Cassazione Civile, Ordinanza n. 06967/2026 del 23/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il Comune aveva notificato alle comproprietarie avvisi di accertamento IMU per l'anno 2016, assumendo che l'area, già agricola, fosse divenuta edificabile dal 2009 e dovesse essere tassata in base al relativo valore venale. Le contribuenti avevano impugnato gli atti sostenendo che, quanto meno per una di esse, il terreno dovesse beneficiare del regime agevolativo previsto per i terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali, poiché una delle comproprietarie coltivava il fondo quale IAP e lo aveva avuto in comodato dalle sorelle. In Cassazione hanno dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992 e dell'art. 1, comma 13, l. 208/2015, sostenendo che il terreno dovesse essere trattato come agricolo e quindi esente o comunque agevolato IMU; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. per avere la CTR attribuito efficacia di giudicato esterno a precedenti decisioni tra le stesse parti sul valore del compendio; 3) omesso esame di fatti decisivi, indicati nella consulenza di parte e nella sentenza invocata come giudicato, che avrebbero mostrato la rilevanza di un utilizzo già edificatorio o comunque fabbricabile del bene. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo solo nei limiti in cui non consente l'esenzione ma può consentire la qualificazione del bene come non fabbricabile ai fini della riduzione della base imponibile, escludendo invece il secondo e il terzo motivo, quest'ultimo anche perché diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti indicati, ha respinto gli altri due motivi, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini il diritto delle contribuenti alla riduzione della base imponibile e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che non è configurabile l'esenzione IMU per terreni agricoli, poiché dal 2009 il fondo era divenuto area fabbricabile, ma che può comunque rilevare, ai fini della riduzione prevista per i terreni non fabbricabili, la persistenza dell'utilizzazione agricola, da provare da parte della contribuente. È stato inoltre escluso che il giudicato esterno sul valore del bene vincoli i successivi periodi d'imposta, trattandosi di elemento variabile, e il vizio di omesso esame è stato dichiarato inammissibile perché riferito a valutazioni probatorie e non a fatti storici.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992
i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 [...] sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale
la norma non richiede che l'attività agricola fosse già in essere al momento della modifica urbanistica; è sufficiente che, nel periodo d'imposta rilevante, persista l'utilizzazione agricola del fondo, con onere probatorio a carico del contribuente, ai fini della riduzione e della qualificazione come non fabbricabile.
art. 13, comma 2, d.l. 201/2011
rinvia alla disciplina dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992 per la qualificazione dei terreni non fabbricabili in ambito IMU.
a decorrere dall'anno 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli, tra l'altro, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
l'esenzione riguarda solo terreni agricoli effettivamente tali e non aree fabbricabili; la Corte esclude che il bene controverso vi rientri perché già edificabile dal 2009.
il giudicato esterno non si estende alle valutazioni giuridiche; nei tributi periodici vincola solo i fatti costitutivi a tendenziale permanenza, non i valori di mercato dei beni, che sono elementi variabili nel tempo.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro per i primi due motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per l'omesso esame di elementi istruttori o per la richiesta di una nuova valutazione delle prove.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e i dati da cui esso risulta.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
impone l'indicazione e il deposito degli atti e documenti su cui il motivo di ricorso si fonda.
non consente di sindacare in cassazione il convincimento del giudice di merito fondato sulla valutazione delle prove.
Massime di principio
- In materia di IMU sui terreni, l'esenzione per i terreni agricoli presuppone che il bene abbia effettiva destinazione agricola; se l'area è già divenuta fabbricabile, l'esenzione non è applicabile, ma può ancora rilevare la disciplina agevolativa che considera non fabbricabili i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.
- La 'persistenza' dell'utilizzazione agricola non implica che l'attività agricola debba essere iniziata prima del mutamento urbanistico del fondo; ciò che conta è la situazione esistente nel periodo d'imposta rilevante, con prova a carico del contribuente.
- Nel processo tributario il giudicato esterno vincola solo i fatti costitutivi della fattispecie aventi carattere tendenzialmente permanente o pluriennale; non vincola invece le valutazioni giuridiche e non si estende a elementi variabili, come il valore di un'area, destinati a mutare nel tempo.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne solo un fatto storico decisivo e non l'omessa considerazione di singole prove o documenti; non è ammesso trasformare il motivo di legittimità in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio.
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