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Sentenza

Sentenza del 12/08/2015 n. 16706 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Guardia di Finanza rinveniva presso S.L.S. s.r.l. un brogliaccio extracontabile contenente numerose operazioni, alcune riscontrate nella contabilità ufficiale e riferibili anche a S.N. s.r.l. Per quest’ultima risultavano operazioni complessive per Euro 431.811,83, a fronte di registrazioni ufficiali per soli Euro 5.145,29. L’Amministrazione recuperava quindi IVA per Euro 86.362,00, contestando l’omessa fatturazione, e irrogava una sanzione di Euro 107.952,50. La società contestava il difetto di motivazione dell’avviso, l’utilizzo di documenti formati nei confronti di un terzo, l’acquisizione giudiziale del brogliaccio e l’insufficienza o illegittimità della prova presuntiva, sostenendo anche l’esistenza di una doppia presunzione.

La decisione

La C.T.P. di Ascoli Piceno accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo l’imponibile accertato a Euro 426.666,54. La C.T.R. delle Marche respingeva l’appello, ritenendo valido l’avviso di accertamento perché ne riproduceva il contenuto essenziale, compresi i dati rilevanti del p.v.c. e del brogliaccio. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi: ha ritenuto adeguata la motivazione dell’avviso, legittima l’acquisizione degli atti da parte del giudice tributario e sufficienti le presunzioni fondate sul brogliaccio, corroborate da riscontri esterni, registrazioni contabili e movimenti bancari. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie ... o anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.

    L’Amministrazione può rettificare l’IVA anche quando la contabilità formale appare regolare, utilizzando documenti extracontabili, dati acquisiti presso terzi e presunzioni semplici purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 5

    L’avviso di accertamento deve consentire al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. È sufficiente la riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati, quando ciò permetta una difesa effettiva.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    L’obbligo di motivazione e di conoscibilità degli atti richiamati non impone necessariamente l’allegazione integrale di ogni documento, se il contenuto essenziale e rilevante è riportato nell’avviso.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    L’atto amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; nel caso esaminato, tale obbligo è stato ritenuto rispettato.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 1

    Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari.

    Il giudice tributario può acquisire documenti e informazioni per verificare i fatti già dedotti dalle parti, senza sostituirsi all’Amministrazione nell’onere di formulare la pretesa fiscale.

  • Codice civile, art. 2729

    Le presunzioni semplici sono ammissibili quando sono gravi, precise e concordanti. Un brogliaccio extracontabile può costituire elemento presuntivo valido se presenta annotazioni analitiche e trova conferma in ulteriori riscontri.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5

    Il ricorso per cassazione non consente una nuova valutazione dei fatti o delle prove. La Corte verifica soltanto i vizi giuridici e, nella versione applicabile, l’adeguatezza logica della motivazione, non la semplice preferibilità di una diversa ricostruzione.

Massime di principio

  • Un accertamento fiscale può fondarsi su documentazione extracontabile rinvenuta presso un soggetto terzo, purché il collegamento con il contribuente sia specifico e la documentazione sia corroborata da elementi esterni.
  • Non sussiste automaticamente una doppia presunzione quando l’Ufficio parte da un documento extracontabile direttamente indicativo di operazioni riferibili al contribuente e formula una sola inferenza sull’omessa fatturazione.
  • La motivazione dell’avviso è sufficiente se riporta il contenuto essenziale degli atti richiamati e consente al contribuente di comprendere contestazioni, importi e ragioni della pretesa, anche senza allegazione integrale degli atti di un terzo.
  • Il giudice tributario può acquisire in giudizio documenti già richiamati e pertinenti ai fatti dedotti, per verificarne la corrispondenza con quanto riportato nell’avviso, senza che ciò comporti necessariamente una sanatoria dell’atto o una sostituzione all’Amministrazione.
  • Una contabilità formalmente regolare non impedisce la rettifica IVA se altri documenti o presunzioni gravi, precise e concordanti dimostrano operazioni non registrate; in tal caso il contribuente deve fornire una prova contraria concreta.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del brogliaccio o degli altri elementi probatori: occorre dimostrare uno specifico errore di diritto, un’omissione decisiva o una motivazione realmente apparente.

Testo integrale

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