Cassazione Penale, Sentenza n. 13193/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due censure principali: 1) errata qualificazione giuridica del fatto da parte della Corte territoriale, che avrebbe individuato l'elemento soggettivo nel mero dolo generico mentre la fattispecie avrebbe richiesto il dolo specifico (distinzione tra le due forme di bancarotta fraudolenta documentale previste dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.); 2) vizio di motivazione per non aver riconosciuto l'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale (art. 219, comma 3, legge fall.), nonostante la sentenza di secondo grado avesse escluso l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. È stata inoltre prospettata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per presunta disparità di trattamento nella disciplina transitoria delle pene sostitutive.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha censurato la qualificazione giuridica operata dalla Corte d'appello e ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di Danilo Turbiglio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Ha spiegato che l'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., contiene due fattispecie alternative (la forma "specifica" per sottrazione/distruzione/falsificazione/occultamento o omessa tenuta, che richiede dolo specifico, e la forma "generica" che punisce la tenuta di contabilità tale da rendere impossibile la ricostruzione e richiede dolo generico) e che la Corte distrettuale non ha compiutamente chiarito quale delle due fattispecie ricorresse, in particolare se l'oggetto materiale della condotta riguardasse "in tutto o in parte" i libri o le scritture. Di conseguenza è necessario un nuovo esame per la corretta qualificazione e per verificare l'elemento soggettivo. Sono state assorbite le altre censure e la questione costituzionale non è stata esaminata perché irrilevante rispetto alla decisione.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
prevede le due fattispecie alternative della bancarotta fraudolenta documentale "in tutto o in parte"
La norma incrimina sia la sottrazione/distruzione/falsificazione/occultamento (o omessa tenuta) dei libri e scritture, che richiede dolo specifico, sia la tenuta di contabilità tale da impedire la ricostruzione del patrimonio, che richiede dolo generico; la distinzione determina diverso elemento soggettivo
art. 219, comma 1, legge fallimentare
menzionata in ordine alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità
Disciplina l'aggravante per danno patrimoniale di particolare gravità; la Corte d'appello aveva escluso tale aggravante
art. 219, comma 3, legge fallimentare
menzionata in relazione all'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità
Prevede l'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale; il ricorrente sosteneva che, avendo la Corte escluso l'aggravante per mancanza di certezza del pregiudizio, avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante
art. 95, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
citato nella questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa
Disciplina disposizioni transitorie sulle pene sostitutive per pene detentive brevi; la difesa ha prospettato una presunta disparità di trattamento per posizioni processuali intermedie, ma la Corte di Cassazione non ha affrontato la questione, considerandola irrilevante per la decisione
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
citato in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale
Si è fatto riferimento alla forma scritta della requisitoria resa ai sensi della norma; non ha inciso sulla decisione di merito
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
citato come limite all'ampiezza dei motivi di ricorso
Limita l'esposizione dei motivi di impugnazione che la Cassazione deve esaminare entro i termini procedurali e formali
Massime di principio
- Quando l'accusa riguarda la bancarotta documentale occorre verificare se l'oggetto materiale della condotta attiene alla sottrazione/distruzione/falsificazione/occultamento (anche "in tutto o in parte") dei libri o scritture: in tal caso è necessario il dolo specifico; altrimenti può configurarsi la forma che richiede dolo generico se la contabilità è tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio
- La qualificazione tra bancarotta documentale "specifica" e "generica" dipende da una ricostruzione fattuale dettagliata: il giudice deve accertare se vi sia stato un comportamento attivo di occultamento o falsificazione o una mera omissione/gestione contabile inidonea alla ricostruzione
- Se la motivazione di merito è ambigua o non chiarisce quale delle fattispecie alternative ricorra, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio perché venga accertata la fattispecie corretta e l'elemento soggettivo applicabile
- L'esclusione di un'aggravante per mancanza di certezza del danno non comporta automaticamente il rifiuto dell'attenuante per speciale tenuità: i giudici devono valutare coerentemente l'impatto patrimoniale e motivare in concreto l'applicazione o il diniego delle circostanze attenuanti o aggravanti
- Questioni costituzionali o di disciplina transitoria (es. pene sostitutive) possono non essere esaminate se la decisione di legittimità risolve il ricorso per altri motivi; in ogni caso vanno prospettate con precisione e rilevanza rispetto al capo deciso
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