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Sentenza

Sentenza del 12/08/2015 n. 3612 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Redditometro - Scostamento superiore al 25% - Correttivi - Non sussistono.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'accertamento fondato sul redditometro, sostenendo che, a seguito della documentazione prodotta in giudizio, per una delle annualità lo scostamento tra il reddito accertabile e quello dichiarato fosse venuto meno. Di conseguenza, riteneva non più integrato il requisito dello scostamento superiore al 25% protratto per almeno due periodi d'imposta consecutivi, previsto dall'art. 38, comma 4, del d.P.R. 600/1973.

La decisione

La sentenza ha escluso l'esistenza di correttivi non previsti dalla legge: l'art. 38, comma 4, richiede che, al momento dell'attivazione del metodo sintetico, il reddito accertabile sia superiore di oltre il 25% rispetto a quello dichiarato e che tale scostamento si verifichi per almeno due periodi d'imposta consecutivi. Il fatto che, nel corso del giudizio, la documentazione del contribuente faccia venir meno lo scostamento per una delle annualità non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento né introduce un correttivo retroattivo. L'esito concreto indicato nel testo è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973

    Il reddito accertabile in base agli elementi di capacità contributiva rilevati sia superiore al 25% del reddito dichiarato e che lo scostamento si protragga per almeno due periodi di imposta consecutivi.

    La norma individua i presupposti per l'attivazione dell'accertamento sintetico mediante redditometro. Non prevede correttivi qualora, successivamente e in sede giudiziale, la documentazione prodotta dal contribuente elimini lo scostamento relativo a una delle annualità considerate.

Massime di principio

  • Per valutare la legittimità dell'accertamento sintetico occorre verificare i presupposti previsti dalla legge al momento della sua attivazione: scostamento superiore al 25% e protrazione per almeno due periodi d'imposta consecutivi.
  • La successiva produzione di documenti o la rideterminazione del reddito relativa a una sola annualità non comporta automaticamente l'applicazione di correttivi non previsti dalla norma.
  • In assenza di una specifica previsione legislativa, il giudice non può introdurre meccanismi di compensazione o di ricalcolo fondati sul venir meno dello scostamento in una delle annualità.
  • La documentazione del contribuente resta rilevante per contestare i singoli elementi di capacità contributiva e la quantificazione del reddito, ma il suo effetto deve essere valutato secondo i presupposti e i limiti stabiliti dalla legge.

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