Cassazione Penale, Sentenza n. 13225/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del GIP di Palmi che, con patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha condannato il ricorrente per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 (coltivazione e detenzione di ingenti quantità di cannabis) a anni 2 e mesi 8 di reclusione e euro 8.000 di multa, disponendo la confisca e distruzione delle piante e la confisca di bilancino e trimmer. Il ricorrente deduce: 1) violazione di legge perché il giudice ha applicato la pena concordata ma non ha convertito la pena detentiva in lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981, nonostante l'accordo originario prevedesse tale conversione; 2) omessa e insufficiente motivazione circa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 L. 689/1981 (limiti alla conversione), sollevata per violazione dell'art. 3 Cost.; 3) illegittimità della confisca del bilancino e del trimmer per mancata motivazione, trattandosi di confisca facoltativa per tali beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per i profili relativi alla pena e alla questione costituzionale (perché le parti hanno modificato l'accordo originario eliminando la richiesta di conversione e quindi la questione è divenuta irrilevante; inoltre la questione di costituzionalità dell'art. 59 L. 689/1981 è stata ritenuta manifestamente infondata). Tuttavia la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla confisca del bilancino e del trimmer per carenza di motivazione e, ritenendolo superfluo il rinvio, ha disposto la confisca dei predetti strumenti direttamente essa stessa ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., ritenendo comprovato il nesso strumentale tra gli oggetti e il reato (bilancino per la pesa e trimmer per la recisione). Il resto della sentenza è stato confermato.
Norme richiamate
Riferimento al patteggiamento: la pena concordata tra le parti è applicata dal giudice dopo verifica; il patto ha natura unitaria e non è possibile scindere la richiesta di sostituzione della pena dalla richiesta di applicazione della pena stessa.
artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
Norme sul narcotraffico e sulle sanzioni per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti contestate al ricorrente.
Prevede la possibilità di sostitutiva della pena detentiva con misure alternative (es. lavoro di pubblica utilità) per pene detentive brevi; tale richiesta va valutata congiuntamente al patteggiamento e può essere rigettata se non ammissibile.
Introduce limitazioni e condizioni ostative alla conversione della pena; la Corte ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, considerandola scelta di discrezionalità politica del legislatore.
Richiamato dall'art. 59 L. 689/1981 come elenco di reati ostativi; la presenza del reato richiamato può impedire la conversione della pena.
Consente la confisca delle cose che servirono a commettere il reato; la Corte ha ritenuto che bilancino e trimmer siano 'res' strumentali al reato e dunque confiscabili.
art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Norma che legittima la Corte a disporre la confisca quando gli elementi di fatto sono già accertati in modo incontrovertibile; la Corte ha esercitato questo potere per ordinare direttamente la confisca del bilancino e del trimmer senza rinvio.
Massime di principio
- Il patteggiamento ha natura unitaria: la richiesta di sostituzione/beneficio alternativa alla pena deve essere formulata congiuntamente e il giudice non può scindere i termini dell'accordo. Se le parti modificano l'accordo ritirando la richiesta di conversione, la questione collegata diventa irrilevante.
- La rilevazione di una questione di illegittimità costituzionale può essere esclusa dal giudice quando la sua rilevanza processuale è venuta meno a seguito di modifiche nell'istanza delle parti.
- Le limitazioni previste dall'art. 59 L. 689/1981 (richiamo all'art. 4-bis) sono spesso considerate espressione di discrezionalità politica del legislatore e le relative censure costituzionali sono difficili da accogliere se prive di chiari profili di illegittimità.
- La confisca di oggetti strumentali al reato (es. bilancino, attrezzi per la lavorazione) è giustificata quando esiste un nesso funzionale incontrovertibile con la commissione dell'illecito; se la motivazione del giudice di merito è carente, la Cassazione può annullare e, se i fatti sono pacifici, disporre direttamente la confisca ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- In sede di esame del patteggiamento il giudice deve sempre verificare l'ammissibilità dell'accordo e dei benefici richiesti; il rigetto di benefici ostativi alla legge deve essere motivato, ma se i fatti provano la strumentalità degli oggetti al reato la confisca è legittima.
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