Cassazione Penale, Sentenza n. 13191/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I difensori dell'imputato hanno impugnato per omessa motivazione la sentenza di appello nella parte in cui non ha valutato la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena (richiesta formulata nell'atto di appello e nei motivi aggiunti). L'accordo in appello iniziale prevedeva 2 anni per il reato più grave e ulteriori 6 mesi per il secondo reato in continuazione; in sede di udienza si constatò la prescrizione del reato sub 2) e le parti riformularono l'accordo riducendo la pena a 2 anni per il solo reato sub 1). Il ricorrente sostiene che, essendo la sospensione condizionale divenuta concedibile a seguito della riformulazione della pena in appello, la Corte d'appello avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sulla sua concessione o motivarne il diniego
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel procedimento disciplinato dall'art. 599-bis c.p.p. (concordato in appello), il giudice non può concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena se questa non è stata espressamente richiesta o non è parte integrante dell'accordo negoziale fra le parti. Nel caso di specie, le parti, al momento della riformulazione dell'accordo a seguito della prescrizione del reato sub 2), non hanno incluso né subordinato l'accordo alla concessione della sospensione; pertanto la Corte d'appello non era tenuta a pronunciarsi d'ufficio sulla richiesta. Per tali ragioni il ricorso è stato ritenuto inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017
Regola il procedimento per l'accordo in appello; se le parti concordano sulla riformulazione dell'appello che comporta nuova determinazione della pena devono indicare la pena concordata. La Corte ha interpretato la norma come sovrapponibile al patteggiamento in appello, con conseguente applicazione dei principi secondo cui il giudice non può modificare gli elementi del patto negoziale né accordare benefici non richiesti dalle parti
art. 599 cod. proc. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)
norma storicamente collegata al patteggiamento in appello
La giurisprudenza richiamata stabilisce che l'accordo sull'applicazione della pena comporta rinuncia a far valere altre questioni di merito e limita i poteri del giudice: il beneficio della sospensione condizionale può essere concesso solo se fa parte dell'accordo o se la questione è devoluta espressamente dalle parti al giudice
art. 129 cod. proc. pen. (richiamato nella giurisprudenza)
Nella giurisprudenza citata è ricordato che l'unica questione non esclusa dall'accordo potrebbe essere quella relativa all'applicabilità di talune misure (nella formulazione tradizionale), ma il principio resta che, in assenza di istanza delle parti, il giudice non può concedere d'ufficio benefici che inciderebbero sul patto
artt. 163 e 164 cod. proc. pen.
Fatti valere dal ricorrente come normativa di riferimento per la sospensione condizionale della pena; la Corte ha comunque ritenuto irrilevante la loro applicabilità in assenza di una richiesta o inserimento del beneficio nell'accordo negoziale
Massime di principio
- Nel procedimento di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) il giudice non può concedere d'ufficio benefici (es. sospensione condizionale della pena) che non siano espressamente richiesti o non costituiscano parte integrante dell'accordo tra le parti
- La riformulazione dell'accordo in udienza (es. per intervenuta prescrizione) deve comprendere espressamente eventuali benefici che si vogliono ottenere: se non vi è menzione, tali benefici si considerano rinunciati e il giudice non è tenuto a pronunciarsi
- Chi propone o accetta un accordo di concordato in appello deve esplicitare e confermare tutte le condizioni e benefici (o riservarsene l'esame) perché il patto negoziale vincola il giudice e limita la sua discrezionalità
- Per ottenere poi la concessione di benefici non inclusi nell'accordo, le parti devono procedere con le forme ordinarie e non con il concordato; l'omessa richiesta o devoluzione esplicita al giudice esclude una pronuncia favorevole ex officio
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