Cassazione Civile, Ordinanza n. 01086/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto alla banca, quale destinataria dell'imposta di registro, il pagamento di euro 1.877.425,00 per la registrazione di una sentenza civile che aveva condannato in solido amministratori e sindaci al risarcimento dei danni in favore della banca stessa. La Corte tributaria di secondo grado ha accolto l'appello della banca ritenendo applicabile la registrazione a debito ex art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131/1986, in quanto la sentenza civile riguardava il risarcimento del danno da fatti costituenti reato, con conseguente esclusione della solidarietà passiva e recupero dell'imposta solo verso i soggetti condannati. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o carente; 2) violazione delle preclusioni del processo tributario e ultrapetizione, assumendo che la banca avesse introdotto tardivamente una nuova questione con memorie illustrative; 3) violazione della disciplina sulla registrazione a debito, sostenendo che, in difetto di richiesta del cancelliere e di corretta procedimentalizzazione, la registrazione dovesse seguire il regime ordinario e l'imposta gravare anche sulla banca in via solidale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso l'inammissibilità dell'istanza di sospensione proposta in cassazione. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e comprensibile sulla ratio dell'accoglimento. Ha ritenuto infondato anche il secondo, affermando che nel processo tributario il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti e che, nel caso concreto, la banca aveva svolto una mera difesa, limitata a invocare l'applicazione ex lege del regime di registrazione a debito, senza ampliare il thema decidendum. È stato infondato anche il terzo motivo: per i provvedimenti anteriori alla riforma del 2016, la registrazione a debito delle sentenze di condanna al risarcimento del danno da reato opera secondo la disciplina originaria degli artt. 59 e 60 d.P.R. n. 131/1986; l'omissione della richiesta del cancelliere non esclude l'applicazione del regime derogatorio, che deve essere riconosciuto dal giudice tributario ove ne ricorrano i presupposti. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e senza applicazione dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 59 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La norma prevede la registrazione a debito delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato; la sua applicazione ha natura derogatoria rispetto al regime ordinario e si fonda su ragioni etico-morali, non tributarie.
art. 60 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Nelle sentenze di cui all'art. 59, lett. d), deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito; ne deriva l'esclusione della solidarietà passiva ordinaria.
art. 10 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La registrazione degli atti giudiziari è richiesta dal cancelliere dell'ufficio giudiziario; nel sistema previgente tale adempimento non richiedeva una previa interlocuzione delle parti con l'ufficio finanziario.
art. 16 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'ufficio finanziario annota la registrazione eseguita a debito; la disposizione si inserisce nella procedura di registrazione degli atti giudiziari.
art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La solidarietà passiva prevista in via generale per l'imposta di registro non opera quando la legge prevede la registrazione a debito delle sentenze di condanna al risarcimento del danno da reato.
art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dall'Agenzia a sostegno della tassazione ordinaria degli atti giudiziari.
art. 8, lett. b), Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dall'Agenzia nell'ambito della pretesa impositiva ordinaria.
art. 111 Cost.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere controllabile il ragionamento decisorio; la motivazione apparente integra nullità.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La mancanza di motivazione o la motivazione apparente determina nullità della sentenza.
Richiamato con riferimento ai limiti del decidere e al vizio di ultrapetizione.
art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per le difese del resistente e per il regime della costituzione nel processo tributario.
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
I motivi aggiunti sono ammissibili solo in presenza di documenti non conosciuti; la questione nuova non può essere introdotta liberamente.
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per le preclusioni nel deposito di memorie e documenti nel processo tributario.
art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per l'appello nel processo tributario.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Vieta domande nuove e nuove eccezioni in appello; il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto, non le mere difese.
art. 73 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La riforma del 2016 ha introdotto una procedimentalizzazione per la segnalazione dei presupposti della prenotazione a debito, ma tale disciplina non si applica ai fatti anteriori.
art. 73 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze e gli altri atti giudiziari soggetti a imposta di registro ai fini della registrazione.
art. 7-quater d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
Ha modificato la disciplina della registrazione a debito e della relativa procedura, ma solo con efficacia successiva rispetto alla sentenza oggetto di tassazione.
Legge di conversione del d.l. n. 193/2016 richiamata per la novella della disciplina fiscale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato che operano con prenotazione a debito.
Corte cost. n. 414 del 1989
La ratio dell'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131/1986 è etico-morale: evitare di gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese.
Massime di principio
- Nel previgente regime dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, la registrazione a debito delle sentenze che condannano al risarcimento del danno da fatti costituenti reato opera come disciplina speciale e derogatoria, sottratta alla solidarietà passiva ordinaria.
- Quando la sentenza civile riguarda il risarcimento del danno da fatti astrattamente costituenti reato, l'imposta va recuperata solo nei confronti della parte obbligata al risarcimento, non anche nei confronti del danneggiato vittorioso.
- Nel processo tributario il giudice può e deve qualificare correttamente i fatti dedotti e applicare la disciplina giuridica pertinente, purché non alteri petitum e causa petendi con nuovi elementi di fatto.
- Non integra mutatio libelli la mera difesa con cui il contribuente invochi l'applicazione di una norma di legge già pertinente alla fattispecie, senza introdurre fatti nuovi o una pretesa diversa.
- La mancata richiesta di registrazione a debito da parte del cancelliere, nei casi in cui tale adempimento era imposto dalla legge, non impedisce al giudice tributario di riconoscere il regime agevolativo ove risultino provati i relativi presupposti.
- La motivazione è solo apparente, e dunque nulla, quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice o presenti contraddizioni insanabili.
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