Cassazione Penale, Sentenza n. 13199/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione di beni strumentali della Decos s.r.l. per un valore complessivo di circa 1.700 euro. Il ricorrente deduce: (i) errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione per omessa considerazione di risultanze (relazione del curatore e informativa di p.g.) che dimostrerebbero che i beni distratti costituivano una quota minima della massa attiva, con conseguente inesistenza del dolo e carenza di offensività; (ii) in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 comma 1 legge fall. (minimo edittale di 3 anni) per violazione degli artt. 3, 13, 27 comma 3 Cost. e art. 6 CEDU in relazione all'impossibilità di modulare la pena rispetto all'eterogeneità della fattispecie; (iii) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 comma 3 legge fall. (particolare tenuità del danno patrimoniale).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte del ricorso ma ha accolto la censura relativa all'errata esclusione dell'attenuante di cui all'art. 219 comma 3 legge fall. 1) Il primo motivo (travisamento della prova e mancata considerazione di atti) è dichiarato inammissibile per violazione dei limiti del devolutum: la deduzione di nuovi elementi probatori in cassazione non può sostituire la doglianza in appello. Inoltre, dai documenti prodotti non risulta provata la liquidità o l'effettiva consistenza dell'attivo addotta dalla difesa; la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto esiguo il patrimonio e la rappresentazione del pericolo da parte dell'imputato. 2) L'eccezione di incostituzionalità dell'art. 216 comma 1 legge fall. è manifestamente infondata: non è fornita prova della irragionevolezza della scelta del legislatore né della violazione dei parametri costituzionali/convenzionali evocati; l'esistenza dell'attenuante in art. 219 dimostra la possibilità di modulazione della pena. 3) Il motivo fondato sull'art. 219 comma 3 legge fall. è invece condivisibile: la valutazione della particolare tenuità del danno patrimoniale deve prendere a riferimento la diminuzione assoluta (valore intrinseco) dell'attivo disponibile per i creditori e non la sua incidenza percentuale sull'attivo complessivo. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'attenuante e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio su tale punto; nel resto il ricorso è respinto.
Norme richiamate
art. 219 comma 3 legge fall.
L'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale va valutata con riferimento alla diminuzione assoluta (valore intrinseco) dell'attivo disponibile per i creditori, non in ragione della percentuale di incidenza sull'attivo complessivo
art. 216 comma 1 legge fall.
Prevede il minimo edittale (tre anni) per il reato di bancarotta fraudolenta; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di incostituzionalità relativa alla rigidità del minimo, richiamando la possibilità di modulazione tramite attenuanti
art. 217 legge fall.
Richiamato in comparazione: disciplina altre fattispecie fallimentari con diverso disvalore; la corte rigetta il confronto generico che vorrebbe mostrare maggiore severità 'apparentemente' ingiustificata
La causa di non punibilità ex art.131-bis non è automaticamente applicabile ai reati fallimentari e la sua esclusione non costituisce di per sé violazione dei principi costituzionali secondo la Corte se non dimostrata l'irragionevolezza legislativa
Limita la rilevabilità in cassazione del travisamento probatorio quando il motivo si fondi su elementi non dedotti in sede di gravame; qui è richiamata per dichiarare inammissibile la doglianza che introduce in Cassazione omissioni non dedotte in appello
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al principio di uguaglianza e proporzionalità della pena; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e non dimostrata
art. 13 Cost.
Richiamato genericamente dal ricorrente nella contestazione della misura della pena; la Corte lo ha ritenuto non specificamente violato in assenza di argomentazioni concrete
art. 27 comma 3 Cost.
Richiamato in ordine alla individualizzazione della pena e finalità rieducativa; la Corte osserva che la legge prevede attenuanti (art.219) e che la discrezionalità legislativa non è sindacabile se non per irragionevolezza non dimostrata
art. 6 CEDU
Evocato dal ricorrente sul giusto processo; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e priva di argomentazioni specifiche che dimostrino una violazione
Massime di principio
- L'attenuante di particolare tenuità del danno patrimoniale (art.219 comma 3 legge fall.) va valutata sulla base della diminuzione assoluta del patrimonio disponibile per i creditori (valore intrinseco), non in termini percentuali rispetto all'attivo complessivo
- La semplice esiguità percentuale del valore dei beni sottratti non esclude di per sé la configurabilità del dolo né l'offensività della condotta quando quei beni abbiano valore di realizzo per la massa fallimentare
- In Cassazione è inammissibile fondare il motivo su travisamento della prova mediante l'introduzione di elementi probatori non dedotti in appello (limiti dell'art.606 comma 3 c.p.p.)
- Le censure di illegittimità costituzionale o convenzionale devono essere specifiche e dimostrare l'irragionevolezza della scelta legislativa; riferimenti generici non sono sufficienti
- Se la Corte d'appello ha omesso corretta applicazione del principio giurisprudenziale relativo all'attenuante, la Cassazione può annullare limitatamente a tale questione e rinviare per nuovo giudizio
- La valutazione della presenza del dolo richiede accertamento della rappresentazione del pericolo per la garanzia patrimoniale dei creditori: anche condotte su beni di basso valore possono integrare dolo se l'attivo globale è esiguo o quei beni sono suscettibili di realizzo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13191/2024 del 02/04/2024
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13193/2024 del 02/04/2024
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13198/2024 del 02/04/2024
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13200/2024 del 02/04/2024
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13201/2024 del 02/04/2024
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13204/2024 del 02/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →