Cassazione Civile, Ordinanza n. 09538/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2010 e 2011, concernenti il parziale pagamento dell’imposta su tre immobili. In primo grado la commissione provinciale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per due cespiti e aveva accolto il ricorso per il terzo, ritenendo l’atto carente di motivazione sia sulla qualificazione delle aree come edificabili, nonostante vincoli urbanistici, sia sul criterio di determinazione del valore imponibile. Il Comune ha proposto appello e la commissione regionale lo ha accolto, ritenendo legittima la pretesa tributaria, anche alla luce della riduzione di valore applicata per l’assenza di piani attuativi e del principio per cui i vincoli o le ridotte dimensioni incidono solo sul valore, non sulla natura edificatoria. La contribuente ha quindi ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità e violazione delle norme processuali per avere la CTR omesso di rilevare l’inammissibilità/improponibilità dell’appello, assumendo che il Comune avesse annullato in autotutela gli avvisi e quindi prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado; 2) violazione delle norme sull’interesse ad agire, sostenendo che l’appello fosse comunque inammissibile per carenza di interesse; 3) violazione del regolamento comunale sui criteri di individuazione delle aree edificabili, per avere la CTR ritenuto irrilevante che alcuni terreni non raggiungessero la superficie minima prevista dalle NTA; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché i vincoli di inedificabilità avrebbero dovuto essere considerati specificamente nella quantificazione del valore venale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che l’autotutela del Comune e la sostituzione/rettifica degli avvisi integrassero acquiescenza alla sentenza di primo grado o facessero venir meno l’interesse all’appello. Ha distinto l’ipotesi di annullamento sostitutivo con nuova pretesa tributaria da quella di mera riduzione in diminuzione dell’originaria pretesa: nel caso concreto la modifica intervenuta era sostanzialmente limitata al quantum, sicché non determinava cessazione della materia del contendere e non impediva la decisione sul merito della residua pretesa. Quanto ai motivi sul merito ICI, ha ribadito che l’edificabilità ai fini dell’imposta si desume dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune e che vincoli, ridotte dimensioni del lotto o mancanza di strumenti attuativi incidono solo sul valore venale e sulla base imponibile, non sulla natura edificabile dell’area. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché la censura riguardava questioni/argomentazioni e non un fatto storico decisivo omesso; in ogni caso la CTR aveva esaminato il tema dei vincoli, ritenendo che fossero già stati considerati nella riduzione del 50% applicata dal Comune. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La doglianza sulla nullità per difetto assoluto di motivazione è stata ritenuta infondata perché la CTR aveva motivato sulla rilevanza dell’autotutela e sulla legittimità della pretesa residua.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro della sufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato quale parametro dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge, ritenuti infondati nei capi esaminati.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per nullità della sentenza; la Corte ha escluso il vizio.
Richiamato per la censura di carenza di interesse ad agire dell’appellante, respinta.
L’acquiescenza richiede una manifestazione univoca e incompatibile con la volontà di impugnare; l’autotutela sostitutiva o riduttiva non la integra automaticamente.
art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994, conv. in l. n. 656 del 1994
Riconosce il potere di autotutela dell’amministrazione finanziaria, anche retroattivo, per annullare o revocare atti illegittimi o infondati.
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005
Interpretazione autentica, richiamata per affermare che l’edificabilità rileva in base alla qualificazione del PRG.
art. 36, comma 2, d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006
Richiamato come interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992
L’area è fabbricabile ai fini ICI se utilizzabile a scopo edificatorio secondo il piano regolatore generale adottato dal Comune; i vincoli incidono sul valore, non sulla natura.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per il principio secondo cui la pretesa in aumento richiede un nuovo atto impositivo motivato con i nuovi elementi sopravvenuti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 9
Richiamato in tema di zone bianche per escludere che la perdita del vincolo determini totale inedificabilità.
Massime di principio
- L’acquiescenza alla sentenza presuppone atti incompatibili in modo preciso e univoco con la volontà di impugnare; la semplice autotutela dell’ente, specie se non elimina integralmente la pretesa e si traduce in una riduzione o sostituzione parziale dell’atto, non basta di per sé a farla ritenere sussistente.
- L’annullamento in autotutela di un atto impositivo con sostituzione integrale da parte di un nuovo atto può determinare cessazione della materia del contendere sul primo atto, ma solo se viene meno la pretesa originaria e non residua interesse alla decisione su di essa.
- La modifica in diminuzione di un avviso di accertamento non introduce una nuova pretesa tributaria: è una mera riduzione dell’originario quantum e, di regola, non comporta cessazione della materia del contendere, permanendo l’interesse delle parti alla decisione sulla pretesa residua.
- In materia ICI/IMU, l’edificabilità del suolo si determina in base alla qualificazione urbanistica risultante dallo strumento generale adottato dal Comune; l’approvazione regionale o la mancanza di piani attuativi non eliminano, di per sé, la natura edificabile del bene.
- I vincoli urbanistici, la ridotta estensione del lotto o la sua conformazione non escludono la potenzialità edificatoria, ma incidono sul valore venale in comune commercio e quindi sulla base imponibile.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per criticare la valutazione di questioni giuridiche, argomentazioni o ricostruzioni motivazionali già esaminate dal giudice di merito.
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