Sentenza del 12/08/2015 n. 1633 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
V. S.r.l. aveva impugnato 25 cartelle esattoriali, sostenendo che le notifiche fossero nulle perché eseguite mediante deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza adeguate ricerche circa un'altra sede della società o il domicilio del legale rappresentante. La CTR aveva accolto l'impugnazione, ritenendo invalide le notifiche. Equitalia ha contestato tale decisione, sostenendo che le notifiche fossero valide ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, anche perché la società risultava irreperibile presso la sede legale. La C.C.I.A.A. ha proposto un motivo analogo. La Cassazione, tuttavia, ha esaminato preliminarmente i requisiti formali dei ricorsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale di Equitalia perché, essendo applicabile ratione temporis l'art. 366-bis c.p.c., il motivo cumulava censure di violazione di legge e vizio di motivazione senza concludersi con il prescritto quesito di diritto e con il momento di sintesi relativo al fatto controverso. Di conseguenza, il ricorso incidentale della C.C.I.A.A., ritenuto tardivo, è stato dichiarato privo di efficacia ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. La sentenza della CTR, che aveva ritenuto invalide le notifiche delle cartelle ed estromesso l'Agenzia delle Entrate, è rimasta quindi ferma per effetto dell'inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Disciplina la notificazione nei casi di irreperibilità o rifiuto di ricevere l'atto, prevedendo il deposito presso la casa comunale e ulteriori formalità. La CTR aveva ritenuto che, prima di ricorrere a tale procedura nei confronti di una società, fossero necessarie ricerche circa eventuali altre sedi, uffici o aziende nel Comune e circa il domicilio del legale rappresentante.
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
Disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento. Equitalia lo aveva invocato per sostenere la validità delle notifiche effettuate mediante deposito presso la casa comunale.
Art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973
Prevede regole speciali per la notificazione degli atti tributari in caso di irreperibilità. Era stato utilizzato dal giudice di primo grado per ritenere valide le notifiche delle cartelle.
Art. 366-bis c.p.c.
A pena d'inammissibilità del ricorso, l'illustrazione del motivo deve essere conclusa con la formulazione di un quesito di diritto oppure, per il vizio di motivazione, con l'indicazione del fatto controverso e decisivo.
Per i ricorsi soggetti temporalmente alla norma, la mancata formulazione del quesito di diritto e del momento di sintesi comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle censure.
Art. 334, comma 2, c.p.c.
Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile. La Corte ha applicato tale conseguenza al ricorso incidentale della C.C.I.A.A.
Art. 327 c.p.c.
Disciplina il termine lungo per impugnare. Poiché tale termine era già decorso quando fu proposto il ricorso incidentale, quest'ultimo è stato qualificato come tardivo.
Art. 371 c.p.c.
Il termine per proporre il controricorso e l'eventuale ricorso incidentale collegato al ricorso principale non consente di sanare la tardività dell'impugnazione incidentale rispetto al termine lungo previsto per l'impugnazione autonoma.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i requisiti formali del ricorso sono essenziali: se la legge applicabile ratione temporis impone un quesito di diritto o una specifica sintesi del vizio di motivazione, la loro omissione rende il ricorso inammissibile senza esame del merito.
- Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, un ricorso incidentale tardivo può perdere automaticamente efficacia; il rispetto del termine per il controricorso non rende necessariamente tempestiva l'impugnazione incidentale.
- In materia di notificazione a società irreperibili, occorre distinguere tra le regole speciali applicabili agli atti tributari e la disciplina generale dell'art. 140 c.p.c.; la validità dipende dalle formalità concretamente eseguite e dalla corretta individuazione della sede o dell'irreperibilità.
- La decisione della Cassazione fondata esclusivamente sull'inammissibilità processuale non stabilisce necessariamente quale delle opposte ricostruzioni sulla validità della notifica sia corretta nel merito.
- Prima di proporre un'impugnazione è necessario verificare autonomamente tutti i termini applicabili, inclusi il termine lungo per l'impugnazione e i termini specifici per controricorso e ricorso incidentale.
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