente se l'accertamento sia soggetto al termine triennale o quinquennale.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4
Gli immobili posseduti nel territorio dello Stato con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7
Il possessore deve dichiarare gli immobili soggetti a Ici e denunciare le variazioni. L'omessa indicazione anche di un solo cespite autonomamente imponibile integra omessa dichiarazione; la conoscenza di fatto dell'immobile da parte del Comune non sostituisce la dichiarazione formale.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2
In caso di omessa dichiarazione o omessa denuncia di variazione, il termine per l'accertamento è quinquennale; il termine triennale si applica invece alle dichiarazioni infedeli, incomplete o inesatte.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7
L'esenzione Ici non opera per immobili destinati all'edilizia residenziale pubblica quando siano assegnati a soggetti terzi e non risultino direttamente e immediatamente destinati ai compiti istituzionali dell'ente proprietario.
Massime di principio
- Per determinare la decadenza dal potere di accertamento tributario occorre qualificare previamente l'accertamento: l'omessa dichiarazione comporta normalmente un termine quinquennale, mentre la dichiarazione infedele, incompleta o inesatta può comportare un termine triennale.
- L'omessa indicazione anche di un solo immobile autonomamente imponibile può essere qualificata come omessa dichiarazione, non come semplice dichiarazione incompleta.
- La conoscenza di fatto dell'immobile da parte dell'amministrazione non sostituisce l'obbligo di presentazione della dichiarazione o della denuncia di variazione, salvo diversa specifica previsione normativa.
- Gli immobili di proprietà pubblica destinati all'edilizia residenziale pubblica non sono automaticamente esenti: l'esenzione dipende dalla diretta e immediata destinazione ai compiti istituzionali e può venir meno quando gli immobili siano assegnati a soggetti terzi.
- In presenza di un accertamento notificato a ridosso della scadenza, il contribuente o l'ente deve verificare sia il termine ordinario sia eventuali proroghe, ma anche la corretta qualificazione dell'obbligo dichiarativo e del tipo di accertamento.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva della parte: impone al giudice di merito un nuovo esame secondo i principi indicati dalla Corte.
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