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Sentenza

Sentenza del 12/08/2015 n. 50 - Comm. Trib. Prov. Aosta

Oggetto: Irpef - Inammissibilità di tassazione degli interessi su somme di capitali date in gestione a promotori finanziari

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la tassabilità ai fini IRPEF degli interessi maturati su somme affidate a un promotore finanziario. Gli interessi risultavano indicati in schede e tabulati contabili, ma non erano stati materialmente percepiti né messi nella concreta disponibilità del cliente. Il contribuente sosteneva quindi che la mera contabilizzazione non fosse sufficiente a integrare un reddito imponibile. Assumeva inoltre rilievo il fatto che nei confronti del promotore fosse stato aperto un procedimento penale per truffa, circostanza indicativa della mancata effettiva disponibilità delle somme e degli interessi.

La decisione

La sentenza ha escluso l'imponibilità degli interessi non effettivamente percepiti. In applicazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 917/1986, gli interessi rilevano come reddito di capitale quando sono entrati nella concreta ed effettiva disponibilità del creditore; la semplice annotazione contabile a suo favore non è sufficiente. La pretesa fiscale fondata esclusivamente su tali annotazioni è stata pertanto ritenuta infondata, con esito favorevole al contribuente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42

    Gli interessi costituiscono reddito di capitale imponibile quando sono effettivamente percepiti o comunque messi nella concreta disponibilità del creditore. La mera contabilizzazione, registrazione o annotazione a credito non dimostra da sola l'avvenuta percezione.

  • Cassazione, n. 9202/2011

    Richiamata come precedente a sostegno del principio secondo cui la tassazione degli interessi presuppone la loro effettiva disponibilità da parte del contribuente.

  • Cassazione, n. 22980/2010

    Richiamata quale precedente sul requisito dell'effettiva percezione o disponibilità del reddito di capitale ai fini della tassazione.

  • Cassazione, Sezione tributaria, 15 gennaio 2014, n. 644

    Richiamata in relazione all'inidoneità della sola annotazione contabile a dimostrare la percezione di interessi imponibili.

Massime di principio

  • Per tassare interessi o altri redditi di capitale non è normalmente sufficiente che l'importo risulti registrato in contabilità: occorre dimostrare che sia stato effettivamente percepito o posto nella disponibilità del contribuente.
  • Quando il soggetto incaricato della gestione è accusato di appropriazione indebita o truffa e le somme non sono state concretamente riconosciute al cliente, il contribuente può contestare la tassazione basata esclusivamente su scritture o prospetti contabili.
  • La mera indicazione di un credito in estratti conto, schede o tabulati può costituire un elemento documentale, ma non prova necessariamente la disponibilità effettiva del reddito.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare l'assenza di incasso o di disponibilità delle somme, anche mediante denunce, procedimenti penali, mancati pagamenti, provvedimenti giudiziari e documentazione bancaria.
  • Il principio riguarda la determinazione del reddito effettivamente realizzato e non esclude automaticamente la tassazione quando il contribuente abbia avuto la possibilità concreta di disporre degli interessi, anche se non li ha materialmente prelevati.

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