Cassazione Penale, Sentenza n. 13201/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per concorso in tentato furto aggravato sostenendo violazione dell'art. 110 c.p. e di varie norme di procedura (artt. 192, 530 co.2, 533 co.1, 546 c.p.p.), travisamento dei dati processuali e carenza o manifesta illogicità della motivazione. In particolare ha denunciato l'assenza di prova del suo contributo materiale o morale al reato, l'inattendibilità della testimonianza della guardia giurata e l'incongruenza/irrilevanza delle immagini di videosorveglianza (che, a suo dire, si riferivano a giorni diversi), nonché la mancata risposta alle argomentazioni difensive in sede di appello
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la motivazione della Corte d'appello come monca, logicamente insufficiente e in contrasto con l'art. 110 c.p., perché non chiariva quale contributo la ricorrente avesse dato al tentato furto (nessuna spiegazione se ella indossasse lo zaino con le scarpe o come avesse agevolato il complice). La sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte di appello di Perugia per un nuovo esame. Motivo centrale: l'obbligo di motivazione piena e logica in relazione al concorso di persone non è stato assolto
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Usato per richiamare il principio secondo cui il concorso di persone richiede un contributo partecipativo positivo (materiale o morale) e non può fondarsi sulla mera presenza; la motivazione deve chiarire la specifica partecipazione dell'imputato
art. 192 cod. proc. pen.
Richiama il dovere del giudice di valutare le prove in modo motivato; la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria fosse insufficiente e priva di adeguata motivazione
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Ricondotto alla necessità di motivazione e corretto esame degli elementi probatori e delle eccezioni difensive; la censura riguarda la mancata risposta ai rilievi della difesa
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevato nel contesto delle regole sull'impugnazione e sul contenuto della motivazione di merito; usato per sottolineare che la decisione d'appello deve esporre compiutamente il percorso logico-giuridico
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti e ai profili di impugnabilità e alla necessità che la sentenza di merito risponda alle doglianze prospettate in ricorso
Massime di principio
- Per affermare il concorso di persone occorre indicare e motivare un contributo positivo dell'imputato (materiale o morale); la mera presenza sul luogo non è sufficiente a giustificare la condanna se non si dimostra consapevolezza e partecipazione
- La Corte di merito deve rispondere esplicitamente alle argomentazioni difensive e alle contestazioni sui mezzi di prova (es. videosorveglianza), indicando perché le immagini o le testimonianze sono ritenute probatorie anche se contestate
- Se le immagini di videosorveglianza sono ambigue o riferibili a date diverse, il giudice deve chiarire la catena di custodia e l'attinenza temporale rispetto al fatto contestato; l'ambiguità probatoria può determinare l'annullamento della decisione
- Una motivazione incompleta, contraddittoria o meramente apparentemente argomentata integra vizio tale da giustificare l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame
- Va sempre distinta la connivenza (comportamento passivo, non punibile) dal concorso (comportamento attivo o idoneo ad agevolare l'altrui reato): i giudici devono esplicitare quale comportamento concreto rilevato integri il contributo al reato
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