Sentenza del 12/08/2015 n. 265 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP che aveva annullato la cartella di pagamento n. 10220060007645978 relativa all'IVA dell'anno d'imposta 2000. L'Ufficio sosteneva che il ricorso del contribuente fosse inammissibile nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva, ritenendo che le contestazioni riguardassero vizi propri della cartella imputabili esclusivamente al Concessionario della Riscossione. In particolare, affermava che il ruolo era stato vistato il 19 dicembre 2005 e consegnato al concessionario il 25 gennaio 2006. Il contribuente, invece, contestava la tardiva notifica della cartella, avvenuta il 29 gennaio 2007, oltre il termine previsto per la liquidazione automatizzata della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2000.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2006 e che la notifica del 29 gennaio 2007 fosse tardiva, con conseguente illegittimità della cartella e inesistenza giuridica della pretesa tributaria. Ha inoltre escluso l'inammissibilità del ricorso nei confronti dell'Agenzia, rilevando che il contribuente aveva agito sia contro l'Ufficio impositore sia contro l'Agente della Riscossione. La tardività della notifica è stata considerata una questione riferibile principalmente all'ente impositore e non un mero vizio proprio dell'attività del concessionario. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 500,00 euro.
Norme richiamate
Art. 1, comma 5-bis, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla Legge 31 luglio 2005, n. 156
Il termine ultimo per la notifica della cartella relativa alla liquidazione automatizzata dell'anno d'imposta 2000 era il 31 dicembre 2006.
La norma stabilisce un termine decadenziale per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni. La notifica effettuata oltre tale termine determina l'illegittimità della cartella e della pretesa tributaria.
Art. 10, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina la legittimazione processuale nel processo tributario. La Commissione ha escluso che il ricorso fosse inammissibile nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, poiché la tardività della notifica della cartella attiene principalmente agli obblighi dell'ente impositore.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 19150 del 2004
La legittimazione passiva in materia di tempestività della notificazione della cartella spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario della riscossione.
La tempestività della notifica è collegata all'interesse del contribuente a conoscere in termini certi la pretesa tributaria e costituisce un obbligo imputabile soprattutto all'ente impositore. Il concessionario può essere coinvolto quando il vizio riguarda direttamente la propria attività, ma la tardività della notifica non è necessariamente un suo vizio esclusivo.
Massime di principio
- Per le cartelle derivanti da liquidazione automatizzata della dichiarazione, occorre verificare il termine decadenziale applicabile all'anno d'imposta e confrontarlo con la data effettiva di notifica al contribuente.
- La data di consegna del ruolo al concessionario o la data di esecutività del ruolo non sostituiscono la data di notifica della cartella e, di regola, non sanano una notifica tardiva.
- La tardività della notifica può essere fatta valere nei confronti dell'ente impositore, poiché riguarda il rispetto del termine entro il quale l'Amministrazione deve rendere conoscibile la pretesa tributaria.
- Quando il contribuente contesta la validità della cartella, è prudente individuare e, se necessario, chiamare in giudizio sia l'ente impositore sia l'agente della riscossione, distinguendo tra vizi della pretesa tributaria e vizi propri dell'attività di riscossione.
- Il superamento di un termine decadenziale per la notifica della cartella comporta l'illegittimità dell'atto e può impedire all'Amministrazione di procedere alla riscossione della relativa pretesa.
- La soluzione concreta dipende dalla disciplina vigente per il periodo d'imposta interessato, dalla natura della procedura di liquidazione e dalla prova della data di perfezionamento della notifica.
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