Sentenza del 12/08/2015 n. 16707 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Lombardia, sostenendo che l'avviso di accertamento IVA per il 1999, notificato 18 giorni dopo la chiusura delle operazioni di verifica e prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, non dovesse considerarsi invalido in assenza di un'espressa sanzione di nullità. In subordine, l'Amministrazione ha sostenuto che l'imminente scadenza del termine decadenziale per l'accertamento costituisse automaticamente una particolare ragione d'urgenza idonea a giustificare l'emissione anticipata dell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento. Ha stabilito che il termine di 60 giorni serve a garantire il contraddittorio procedimentale e che la sua violazione rende illegittimo l'atto emesso anticipatamente, salvo specifiche e concrete ragioni di urgenza. La sola imminente scadenza del termine decadenziale non costituisce automaticamente una ragione d'urgenza, poiché l'Amministrazione deve dimostrare che l'impossibilità di rispettare il termine sia dipesa da circostanze oggettive non imputabili a incuria, negligenza o inefficienza. L'Agenzia è stata inoltre condannata a rimborsare alla società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.200 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
l'avviso ... non può essere emanato prima della scadenza
Il termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica tutela il pieno esercizio del contraddittorio tra contribuente e Amministrazione. La sua violazione comporta, di regola, l'illegittimità dell'avviso emesso prima della scadenza, salvo specifiche ragioni di urgenza.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Disciplina il termine decadenziale per l'esercizio del potere di accertamento ai fini delle imposte sui redditi. La prossimità della scadenza non giustifica automaticamente la violazione del termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57
Prevede i termini decadenziali per gli accertamenti IVA. L'imminente scadenza di tali termini può rilevare come ragione d'urgenza solo se l'Amministrazione dimostra concretamente che essa dipende da circostanze non imputabili alla propria organizzazione o inerzia.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-septies
È stato richiamato dall'Agenzia per sostenere l'assenza di una sanzione generale di nullità, ma la Corte ha applicato la specifica disciplina e interpretazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente.
Massime di principio
- Quando un accertamento deriva da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente, l'Amministrazione deve normalmente attendere 60 giorni dalla consegna del verbale conclusivo prima di emettere l'avviso.
- L'emissione anticipata dell'avviso rende l'atto illegittimo, salvo che ricorrano ragioni di urgenza specifiche, concrete e riferite al singolo rapporto tributario.
- La sola imminente scadenza del termine decadenziale non basta a giustificare l'emissione anticipata: l'Amministrazione deve provare che la situazione sia stata determinata da fatti non imputabili a incuria, negligenza o inefficienza dell'ufficio.
- L'onere di provare le ragioni d'urgenza grava sull'Amministrazione finanziaria, secondo il principio di vicinanza della prova.
- La motivazione dell'avviso non deve necessariamente indicare le ragioni d'urgenza, ma, se il contribuente contesta il mancato rispetto dei 60 giorni, l'Amministrazione deve dimostrare in giudizio l'effettiva esistenza di tali ragioni.
- Il termine dilatorio non è un mero adempimento formale: serve a consentire al contribuente di presentare osservazioni e richieste prima dell'adozione dell'atto impositivo.
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